Il termine per la comunicazione dei beni aziendali in uso ai soci e dei finanziamenti relativi all’anno 2013 scade giovedì 30 ottobre
Come annunciato nella nostra circolare nr. 19/2014, entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi va presentata all’Agenzia delle Entrate una comunicazione relativa al 2013 dei beni aziendali concessi in uso ai soci o familiari degli stessi nonché dei finanziamenti concessi dai soci.
La comunicazione per l’anno 2013 scade quindi giovedì 30 ottobre.
Di seguito le informazioni più rilevanti per la prossima comunicazione e soprattutto anche alcune riflessioni sul perché tale comunicazione, almeno per la parte relativa all’utilizzo dei beni aziendali, è da soppesare con attenzione.
Gli antefatti: con l’art. 2. comma 36-terdecies e 36-duodevicies del D.L. 138/2011 (la cosiddetta “manovra di ferragosto” 2011) venne introdotta una nuova normativa che prevedeva la tassazione come “redditi diversi” del reddito in natura rappresentato dai beni aziendali utilizzati dai soci (e/o dai familiari) sia di società di capitali che di persone nonché dai familiari degli imprenditori individuali,
- nel caso in cui il bene aziendale venga utilizzato esclusivamente o parzialmente ai fini privati
- e per il cui godimento non sia previsto un congruo corrispettivo
Contestualmente vennero previste delle limitazioni per le imprese/società alla detraibilità dal reddito dei costi sostenuti relativi ai suddetti beni dati in godimento
Pertanto, affinché l’Amministrazione Finanziaria possa ora verificare la corretta tassazione dei redditi diversi e/o la detraibilità dei costi sostenuti, deve essere fatta una comunicazione delle assegnazioni effettuate nel 2013.
Entro lo stesso termine sono da comunicare anche i finanziamenti e i versamenti effettuati dai soci.
Con questa seconda comunicazione l’Amministrazione Finanziaria si ripropone di rintracciare somme di denaro “non ufficiali” che vengono poi rimesse in circolo in azienda attraverso i finanziamenti e i versamenti di soci e/o familiari.
- La comunicazione dei beni dati in godimento :
Natura della tassazione |
Per evitare comportamenti elusivi nell’acquisto di beni tramite imprese/aziende il Fisco ha introdotto due misure contemporaneamente:
a) soci (e loro familiari) di società di capitali e di persone così come familiari dell’imprenditore individuale che utilizzano esclusivamente o parzialmente beni aziendali a fini privati devono corrispondere all’azienda un importo in linea con il valore di mercato per l’utilizzo del bene, in caso contrario dovranno “tassare” lo stesso valore nella loro dichiarazione dei redditi. Per l’utilizzatore, socio o familiare di imprenditore individuale, è stato introdotto a tale scopo un’apposita forma di “reddito diverso” (art. 67 TUI, comma 1, lettera h-ter) nella misura della differenza tra l’anzidetto valore normale e l’importo effettivamente corrisposto. b) Per la società o impresa individuale invece, vige l’indetraibilità dei costi di acquisto e di esercizio dei beni in questione, nel caso il corrispettivo pagato dal socio e/o familiare sia inferiore al valore normale. Tale limitazione non vale però nei casi in cui per il bene oggetto di utilizzo siano in già vigore norme che ne limitano la deducibilità dei costi (ad es. autovetture). Conclusione: se viene corrisposto un importo inferiore al valore normale, il fruitore socio o familiare deve tassare la differenza come reddito diverso e l’impresa/società non può dedurre i costi: in pratica una doppia tassazione. |
|||
Soggetti obbligati | La tassazione dell'uso privato di beni aziendali dal punto di vista dell’impresa che mette a disposizione i beni riguarda:
· imprenditori individuali, · società di persone, · società di capitali, · società cooperative, · stabili organizzazioni di società non residenti, · enti di diritto privato, quando trattasi di beni riconducibili all’attività commerciale. Non sono tenuti all’obbligo di comunicazione gli enti non commerciali e le imprese agricole. Altresì non sono tenuti alla comunicazione i liberi professionisti e le associazioni professionali (in forma di società semplice). Nel caso in cui l’impresa non provveda, può adempiere all’obbligo di comunicazione anche il beneficiario dei beni dell’impresa; beneficiario e impresa/società sono solidalmente responsabili nei confronti del Fisco per l’adempimento di tale obbligo. |
|||
Definizione di soci e familiari |
Sono considerati soci tutte le persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente alla società. Ne consegue che sono da comunicare ad esempio anche i beni dati in godimento ai soci della società controllata o società controllante.
Fondamentale è in ogni caso che alla fine vi sia un utilizzo privato da parte di persone fisiche, per le quali sia possibile configurare un reddito diverso Quali familiari dell’imprenditore individuale o del socio sono considerati il coniuge ed i parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado, indipendentemente dal fatto che siano residenti in Italia o all’estero. |
|||
Beni oggetto della comunicazione
|
Sono da indicare nella comunicazione in generale i beni aziendali che nel 2013 o anche in anni precedenti
· le ditte individuali hanno dato in godimento ai familiari del titolare e · le società hanno dato in godimento ai soci persone fisiche o loro familiari per l’utilizzo esclusivamente o parzialmente personale, perdurante nel 2013. Sono interessati alla comunicazione non solo i beni di proprietà dell’azienda ma anche i beni non di proprietà dell’azienda ma che da questa erano detenuti in forza di un contratto di leasing, noleggio o locazione. Non rileva invece il fatto che il bene sia esposto in bilancio tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante. Concretamente l’obbligo di comunicazione riguarda in primo luogo abitazioni e autovetture di proprietà dell’impresa/società che vengano utilizzati esclusivamente o parzialmente per fini privati: secondariamente l’obbligo riguarda anche aeromobili e navi, anche se questi ultimi rappresentano una categoria marginale. Altri beni devono essere comunicati solo se il loro valore supera i 3.000 Euro. Ne consegue che ad esempio i pc e i telefoni cellulari, tablet e beni simili di regola non dovranno essere denunciati. Importante: sono da comunicare solo i beni che si riferiscono ai soggetti sopracitati e per i quali non è stato pagato un giusto corrispettivo. In questo modo la comunicazione assume il ruolo di un’autodenuncia. |
|||
Beni esclusi dalla comunicazione |
Sono quindi esclusi dall’ambito applicativo della comunicazione:
- i beni concessi in godimento ai soci-amministratori (siccome tali benefici sono/dovrebbero essere inclusi nel compenso dell’amministratore, non concorrono a formare reddito diverso). Attenzione: tale esenzione non si estende anche all’utilizzo da parte dei familiari del socio/amministratore; - i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti be- ni costituiscano fringe benefit assoggettati a tassazione sotto forma di reddito di lavoro dipendente oppure reddito di lavoro autonomo; - i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; perché l’imprenditore deve tenerne conto in sede di determinazione dell’utile e pertanto tale beneficio è già contenuto nell’utile dell’impresa. Attenzione: tale esenzione non si estende anche ai casi di utilizzo da parte dei familiari! - i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privato (ad esempio i taxi); - i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore; - gli alloggi delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa concessi ai propri soci; - i beni concessi in godimento a soci-enti non commerciali che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; - inoltre, l’obbligo della comunicazione non sussiste per gli “altri beni” concessi in godimento, di valore non superiore a 3.000,00 €, al netto dell’IVA. |
|||
Caso particolare: calcolo del valore normale delle auto |
L’Agenzia delle Entrate ha specificato con la circolare n. 36/E 2012, che il valore normale relativo all’utilizzo delle autovetture va determinato sulla base alle tariffe desumibili dalle tabelle ACI, calcolate per 4.500 chilometri/annui. In particolare, secondo l’art. 51 co.4 Tuir, il valore dell’utilizzo privato delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo, si determina assumendo un costo pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri/annui, desumibile dalle tabelle ACI, al netto del corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo privato. Non si deve quindi effettuare alcuna comunicazione se le fatture per l’addebito dell’utilizzo privato sono state emesse sulla base di tali tariffe ACI. | |||
Caso particolare: nessuna ulteriore limitazione della deducibilità per autovetture |
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 ha specificato che, nei casi di utilizzo privato di quei beni i cui costi di acquisto e di esercizio hanno una deduciblitá limitata, non si verificano ulteriori limitazioni alla deducibilità dei relativi costi. Ai sensi dell’art. 164 del Tuir, le spese sostenute per le autovetture sono deducibili solo nella misura del 20% , pertanto, a differenza di quanto avviene per i beni i cui costi sono totalmente deducibili, l’impresa non deve effettuare nessuna ulteriore variazione in aumento dell’utile, anche se non vi è alcun addebito per l’utilizzo privato. | |||
Caso particolare: autovetture e abitazioni ai soci/amministratori |
I soci/amministratori che beneficiano dell’uso gratuito di un’autovettura aziendale, dovrebbero tassare tale utilizzo quale reddito di lavoro dipendente, calcolando il benefit sulla base dei 4.500 km/annui di percorrenza previsti dalle tariffe ACI, salvo il caso in cui l’utilizzo venga fatturato dalla societá. Come indicato prima, tra i casi di esclusione, in questo caso non è previsto l’obbligo di alcuna comunicazione.
Per le stesse ragioni non vi è l’obbligo di comunicazione per le abitazioni utilizzate dai soci/amministratori. Tale disciplina vale sia per gli amministratori delle società di capitali, sia per quelli delle società di persone. Attenzione: detta esenzione non è prevista se il beneficiario/utilizzatore è un familiare del socio/amministratore. |
|||
II. Finanziamenti da parte dei soci | ||||
Introdu-zione |
Come accennato inizialmente, vanno comunicati non solo i beni aziendali utilizzati privatamente, ma anche i finanziamenti ed i versamenti di capitale effettuati dai soci nell’anno 2013. Al contrario non sono oggetto di comunicazione i finanziamenti effettuati in anni precedenti ed ancora presenti nella societá. | |||
Finanziamenti e versamenti oggetto di comunicazione |
La comunicazione va presentata se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
- il finanziamento e/o il versamento in conto capitale é stato effettuato nell’anno 2013; - il finanziamento e/o il versamento é stato effettuato da persone fisiche; pagamenti effettuati dalla società controllante non rilevano; - finanziamenti e/o versamenti eccedono l’importo di 3.600 Euro. Attenzione: la soglia vale distintamente sia per i finanziamenti, sia per i versamenti di capitale (i finanziamenti possono essere fruttiferi o infruttiferi e devono essere rimborsati dall’azienda; invece i versamenti in conto capitale sono degli apporti al patrimonio della società); - i finanziamenti e versamenti devono essere effettuati dai soci, dall’imprenditore individuale e/o dai familiari dell’imprenditore individuale o dei soci. Anche se sono soddisfatte queste quattro condizioni, la comunicazione non va comunque presentata se l’Amministrazione Finanziaria è già in possesso dei dati in quanto i finanziamenti o versamenti risultano da atto pubblico come per es. nei casi di prestiti obbligazionari, di mutui o di aumenti di capitale fatti con atti notarili. |
|||
III. Sanzioni | ||||
Bisogna fare una distinzione tra beni aziendali e finanziamenti:
- per quanto riguarda la comunicazione dei beni in godimento di cui al punto I), l’importo della sanzione è pari a 258 Euro se questa viene omessa ma la tassazione relativa al godimento del bene viene fatta correttamente (non completamente, altrimenti la comunicazione non sarebbe necessaria); se questo sopra descritto non fosse il caso, allora l’omessa dichiarazione comporta una sanzione pari al 30% del valore che avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi. Fruitore del bene e impresa/società sono solidalmente responsabili per questa sanzione. - per l’omessa comunicazione dei finanziamenti invece, non è prevista espressamente una specifica sanzione; l’Agenzia delle Entrate è del parere che, trattandosi di una comunicazione all’Anagrafe tributaria, è applicabile la sanzione residuale di importo compreso tra 206,58 e 5.164,57 Euro ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta. IV. Raccomandazioni: Nel caso in cui l’utilizzo privato dei beni aziendali non sia stato correttamente tassato, la comunicazione è paragonabile ad un’autodenuncia. È quindi da valutare attentamente se procedere con la comunicazione. Piuttosto si deve valutare se la dichiarazione dei redditi per il 2013 sia da correggere o meno. Diverso invece è il caso dei finanziamenti soci: questi sono da dichiarare se si verificano le condizioni esposte in questa circolare e, se l’origine dei mezzi finanziari è “trasparente”, può essere predisposta la comunicazione: vi invitiamo pertanto a comunicarci se sono stati effettuati finanziamenti di questo tipo e se dobbiamo o meno redigere per voi la comunicazione relativa al 2013. |
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-41-21.10.2014 Utilizzo privato dei beni aziendali 30.10.2014