Il termine per l’invio delle liste “clienti e fornitori” per l’anno 2012 scade il 12 novembre (contribuenti “mensili”), ovvero il 21 novembre (contribuenti “trimestrali”); dal 1. ottobre 2013 le liste “clienti-fornitori” sono state accorpate in un’unica comunicazione con le “comunicazioni black-list” e quelle relative agli incassi di denaro contante da turisti.

Il termine per l’invio delle liste “clienti e fornitori” per l’anno 2012 scade il 12 novembre (contribuenti “mensili”), ovvero il 21 novembre (contribuenti “trimestrali”); dal 1. ottobre 2013 le liste “clienti-fornitori” sono state accorpate in un’unica comunicazione con le “comunicazioni black-list” e quelle relative agli incassi di denaro contante da turisti.

L’Agenzia delle entrate con l’Ordinanza n. 94908 del 2 agosto 2013, ha, con ampio ritardo, reso pubblico il nuovo modello da utilizzare per la comunicazione “clienti fornitori” per l’anno 2012. Importante novità rispetto all’anno passato e che il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche per effettuare una serie di comunicazioni relative ad operazioni poste in essere a partire dal 1. ottobre 2013, precedentemente oggetto di separata comunicazione. Purtroppo però, l’accorpamento dei modelli delle comunicazioni non è stato accompagnato da un accorpamento dei singoli regolamenti: il risultato è una semplificazione riuscita a metà! Di seguito i dettagli:

 

  1. Liste clienti-fornitori per l’anno 2012

 

Fondamenti giuridici Le liste clienti-fornitori furono reintrodotte con il D.L. 78/2010 e successivamente modificate ad opera del D.L. 16/2012 lo scorso anno. L’utilità delle liste clienti-fornitori ai fini della lotta all’evasione fiscale è stata sin dall’inizio posta in questione, senza però che si arrivasse mai a mettere in discussione lo strumento.

 

Quali sono le operazioni da comunicare? Alle liste clienti-fornitori per l’anno 2012 sono state apportate, in confronto a quelle per il 2011, due consistenti modifiche:

a) innanzitutto è stata cancellata la soglia dei 3.000 € sotto la quale la fattura non doveva essere comunicata. Ciò implica che, indipendentemente dall’importo, ogni operazione dovrà essere oggetto di comunicazione fintanto che per la stessa sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Al contrario, per tutte quelle operazioni poste in essere nel 2012 per le quali non sussisteva obbligo di fatturazione e per le quali è stato invece emesso scontrino o ricevuta fiscale, vale la soglia dei 3.600 € IVA inclusa, sotto la quale l’operazione non è da comunicare.

Consiglio: dal 2014 varrà l’obbligo di comunicare ogni fattura emessa, automaticamente e indifferentemente dal fatto che sussista l’obbligo di emetterla. Per il 2012 invece, le fatture di importo inferiore a 3.600 € IVA inclusa sono da comunicare esclusivamente nel caso sussista l’obbligo di emissione della fattura. Secondo la dottrina prevalente sono da considerarsi obbligatorie anche le fatture emesse per esempio dai commercianti al dettaglio su richiesta del cliente; in realtà, nella pratica quotidiana di un commerciante al dettaglio, è difficile distinguere quali fatture vengano emesse su richiesta del cliente e quali no. Al fine di far fronte a tale problema è stato previsto che per gli anni 2012 e 2013, coloro che emettono una fattura su base volontaria o su richiesta del cliente (dunque principalmente commercianti al dettaglio, ristoratori e artigiani), dovranno comunicarla unicamente nel caso questa superi la soglia dei 3.600 € IVA inclusa.

 

b) inoltre, per la comunicazione relativa al 2012 non dovranno più essere comunicate le singole operazioni, bensì, così come avveniva con i “vecchi” elenchi clienti fornitori degli anni ’80 e ’90, gli importi cumulativi attivi e passivi delle operazioni effettuate nell’anno con ogni singolo cliente e fornitore.

Al contribuente è comunque lasciata libertà, oggi come allora, di optare per una comunicazione analitica di ogni singola operazione, andando a comunicare dunque ogni singola fattura emessa e ricevuta comprensiva di ogni suo dato (data di emissione, data di contabilizzazione, numero fattura, base imponibile e imposta). Si tratta praticamente di comunicare gli interi registri IVA delle fatture di acquisto e vendita.

Anche le cessioni effettuate a privati senza fattura di importo superiore ai 3.600 € IVA inclusa possono essere oggetto di comunicazioni cumulata, ovvero singola. Nel caso della comunicazione analitica, come spiegato alla lettera a), per gli anni 2012 e 2013 potranno essere ignorate tutte le fatture emesse a privati di importo inferiore ai 3.600 € IVA inclusa.

 

Operazioni per le quali non sussiste obbligo di comunicazione Partendo dal presupposto che le uniche operazioni da comunicare sono quelle che ricadono in ambito IVA, le seguenti operazioni non saranno oggetto di comunicazione:

- le operazioni non imponibili in Italia, nelle quali manca il presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale per l’applicazione dell’IVA;

- le importazioni, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della bolletta doganale;

- le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; rimane l’obbligo per le cessioni (anche tramite commissionari) ad esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR, con utilizzo del plafond ossia operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;

- le operazioni intracomunitarie in quanto comunicate con la dichiarazione Intra. Non sono invece escluse le “triangolazioni comunitarie” ex art. 58, D.L. n. 331/93;

- le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ad esempio delle compagnie fornitrici di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc.. In apparenza in modo incoerente l’Agenzia pretende invece dalle imprese di leasing che comunichino le fatture ricevute, nonostante queste siano già comunicate in altro modo;

- le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) anche se di importo superiore a 3.600 € IVA inclusa se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di pagamento, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti soggetti all’obbligo di comunicazione.

Rispetto al 2011, le operazioni già oggetto di comunicazione tramite “comunicazione black-list” dovranno essere comunicate anche tramite le liste clienti-fornitori. Si spera in una correzione dell’ultimo momento al fine di evitare quest’obbligo di doppia comunicazione.

 

Chi è obbligato ad effettuare la comunicazione?

 

Obbligati alla comunicazione sono praticamente tutti i soggetti aventi una posizione IVA. Gli enti non commerciali devono comunicare unicamente le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, mentre i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione se non superano, anche durante l’anno, i limiti previsti.
Termine di presentazione della comunicazione Il termine per la presentazione delle liste per il 2012 era stato inizialmente fissato al 30 aprile 2013. Il relativo modello è stato però pubblicato dall’Agenzia delle Entrate soltanto il 2 agosto 2013, con la conseguente posticipazione dei termini:

- entro il 12 novembre 2013 per i soggetti passivi con liquidazione IVA mensile;

- entro il 21 novembre 2013 per i soggetti passivi con liquidazione IVA trimestrale.

 

Invio L’inoltro deve avvenire in via telematica. Come di consueto, ciò può avvenire tramite il contribuente stesso (Entratel o Fisconline), tramite il commercialista o tramite un centro di assistenza fiscale.

 

Consiglio Il nostro consiglio è quello di effettuare la comunicazione cumulativa, per la quale sono da indicare:

- il numero di partita IVA del cliente/fornitore, ovvero nel caso di soggetto privato, del suo codice fiscale;

- numero delle operazioni passive e attive, per ogni singolo cliente/fornitore;

- la base imponibile cumulativa del cliente/fornitore nonché l’importo dell’IVA e la somma dei due importi.

Nel caso di comunicazione cumulativa delle operazioni per le quali non è stata emessa fattura, sono invece da comunicare:

- codice fiscale del cliente;

- numero delle operazioni;

- importo cumulativo del fatturato realizzato con il cliente.

Come per l’anno scorso, la principale criticità nella redazione delle liste sarà quella di filtrare correttamente tutte le operazioni attive e passive per le quali sussiste obbligo di comunicazione; vale la regola che nel dubbio meglio comunicare di più anziché di meno!

Nel caso dovesse incaricarci per la redazione e spedizione della Sua comunicazione, La preghiamo di farci avere la documentazione necessaria entro e non oltre il 21 ottobre 2013. Il largo anticipo è giustificato non solo dalla necessità di dover rielaborare i dati al fine di poterli inserire nell’apposito software ministeriale, bensì anche e soprattutto dalla necessità di verificare la bontà dei dati, per i quali verrà svolto un controllo di ogni singola partita IVA e codice fiscale.

 

2. Modello unificato:

 

Come anticipato nell’introduzione, il modello ministeriale diramato il 2 agosto 2013 ai fini della comunicazione delle liste clienti-fornitori sarà d’ora in avanti da utilizzare anche per alcune altre comunicazioni sino ad ora effettuate in via autonoma. Le operazioni che confluiscono in questa nuova comunicazione unificata sono tutte quelle effettuate a partire dal 1° ottobre 2013. Le comunicazioni d’ora in avanti comprese nel modello unificato ssaranno dunque:

- comunicazione relativa alla locazione/noleggio di autoveicoli, imbarcazioni e aeromobili (anche se in leasing);

- comunicazione relativa alle vendite e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cittadini extra EU ed extra SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) che hanno pagato in contanti per importi superiori ad € 1.000 (fino ad un massimo di € 15.000);

- comunicazione relativa alla registrazione degli acquisti da San Marino (sostitutiva di quella cartacea);

- comunicazione black-list;

- comunicazione liste clienti-fornitori.

Nel modello unificato saranno dunque comprese una molteplicità di comunicazioni, ognuna avente un quadro del modello dedicato. Per ognuno dei riquadri valgono le regole previste sino ad ora per le singole comunicazioni. Ciò riguarda dunque anche la comunicazione black-list, che rimarrà da effettuare con cadenza mensile, ovvero trimestrale, in funzione delle soglie previste.

Come detto, il modello unificato è da utilizzare unicamente per quanto riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1 ottobre 2013. In tutti gli altri casi dovranno essere utilizzati i “vecchi” modelli singoli. Nel caso delle comunicazioni black-list dunque, il primo uso del modello unificato avverrà a novembre 2013 per comunicare da parte dell’operatore mensile le operazioni intercorse con paradisi fiscali nel mese di ottobre.

 

3. Semplificazioni previste dal “Decreto del fare”

 

Infine, preme ricordare come a seguito della conversione del cosiddetto “Decreto del fare”, nel corso del mese di agosto è stata introdotta una, a detta del Governo, grande semplificazione: a partire dal 2015 sarà possibile l’invio telematico quotidiano all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture di acquisto ricevute, di vendita emesse ed i corrispettivi. Per coloro che opteranno per tale “trasparenza totale” sono previste agevolazioni in tema di liste clienti-fornitori, comunicazioni black list, responsabilità solidale in campo IVA e dei contributi previdenziali, le comunicazioni delle dichiarazioni di intento e le comunicazioni Intrastat. Le relative norme attuative sono tuttavia ancora lungi dall’essere pubblicate.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-38 - 10.10.13 - Le nuove liste -clienti fornitori- e novità in tema di comunicazioni Black List