Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili – comunicazione dati produzione e cause di esclusione al GSE: prima scadenza al 28 luglio 2023

Pro-memoria: con l’art.15 del DL 4/2022 (convertito in legge 25/2022) l’anno scorso è stata introdotta una norma sin dall’inizio molto controversa che prevedeva per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaici, eolici ecc.) con potenza installata maggiore di 20 kW un prelievo degli “extra-profitti” del periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2022 operato dal GSE; il prelievo era commisurato al superamento di determinati prezzi/parametri fissi stabiliti per zona (ad es. in Alto Adige 58 €/MWh). Vi rimandiamo a tale proposito alla ns. circolare 30/2022, con la quale si faceva il punto della situazione.

Con la legge Finanziaria 2023 è stato introdotto un nuovo prelievo per il periodo 1° dicembre 2022 – 30 giugno 2023, il prezzo di riferimento per il calcolo dell’extra profitto però si rifà al limite stabilito dall’UE di 180 Euro/MWh. Il GSE aveva il compito di emanare le relative disposizioni attuative. Finalmente il 23 giugno scorso sono state pubblicate dette disposizioni, nelle quali vengono ribadite le cause di esclusione nonché rimarcato il fatto che il contributo si calcola sulla produzione effettiva.

Attualmente la situazione è così che il GSE nell’anno scorso ha (in caso di cessione diretta dell’energia al GSE) dapprima richiesto i sovra-redditi del periodo febbraio-luglio sulla base delle proprie stime, mentre a partire da agosto è stato pagato al produttore il prezzo ridotto. In caso di cessione dell’energia a terzi invece il GSE ha addebitato il sovra-reddito di febbraio-agosto e poi di settembre con un metodo assai dubbio direttamente ai produttori con una fattura, mentre il conguaglio per i mesi successivi è ancora aperto, essendo che sono piovuti numerosi ricorsi contro il provvedimento, il cui esito ad oggi non è per nulla certo.

Ciononostante, il GSE richiede ora con apposite comunicazioni:

  • l’indicazione di eventuali motivi di esclusione dal prelievo,
  • ed inoltre l’indicazione dei dati effettivi di produzione, distintamente per il periodo febbraio-dicembre 2022 e per il periodo gennaio-giugno 2023.

Di seguito vi elenchiamo nuovamente le cause di esclusione di diritto dal prelievo dei sovra-redditi:

1. la fornitura di energia elettrica ai soci di cooperative storiche di produzione;

2. la sussistenza di obbligo di cessione a titolo gratuito dell’energia elettrica alle Regioni o Province Autonome per gli impianti idroelettrici con potenza media annua superiore a 220 kW;

3. la cessione dell’energia elettrica a trader tramite contratti con prezzo fisso conclusi, per il periodo febbraio-dicembre 2022 prima del 27 gennaio 2022, e per il periodo gennaio-giugno 2023 prima del 5 agosto 2022;

4. l’immissione dell’energia in rete destinata a impianti dotati di sistemi di accumulo;

5. la quota di energia prodotta da impianti entrati in esercizio, a seguito di rifacimento prima del 1° gennaio 2010 o nel caso di impianti oggetto di potenziamento per i quali la parte potenziata è entrata in esercizio prima dell’uno gennaio 2010, non incentivati da “Conti Energia”.

6. la quota di energia elettrica prodotta dalle sezioni di impianti entrati in esercizio dopo il 31.12.2009 ed assoggettati ad interventi di potenziamento (esclusi gli impianti incentivati da “Conti Energia”)

Se è presente uno dei motivi di esclusione di cui sopra vanno effettuate due distinte comunicazioni al GSE:

- una prima comunicazione per l’esclusione per il periodo febbraio – dicembre 2022, da presentare entro il 28 luglio 2023;

- una seconda comunicazione per l’esclusione per il periodo gennaio-giugno 2023, da presentare entro il 31 agosto 2023.

Contemporaneamente vanno anche verificate le cifre relative alla produzione effettiva di energia in quanto è stato chiarito che il “contributo” sarà commisurato sulla base della produzione definitiva e non sulla base degli acconti: per tale motivo la comunicazione entro il 28 luglio ovvero 31 agosto prossimi è indispensabile. La comunicazione per il 2022 peraltro è comunque necessaria se l’anno scorso (termine comunicazione 10 agosto 2022) non è stata presentata una comunicazione oppure è stata presentata con dati inesatti.

I moduli per le comunicazioni sono scaricabili tramite il servizio “EP” (Extra Profitti), nell’area riservata ai clienti sul portale del GSE, e tramite lo stesso servizio possono essere inviate. Per il supporto tecnico potete contattare il numero verde 800 16 16 16 oppure accedere direttamente al portale GSE (funzioni di supporto e servizio “Extra Profitti”).

Resta l’incognita sulla legittimità del tributo, cosa che sará chiarita soltanto alla fine del percorso giudiziario. Allo stato attuale consigliamo comunque di presentare le comunicazioni di cui sopra. In particolare, se sussistono motivi di esclusione, la questione è risolta del tutto fin dal principio. Nel caso invece non sussista una causa di esclusione e alla fine dei vari gradi di giudizio risulti dovuto il tributo per sovra-redditi, sarà sicuramente più conveniente versare il tributo sulla base di dati effettivi di produzione comunicati tempestivamente, piuttosto che invece sulla base di stime effettuate dal GSE.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider