Il termine per l’invio degli elenchi clienti-fornitori per l’anno 2013 scade il 10 aprile (contribuenti mensili) ovvero il 21 aprile 2014 (contribuenti trimestrali)
Gli elenchi clienti-fornitori per il 2012 sono stati predisposti ed inviati con grandi difficoltà da poche settimane e già si presenta la scadenza per gli elenchi per il 2013: i problemi sono gli stessi e siamo ancora in attesa di istruzioni ufficiali. Infatti si discute di una possibile proroga dei termini. Qualora quest’ultima non fosse concessa gli elenchi clienti-fornitori saranno da predisporre ed inviare secondo le seguenti disposizioni:
Fondamenti giuridici |
Gli elenchi clienti-fornitori furono reintrodotti con il D.L. 78/2010 e successivamente estesi ad opera del D.L. 16/2012. L’utilità degli elenchi clienti-fornitori ai fini della lotta all’evasione fiscale è stata sin dall’inizio posta in discussione, senza però che si arrivasse mai a parlare di abolizione di tale adempimento.
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Quali sono le operazioni da comunicare? |
Per gli elenchi clienti-fornitori relativi all’anno 2013 valgono sostanzialmente le disposizioni transitorie che sono state osservate per gli elenchi dell’anno 2012. Ne consegue che anche per il 2013:
a) vanno comunicate tutte le operazioni attive e passive indipendentemente dall’importo, se per le stesse sussiste l’obbligo di emissione della fattura; b) per tutte quelle operazioni poste in essere nel 2013 per le quali è stato emesso solo scontrino o ricevuta fiscale, continua a valere la soglia dei 3.600 € IVA inclusa, al di sotto della quale l’operazione non va comunicata. Ne consegue che per esempio coloro che vendono al dettaglio e/o coloro che operano nel settore ricettivo (alberghi, ristoranti…) devono comunicare solo le singole vendite che superano la soglia dei 3.600 € Iva inclusa. In questo contesto vi ricordiamo che dal 2014 vale l’obbligo (almeno fino a che non verranno emanate le nuove semplificazioni annunciate dal Governo) di comunicare ogni fattura emessa, indipendentemente dal fatto che sussista o meno l’obbligo di emetterla. Per il 2013 invece, le fatture di importo inferiore a 3.600 € IVA inclusa sono da comunicare esclusivamente nel caso sussista l’obbligo di emissione della fattura. Secondo la dottrina prevalente sono da considerarsi obbligatorie anche le fatture emesse per esempio dai commercianti al dettaglio su richiesta del cliente; in realtà, nella pratica quotidiana di un commerciante al dettaglio, è difficile distinguere quali fatture vengano emesse su richiesta del cliente e quali no. Al fine di far fronte a tale problema è stato previsto anche per l’anno 2013, che coloro che emettono una fattura su base volontaria o su richiesta del cliente (dunque principalmente commercianti al dettaglio, ristoratori e artigiani), dovranno comunicarla unicamente nel caso questa superi la soglia dei 3.600 € IVA inclusa.
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Operazioni per le quali non sussiste obbligo di comunicazione |
Partendo dal presupposto che le uniche operazioni da comunicare sono quelle che ricadono in ambito IVA, le seguenti operazioni non vanno comunicate:
- le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva, per le quali manca il presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale per l’applicazione dell’imposta; - le importazioni, poiché vengono giá comunicate le bolle doganali; - le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; al contrario vanno comunicate le cessioni con comunicazione d’intento (ex art. 8, comma 1, lett. c); - le operazioni intracomunitarie, poiché vengono giá comunicate con la dichiarazione Intrastat. Vanno invece comunicate le “triangolazioni comunitarie” ex art. 58, D.L. n. 331/93; - le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ad esempio giá comunicate dalle compagnie fornitrici di energia elettrica, di servizi di telefonia, dalle imprese di assicurazione, ecc.. L’Agenzia pretende peró che gli utilizzatori di beni in leasing comunichino le fatture ricevute, nonostante queste siano già comunicate dalle societá di leasing; - le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) anche se di importo superiore a 3.600 € IVA inclusa, se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito o POS.
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Chi è obbligato ad effettuare la comunicazione?
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Sono obbligati alla comunicazione praticamente tutti i soggetti aventi una posizione IVA. Gli enti non commerciali sono esonerati dalla presentazione della comunicazione limitatamente alle operazioni relative all’attività istituzionale. A differenza del 2012, per il 2013 gli agricoltori devono presentare la comunicazione anche se hanno un fatturato inferiore ai 7.000 €. |
Termine di presentazione della comunicazione |
Per gli invii degli elenchi clienti-fornitori per il 2013 i termini da rispettare sono i seguenti:
- entro il 10 aprile 2014 per i soggetti passivi con liquidazione IVA mensile; - entro il 21 aprile 2014 per i soggetti passivi con liquidazione IVA trimestrale.
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Invio |
L’inoltro deve avvenire in via telematica. Come di consueto, ciò può avvenire tramite il contribuente stesso (Entratel o Fisconline), tramite il commercialista o tramite un centro di assistenza fiscale.
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Consiglio | Nel caso dovesse incaricarci per la redazione e spedizione della Sua comunicazione, La preghiamo di farci avere la documentazione necessaria entro e non oltre il 31 marzo 2014. Il largo anticipo è giustificato non solo dalla necessità di dover rielaborare i dati al fine di poterli inserire nell’apposito software ministeriale, ma anche e soprattutto dalla necessità di verificare tramite apposito programma ogni singola partita IVA e codice fiscale. |
Per ragioni di completezza, Vi informiamo che si é discusso più volte in questi giorni, di una possibile proroga dei termini; qualora questa fosse concessa, sarà nostra premura informarVi nel più breve tempo possibile.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-16 - 28.03.14 - Elenco clienti fornitori