Il nuovo regime “IVA per cassa” a decorrere dal 1° dicembre 2012
Con la nostra circolare n. 37 del 21 agosto 2012 vi abbiamo già informati brevemente sulla materia: in sede di conversione in legge del DL n. 83/2012, l’art. 32-bis ha rivisto e ampliato l’ambito applicativo dell’attuale regime “IVA per cassa”. A seguito della pubblicazione del decreto attuativo l’11 ottobre 2012 le nuove disposizioni saranno applicabili dal 1° dicembre 2012.
L’attuale regime:
Per i soggetti IVA con un volume d’affari non superiore a Euro 200.000 è prevista la possibilità di versare l’IVA quando il cliente paga la fattura di cessione beni o prestazione di servizi. In fattura deve essere riportata la seguente annotazione: “Fattura con esigibilità differita dell’IVA ai sensi dell’art. 7 D.L. 185/2008”. Lo svantaggio è che con questo regime il cliente a sua volta può detrarre l’IVA soltanto dopo aver pagato la fattura.
È quindi comprensibile, che in passato i clienti nella maggior parte dei casi non hanno accettato questo tipo di fattura, e di conseguenza il regime non ha avuto successo.
Il nuovo regime:
Dal 1° dicembre il regime attuale verrà abrogato e sostituito da quello nuovo:
- I soggetti IVA possono, come in passato, optare per l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso della fattura. Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che il cliente non sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
- La soglia del volume d’affari per applicazione del regime “IVA per cassa” sarà elevata dagli attuali 200.000 Euro a 2 milioni di Euro.
- Il cambiamento più significativo: Le limitazioni alla detraibilità dell’IVA non riguarderanno più il ricevente la fattura ma il soggetto emittente. Ciò implica che dal 1° dicembre 2012 il percipiente può detrare l’IVA al momento del ricevimento della fattura, anche se l’emittente ha optato per l’applicazione del regime “IVA per cassa”; viceversa l’emittente potrà a sua volta detrarre l’IVA dei suoi fornitori solo dopo l’avvenuto pagamento delle fatture. In caso di pagamenti parziali, potrà detrarre l’IVA in proporzione all’importo pagato.
- Come in passato, non è possibile applicare il regime “IVA per cassa” nelle attività soggette a regimi speciali di determinazione dell’IVA (editoria, agricoltura, regime del margine dei beni usati, agenzie di viaggi). Il regime non è altresì applicabile se il cliente assolve l’imposta mediante “reverse charge”, per il fatturato con enti pubblici e persone fisiche, per le operazioni intra-UE, importazioni di beni e per l’estrazione di beni da depositi IVA.
Valutazione:
Il nuovo regime è stato accolto dalla stampa specializzata nelle settimane scorse con grande entusiasmo, in quanto dovrebbe alleviare il problema dei ritardati pagamenti degli enti pubblici e nel settore edile. In realtà in entrambi i casi il nuovo regime non trova applicazione o si può applicare soltanto in parte:
- Per le operazioni con enti pubblici la disciplina generale prevede già, che l’IVA sia esigibile al pagamento della fattura, a prescindere dal volume d’affari, fatta eccezione nei casi in cui l’emittente della fattura opta per l’immediata esigibilità dell’IVA, mediante relativa annotazione in fattura; l’agevolazione relativa alle operazioni con enti pubblici resta in vigore anche in futuro, a prescindere dalla applicazione dei diversi regimi e senza toccare la detraibilità dell’IVA dell’emittente fattura; in aggiunta per le operazioni con enti pubblici non vale il limite annuale dell’esigibilità dell’IVA.
- Viceversa nel settore edile per i subappalti è in vigore il regime di reverse charge, quindi l’IVA non viene applicata. Il nuovo regime sì può pertanto applicare soltanto alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (subappalti esclusi).
- Il nuovo regime sarà d’aiuto soprattutto ai liberi professionisti, che emettono parcella senza esposizione dell’IVA e soltanto dopo l’avvenuto incasso emettono regolare fattura con IVA; il nuovo regime eliminerebbe il doppio flusso di documenti. In compenso però saranno soggetti alla restrizione della detrazione dell’IVA sugli acquisti.
- Contabilità: l’applicazione dell’opzione richiede notevoli adattamenti dei software di contabilità per potere gestire la detraibilità dell’IVA in relazione all’avvenuto pagamento.
L’opzione:
Per applicare il regime “IVA per cassa” è necessario esercitare apposita opzione, il relativo modello sarà pubblicato nei prossimi giorni. Necessario sottolineare che il nuovo regime si applica all’intera attività e non è possibile applicarlo soltanto per singole operazioni.
Fatturazione:
Anche se il nuovo regime non riguarda i clienti, i soggetti che optano per il regime “IVA per cassa” devono riportare nelle fatture la seguente annotazione: “Fattura con esigibilità differita dell’IVA ai sensi dell’art. 32-bis D.L. 83/2012”. La mancata applicazione dell’annotazione rappresenta un errore formale.
Consigli pratici:
- Importante rilevare che dal 1° dicembre 2012 la ricezione di una fattura, nella quale il fornitore opta per l’applicazione del nuovo regime, non comporta per il cliente alcuna restrizione in termini di detrazione dell’IVA. La fattura sarà registrata secondo le normali disposizioni e la relativa IVA è detraibile come di consueto.
- La concreta convenienza all’applicazione del nuovo regime IVA per imprenditori e liberi professionisti, sì dovrà valutare caso per caso. Nei casi in cui l’IVA sulle vendite e sugli acquisti si equivale, il maggior costo amministrativo per gestire in maniera differente la contabilità non è giustificato.
- Se si ha interesse all’applicazione del nuovo regime IVA, è opportuno applicarlo dal 1° gennaio 2013, per evitare complicazioni nel calcolo annuale dell’IVA per il 2012 .
Se siete interessati all’applicazione del nuovo regime “IVA per cassa”, siete pregati di contattarci per definire ulteriori aspetti.
Distinti saluti
scarica qui la circolare C-43- 8.11.2012 Il nuovo regime IVA per cassa