Sulla imminente introduzione della fattura elettronica vi abbiamo già informato con altre circolari in precedenza. Con la presente vi forniamo alcune importanti indicazioni e precisazioni in relazione al passaggio di anno 2018/2019.
1. Termini di prescrizione
Con la fine dell’anno si potrá archiviare un altro periodo di imposta. Vi riassumiamo la situazione a seguito delle novitá normative portate dal D.Lgs. 128/2015 e dalla legge 208/2015:
- L’Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta fino al 2015, ha tempo fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Tale termine è prolungato di un anno in caso di omessa presentazione della stessa. Inoltre, per i periodi di imposta fino al 2015, detti termini sono raddoppiati, in presenza di reati fiscali penali.
- A partire dall’anno di imposta 2016 invece, valgono i nuovi termini di prescrizione, che comunque non influiscono sulla prescrizione dei periodi precedenti. In particolare l’Amministrazione Finanziaria rinuncia al raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali penali. In compenso però i termini di prescrizione generali vengono allungati di un anno (da quattro a cinque anni), e quelli in caso di omessa dichiarazione di due (da cinque a sette anni).
Periodo di imposta | Anno di presentazione della dichiarazione | Termine di prescrizione | In presenza di reato |
2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 |
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 |
In caso di omessa presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta, i termini si allungano di uno o due anni, a seconda dell’anno di imposta:
Periodo di imposta | Anno di presentazione della dichiarazione | Termine di prescrizione | In presenza di reato |
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 |
31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 - |
In presenza di reato fiscale al 31 dicembre 2018 si prescrive l’anno di imposta 2009 e restano accertabili i periodi di imposta dal 2010 in poi.
Con la legge di stabilità 2015 è stato poi introdotto un ulteriore prolungamento dei termini di accertamento in relazione al ravvedimento operoso: onde evitare comportamenti elusivi (ad es. la correzione di una dichiarazione poco prime dello spirare dei termini per l’accertamento) è stato stabilito che per gli elementi dichiarati successivamente (maggiori ricavi, minori costi) i termini di prescrizione decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Quindi, se un contribuente si ravvede nel 2018 per la dichiarazione del 2015, il termine di prescrizione scade nel 2023 e non nel 2020. Detti termini di prescrizione ai applicano, ai sensi delle ultime disposizioni di cui al D.L. 193/2016, anche per le dichiarazioni a favore del contribuente
2. Aggiornamento libri e registri contabili per il 2017 entro il 31 gennaio 2019
A seguito della proroga per l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali, ed in particolare del reddito, per il 2017, si sposta in avanti il termine per aggiornare e stampare i registri contabili. Come noto, le registrazioni contabili ed il libro inventari (per le imprese in regime di contabilità ordinaria) vanno stampati entro tre mesi dal termine per l’invio della relativa dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, con riferimento al 2017 i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare sono tenuti ad effettuare le suddette stampe entro il 31 gennaio 2019. La stampa cartacea può essere omessa qualora si effettui l’archiviazione elettronica della contabilità nel rispetto della disciplina vigente (con l’applicazione della marcatura temporale!).
Questo termine vale anche per il registro dei beni ammortizzabili tenuto in formato elettronico (costituisce la regola), mentre in caso di tenuta manuale andava aggiornato entro il 31/10/2018. In questo registro vanno annotati l’anno di acquisto dei beni, il costo di acquisto storico, eventuali rivalutazioni e svalutazioni, il fondo ammortamento, il tasso d’ammortamento, l’ammortamento annuale, nonché eventuali cessioni o dismissioni dell’esercizio.
A norma dell’art. 2217 del C.C. l’inventario va redatto annualmente e deve contenere l’indicazione di tutte le poste attive e passive dell’impresa. E’ possibile rimandare a tabelle ed elenchi più dettagliati tenuti separatamente, come ad esempio al registro dei beni ammortizzabili o ai partitari dei clienti. L’inventario annuale si chiude con il bilancio, quindi vanno ricompresi stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e successivamente datato (termine ultimo il 31/01/2019) e firmato dall’imprenditore o dal legale rappresentante.
Alla stampa del libro giornale e del libro inventari vanno applicate le marche da bollo:
- Euro 32,00 ogni 100 pagine per imprese individuali, società di persone, cooperative e consorzi;
- Euro 16,00 per società di capitali.Queste possono essere applicate sotto forma di valori bollati (con data non successiva al 31/01/2019) oppure essere corrisposte mediante modello F23 (codice tributo 458T), nel qual caso nei libri e registri vanno indicati gli estremi del pagamento.Le pagine vanno numerate progressivamente e devono ricomprendere anche l’indicazione del rispettivo esercizio, quindi 2017/001, 2017/002 ecc..N.B.: Siamo volentieri a Vs. disposizione per effettuare l’aggiornamento del libro degli inventari.Per quanto riguarda la stampa dei registri IVA delle fatture emesse e ricevute, questi sono considerati in regola anche se non stampati, se tenuti tramite CED, purchè siano aggiornati nel sistema e possano essere stampati in qualsiasi momento in caso di verifica alla presenza dei verificatori stessi.
L’anzidetta semplificazione non è ammessa per gli altri registri tenuti ai fini dell’IVA (ad. Es. registro degli omaggi, degli imballaggi, ecc.): questi sono da stampare ai sensi della Risoluzione n° 46/E/2017 entro tre mesi dal termine per l’invio della dichiarazione dei redditi (non dell’IVA!).
3. Principio di cassa allargato per i compensi amministratori 2018
Le retribuzioni per il 2018 a dipendenti e collaboratori con reddito assimilato al lavoro dipendente devono essere corrisposti entro il 12 gennaio 2019 per poter essere ritenuti come conseguiti nel 2018 e certificati nella certificazione unica (CU) nonché dichiarati nel modello 770 per il 2018.
I compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, ed in particolare i compensi ai membri di consigli di amministrazione, ai fini fiscali sono deducibili nel 2018 soltanto se corrisposti entro il 12 gennaio 2019. Questo principio di cassa allargato non vale invece per gli amministratori che fatturano i loro compensi mediante la loro posizione IVA con fattura: in questi casi la deducibilità del relativo costo nel 2018 opera solamente a condizione che il pagamento sia anche avvenuto entro il 2018.
Inoltre ai fini della deducibilità fiscale è necessaria la presenza di un’apposita delibera, che eventualmente è ancora possibile assumere entro la fine dell’anno.
Attenzione: nel caso in cui amministratore rinunci a suoi compensi deliberati, è necessaria una rinuncia esplicita comunicata alla società affinchè la rinuncia rilevi anche ai fini INPS. Attenzione: essendo il 12 gennaio 2019 un sabato si ritiene che non sia consentito “allungare” il termine fino al lunedì 14 gennaio, per cui consigliamo di pagare retribuzioni e compensi entro venerdì 11 gennaio 2019!
4. Utilizzo promiscuo di autovetture
Pro memoria: nella misura in cui lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi utilizzano promiscuamente un’autovettura aziendale, deve essere addebitato il relativo fringe- benefit. Come noto tale fringe-benefit viene calcolato sulla base della tariffa ACI moltiplicata per 4.500 km/anno. Nel caso di emissione di una fattura IVA ricordiamo che tale fattura va emessa entro il 31.12.2018. Consigliamo anche di effettuare il pagamento entro lo stesso termine, come sostenuto dalla dottrina prevalente (in mancanza di una presa di posizione ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria).
5. Ritenuta d’acconto ridotta per agenti e rappresentanti
Sulle provvigioni di agenti e rappresentanti si applica di norma una ritenuta del 23% sul 50% dell’importo. Gli agenti hanno però la possibilità di richiedere ai propri mandanti una ulteriore riduzione della base imponibile al 20% (anziché il 50%) dell’importo, se dichiarano di avere del personale alle proprie dipendenze. Tale dichiarazione deve pervenire al mandante entro il 31.12. dell’anno precedente a quello in cui si richiede l’applicazione dell’agevolazione, per il 2019 quindi entro il 31.12.2018.
Ricordiamo che per chi ha giá presentato la richiesta dal 31.12.2013 al 31.12.2017 non vi è bisogno di una nuova richiesta ogni anno (sono valide quelle già presentate), semprechè le condizioni restino invariate. In caso di modifica della situazione l’agente deve comunicarlo entro 15 giorni al mandante.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider