Normalmente l’acconto IMI per l’anno 2021 andrebbe pagato entro il 16 giugno 2020. A causa del COVID, la scadenza di giugno ha subito una sospensione, per la Provincia di Bolzano, e una parziale esenzione, per il resto del territorio nazionale. In seguito, una panoramica delle prossime scadenze in materia, prima per la Provincia di Bolzano, poi per il resto del territorio nazionale:
IMI per gli immobili situati in Provincia di Bolzano – nessun pagamento in giugno
Con l’Ordinanza n° 17 del 26 marzo 2021 il Presidente del Consiglio Provinciale ha disposto, per garantire liquidità in questo periodo di crisi, che le seguenti imposte siano rinviate a dicembre 2021:
- Imposta municipale immobiliare – IMI
- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per le pubbliche affissioni,
- Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati, e
- Imposta di soggiorno per ville, appartamenti ed alloggi in genere
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un unico pagamento entro il 16 dicembre 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Inoltre,
fino al 30 giugno 2021 sono sospesi i termini di versamento delle
seguenti tariffe comunali:
- Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Tariffa per il servizio idropotabile pubblico
- Tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione
Il versamento di queste tasse comunali deve essere effettuato entro il 1° luglio 2021.
Di conseguenza, per gli immobili situati in Provincia di Bolzano, a giugno non è dovuta l’IMI, indipendentemente dal tipo di immobile e dalle condizioni soggettive del proprietario. Tuttavia l’acconto non è abrogato ma solamente rinviato a dicembre 2021.
IMU per gli immobili siti sul restante territorio nazionale:
Nel resto del territorio nazionale viene concessa un’esenzione totale dell’acconto IMU ai sensi di quanto previsto dal Decreto Sostegni (DL 41/2021), alle seguenti condizioni:
- L’esenzione di applica solo agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che rispettano i requisiti per l’accesso contributo a fondo perduto previsto dal art. 1 del Decreto Sostegni (DL 41/2021). In sintesi, devono quindi aver subito un calo del fatturato IVA di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019 e, ai fini delle imposte sui redditi, avere un fatturato non superiore a 10 milioni di Euro nel 2019.
- Gli immobili devono essere strumentali alle attività svolte. Ne consegue che gli immobili concessi in locazione non sono esenti anche se le condizioni soggettive di cui al punto precedente risultano soddisfatte.
Si sottolinea che l’esonero della prima rata dell’IMU è applicabile nei limiti dei c.d. “Aiuti di Stato”, va quindi rispettata la soglia complessiva di 1,8 milioni di Euro.
Inoltre, va ricordato che sul resto del territorio nazionale, la Finanziaria 2021 (art. 1, comma 599, L 178/2020, Legge n. 178/2020) ha previsto l’esenzione dell’acconto IMU per gli immobili di categoria D/2, quando gli immobili sono utilizzati direttamente dai proprietari per la gestione di ristoranti e alberghi. Le stesse esenzioni si applicano – sempre sul resto del territorio nazionale – agli immobili degli agriturismi, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere, residence, bed & breakfast e campeggi, sempre a condizione che il proprietario gestisca personalmente le strutture.
Nella misura in cui non si applica l’esenzione descritta, l’IMU deve essere determinata secondo i criteri generali e il primo acconto deve essere pagato entro il 16 giugno 2021.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider