Imposta di bollo straordinaria sui patrimoni finanziari „scudati“ – scadenza del 16 febbraio 2012 prorogata
Per la giornata di oggi 16 febbraio era prevista la scadenza dell’imposta di bollo straordinaria sui patrimoni finanziari coperti dallo scudo fiscale. Con un provvedimento di ieri sera (comunicato stampa) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto il rinvio della anzidetta scadenza: il nuovo termine verrà fissato con un prossimo provvedimento legislativo. Quindi i versamenti che verranno effettuati dopo la data odierna non saranno considerati tardivi (semprechè siano effettuati entro la nuova data che verrà stabilita) e anche chi ha giá versato incorrendo in errori di calcolo avrà tempo per le correzioni.
Solo pochi giorni fa erano stati pubblicati i codici tributo per il versamento, mentre erano e sono attesi chiarimenti ministeriali. Il Provvedimento Ministeriale n° 14/E del 9 febbraio 2012 ha stabilito le modalitá di versamento tramite mod. F24 ed i seguenti codici:
8111 per patrimoni finanziari che al 6 dicembre 2011 erano ancora depositati su conti segretati;
8112 per patrimoni scudati che al 6 dicembre erano già stati prelevati dai conti segretati;
8113 per le eventuali sanzioni amministrative relative alle suddette operazioni.
Quale anno di riferimento conta quello del pagamento, quindi per l’imminente versamento si indicherà il 2012.
Per memoria (si veda anche la ns. circolare 3/2012):
La specifica norma del “Pacchetto Salva Italia” prevedeva un’imposta una tantum sul rimpatrio dei patrimoni scudati negli anni dal 2001 al 2010. Quindi chi negli anni 2001-2002, 2003 e 2010 ha rimpatriato capitali avvalendosi dello scudo fiscale dovrà pagare un’imposta ad hoc “mascherata” da imposta di bollo. L’imposta riguarda solamente gli strumenti finanziari (e non ad esempio preziosi o altri oggetti di valore). A riguardo va distinto tra i patrimoni rimpatriati che al 6 dicembre 2011 si trovavano ancora in un conto segretato e quelli che sono stati resi ufficiali. Sugli importi prelevati da tali conti segretati entro il 6 dicembre 2011 sarà addebitata una tantum un’imposta di bollo, pari all’1% dell’importo scudato, entro il 16 febbraio 2012 da parte degli intermediari finanziari.
Anche per i patrimoni finanziari che al 6 dicembre 2011 erano ancora gestiti su conti segretati da intermediari finanziari sarà dovuta un’imposta di bollo pari all’1%. Tale imposta sarà incrementata all’1,35% per l’anno 2013 e verrà ridotta allo 0,4% a partire dal 2014 sempre con riferimento alla consistenza del conto al 31 dicembre dell’anno precedente. In questo caso potrà essere portata in detrazione l’imposta di bollo “normale” dovuta per lo stesso conto. Se si rinunciasse alla segretezza, allora l’imposta non sarebbe più dovuta. In pratica: se durante il 2012 i soldi verranno prelevati dal conto segretato e resi trasparenti, nel 2013 non verrà più addebitata l’imposta straordinaria.
Dovrà essere verificato in ogni singolo caso, ed effettuata una valutazione, se la conservazione della segretezza giustifica il pagamento dell’imposta straordinaria, o se vi si può rinunciare.
Ad oggi permangono molti dubbi nell’applicazione dell’imposta e gli operatori attendono con urgenza un provvedimento esplicativo del Ministero.
Restiamo chiaramente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-13 - 15 02 12 - Imposta di bollo su patrimoni scudati