Indicazioni e suggerimenti di fine esercizio 2023

Nella fatturazione di fine anno è necessario porre attenzione alle varie date e scadenze e soprattutto anche alle possibilità di detrazione dell’IVA. Le regole non sono variate rispetto all’anno scorso, probabilmente dall’anno prossimo ci saranno dei cambiamenti in materia.

1. Fatturazione a fine anno

Ribadiamo che a fine anno si devono osservare alcune regole particolari, introdotte con la fattura elettronica, soprattutto con riguardo alle fatture di acquisto. Il principio generale stabilisce che quale data di emissione di una fattura vale in generale la data in cui viene caricata sulla piattaforma SDI. Di seguito una panoramica sulle norme da rispettare. Ci sono poi alcune regole particolari riguardo alla detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto di fine anno.

Fatture emesse a fine anno

Ricordiamo che in linea di principio per le prestazioni di servizi la fattura va emessa al più tardi al momento del pagamento, e per le forniture di beni al più tardi alla consegna dei beni, salvo che non sia stato effettuato prima il pagamento. Con l’introduzione della fattura elettronica è stata prevista una “agevolazione”, nel senso che la fattura stessa può essere emessa e inviata entro i 12 giorni successivi a condizione che riporti la data di effettuazione dell’operazione. In passato, prima dell’introduzione della fattura elettronica, la fattura doveva essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione (anche se poi nessuno era in grado di provare un eventuale ritardo nell’emissione della fattura dopo le ore 24.00)! Per le forniture accompagnate da DDT invece, la fattura può essere emessa cumulativamente una volta al mese entro il 15 del mese successivo, con l’accortezza però di liquidare l’imposta (IVA) nel mese della/e consegna/e.

Le scadenze suindicate devono essere rispettate alla lettera, in quanto le tolleranze previste nei primi periodi di introduzione della fattura elettronica non valgono più (si veda in tale senso anche la risposta 528/2019 del 16 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate).

Nella pratica, a fine anno si possono verificare i seguenti casi:

  • Se una prestazione di servizi p.e. è stata pagata il 16 dicembre 2023, la fattura deve essere emessa entro il 28 dicembre (con l’indicazione della data dell’operazione 16 dicembre 2023) e con pari data deve essere anche inviata tramite la piattaforma SDI.
  • Gli stessi termini valgono anche in caso di fatturazione immediata di prestazioni di servizi.
  • Se una fattura per prestazioni viene emessa il 31.12.2023, entro 12 giorni dovrà essere caricata sulla piattaforma SDI (entro il 12.1.2024 nel caso concreto) e la relativa IVA deve essere liquidata con il mese di dicembre 2023.
  • Se viene emessa fattura differita (cumulativa) per il mese di dicembre per forniture effettuate con DDT, questa deve riportare la data dell’ultima consegna oppure la data dell’ultimo giorno del mese (si veda la Risposta dell’AdE 389 del 24 settembre 2019). Nel caso particolare della fattura differita, questa andrà emessa entro il 15 gennaio 2024, mentre l’IVA va liquidata in dicembre 2023 e versata il 16 gennaio 2024.

Fatture di acquisto e detrazione dell’IVA

Ricordiamo che a fine anno si deve fare attenzione alla data di emissione, che in tempi di fattura elettronica può essere facilmente controllabile da parte dell’Agenzia Entrate.

Con riguardo alle fatture di acquisto emesse per la fine dell’anno valgono le seguenti regole:

  • Una fattura di acquisto con data 2023, che il fornitore ha inviato tramite SDI soltanto nel 2024, andrà registrata nei registri IVA del 2024 e la relativa imposta in detrazione nel 2024. Non è consentito detrarre l’IVA con il mese di dicembre 2023 se la fattura è stata inviata nel 2024, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in dicembre!

Esempio 1: fattura (di acquisto) inviata 30.12.2023, ricevuta 30.12.2023 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di dicembre 2023.

Esempio 2: fattura inviata 30.12.2023, ricevuta tramite SDI 03.01.2024 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di gennaio 2024.

  • Più complicata la fattispecie seguente: fattura inviata nel 2023, ricevuta nel 2023, ma registrata per motivi amministrativi/interni (ad esempio perché deve essere verificata dall’uff. acquisti) nel 2024. In tale caso l’IVA non può essere liquidata/detratta nel mese di registrazione, ma unicamente in dichiarazione annuale per l’anno 2023! In pratica per i soggetti IVA mensili si renderà spesso necessaria una liquidazione supplementare (la 13a), da tenere separata dalla liquidazione di dicembre (verificate se il vs. software IVA gestisce tale particolare situazione). In ogni caso tali fatture causeranno una divergenza tra la liquidazione IVA di dicembre e la dichiarazione annuale.

Se per qualsiasi motivo una fattura di acquisto emessa nel 2023 viene registrata dopo il termine per la dichiarazione IVA in aprile 2024, la detrazione dell’IVA non è persa, ma è necessario presentare una nuova dichiarazione IVA (integrativa) per recuperare l’imposta.

In conclusione, possiamo riassumere i casi sudescritti di fatture di fine anno come segue:

Data emissione Ricevuta su SDI Registraz.fattura acquisto Detraz. IVA
Dicembre 23 Dicembre 23 Dicembre 23 Liquidaz.Dicembre 2023
Dicembre 23 Dicembre 23 Gennaio 24 Dichiarazione IVA 2023
Dicembre 23 Gennaio 24 Gennaio 24 Liquidaz. Gennaio 2024
Gennaio 24 Gennaio 24 Gennaio 24 Liquidaz. Gennaio 2024

Determinante in questo contesto non è la data riportata sulla fattura ma la data di „emissione“, con la quale si intende la data di invio tramite la piattaforma SDI e che rappresenta la vera data di emissione.

Reverse charge fatture estere

Per le fatture che sono da integrare con il “reverse charge” conta la data di ricevimento del documento, e qui non valgono regole particolari al passaggio dell’anno: si applica la regola generale dell’art. 47 DL 331/1993, in base al quale la fattura deve essere registrata ed integrata al più tardi entro il 15 del mese successivo al ricevimento. Quindi le fatture ricevute in dicembre 2023 possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2023, mentre quelle ricevute a gennaio 2024 andranno liquidate nel mese di gennaio 2024.

Fatturazione utilizzo promiscuo di autovetture

Per le autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori a pagamento (con contratto), devono essere calcolati gli importi del fringe-benefit. Ricordiamo che la (eventuale) relativa fattura va emessa entro il 31 dicembre 2023, ed è consigliabile che venga anche pagata entro la stessa data. Dovrebbe essere applicabile anche in tale caso (in assenza di disposizioni ufficiali) il principio di cassa allargato (quindi pagamento entro il 12 gennaio 2024).

2. Emissione di note di accredito con IVA per crediti inesigibili

Ricordiamo che il DL 73/2021 ha modificato in modo rilevante le regole per l’emissione di note di accredito per crediti inesigibili a partire dal 26 maggio 2021, e l’Agenzia Entrate ha pubblicato il 29 dicembre 2021 la Circolare 20/2021 sull’argomento.

La riforma è applicabile per i procedimenti concorsuali aperti a partire dal 26 maggio 2021, rimanendo invariate le norme per i procedimenti aperti in precedenza. Ciò comporta che per le procedure ante 26 maggio 2021 la nota di accredito di regola si potrà emettere soltanto della chiusura definitiva della procedura. Termine ultimo per l’emissione della nota di accredito è la scadenza per la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è sorto tale diritto; quindi, per le procedure fallimentari chiuse nell’anno 2023, la nota di credito potrà essere emessa entro il 30 aprile 2024.

Per i procedimenti aperti a partire dal 26 maggio 2021 valgono le nuove regole, in base alle quali la nota di credito può essere emessa già all’apertura della procedura concorsuale. Il curatore della procedura non è tenuto peraltro a tenere conto della nota di accredito ricevuta. Il fornitore/creditore deve invece fare attenzione a rispettare pedissequamente i termini ovvero il periodo per l’emissione del documento, in particolare:

 - data del dispositivo del giudice di apertura del fallimento,

- data del dispositivo di amissione alla procedura di concordato preventivo,

- data del decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa per le cooperative,

- data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis RD 267/1942,

- data di pubblicazione nel Registro Imprese del piano attestato di risanamento ex art. 67, terzo comma, lettera d, RD 267/1942,

- data del Decreto di ammissione all’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese.

Dall’elenco
che precede si evince che la data che rileva è quella di apertura della
procedura (fallimento, concordato ecc.), mentre per le procedure di
ristrutturazione/risanamento e in caso di procedimenti esecutivi individuali si
deve comunque attendere la fine dell’azione esecutiva (infruttuosa) o
l’insuccesso del piano di ristrutturazione del debito.

Per tutti i casi di apertura di procedure dopo il 26 maggio 2021 e quindi per quelle aperte fino a fine 2022 la nota di accredito potrà essere emessa fino al 30 aprile 2024: trascorso tale termine la nota di credito non potrà più essere emessa e l’IVA sarà irrimediabilmente persa!

Meno rigidi sono i termini per la registrazione delle suddette note di accredito. Nella Circ. 21/2021 l’Agenzia stabilisce che chi l’ha già emessa nel corso del 2023, la deve considerare nel rispettivo periodo di liquidazione, mentre chi la emette nei primi quattro mesi del 2024 potrà alternativamente inserirla nella liquidazione del rispettivo periodo di emissione oppure anche nella dichiarazione IVA per il 2024 in aprile 2025.

Altro importante chiarimento: il creditore/fornitore che emette la nota di accredito non è obbligato preventivamente ad insinuarsi al passivo fallimentare, cosa che in passato l’Agenzia Entrate riteneva essenziale.

Importante! L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti con un parere recente (n° 222 di settembre 2023) sostiene che una nota di accredito può essere emessa anche oltre l’anno dall’emissione della fattura, se il motivo risiede non solo in un accordo sopravvenuto tra le parti, ma soprattutto in un accordo transattivo tra le parti per evitare un contenzioso. In tale caso quindi secondo l’AIDC è ammessa l’emissione della nota di accredito con IVA anche dopo che sia trascorso più di un anno.

Alleghiamo alla presente newsletter il citato parere n° 222 e restiamo a disposizione per eventuali consigli in argomento.

3. Principio di cassa allargato per compensi amministratori e simili 2023 (pagamento entro il 12 gennaio 2024)

Le retribuzioni a dipendenti e assimilati per il 2023 devono essere pagate al più tardi entro il 12 gennaio 2024, per essere considerate erogate nel periodo di imposta 2023 ed esser incluse nelle relative C.U. e nel mod. 770. I compensi agli amministratori, per essere detraibili nel periodo di imposta devono essere effettivamente pagati, e anche in questo caso vale il termine del 12 gennaio 2024.

Detto principio di cassa allargato non vale per gli amministratori provvisti di partita IVA e che fatturano il loro compenso. In tale caso il compenso ovvero la fattura deve essere pagata entro il 31 dicembre 2023 per essere detraibile nel 2023. In questo contesto quest’anno è stata introdotta una novità: anche le elargizioni non imponibili a dipendenti ed assimilati per il ristoro dei costi energetici di gas ed energia elettrica (si vedano a tale proposito le ns. precedenti circolari) nel limite massimo di 3.000 Euro possono essere pagate entro il prossimo 12 gennaio 2024.

Rammentiamo che per liquidare compensi agli amministratori è inoltre necessaria anche una delibera assembleare.

4. Termini di prescrizione

Con la fine dell’anno 2023 decadono i termini per i controlli formali degli anni di imposta 2015, 2016 e 2018. Secondo l’Agenzia delle Entrate i termini per la notifica di avvisi di accertamento scadono rispettivamente 85 giorni dopo (per via della proroga “Covid”). In caso di omessa dichiarazione fiscale i termini si allungano. A seguito di varie proroghe e modifiche residua una regola particolare per il periodo di imposta 2017, che si prescrive soltanto a fine 2024. Di seguito riassumiamo i termini di prescrizione per IVA, IRPEF, IRES e IRAP.

Periodo di imposta Anno presentazione dichiarazione Prescriz. controlli formali Prescriz. avvisi + 85 giorni Prescriz. avvisi anni con omessa dichiaraz.
2015 2016 31.12.2023 28.02.2022 26.03.2022
2016 2017 31.12.2023 26.03.2023 26.03.2025
2017 2018 31.12.2024 25.03.2024 26.03.2026
2018 2019 31.12.2023 26.03.2025 26.03.2027
2019 2020 31.12.2024 26.03.2026 26.03.2028
2020 2021 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2028
2021 2022 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2029
2022 2023 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2030

5. Superbonus 110%

Salvo proroghe dell’ultimo momento, con fine 2023 scadono i termini per fruire del superbonus 110% per condominii: chi, sulla base della normativa attuale, volesse ancora fruire delle detrazioni maggiorate, deve effettuare entro la fine dell’anno di pagamenti tramite cd. “bonifico parlante” con l’indicazione del codice fiscale e del riferimento di legge, e i lavori pagati devono anche essere eseguiti. I tecnici incaricati della perizia asseverata, che può essere effettuata anche nel 2024, dovranno dichiarare che i pagamenti effettuati fino al 31.12.2023 si riferiscono a lavori effettivamente anche eseguiti entro il 2023.

6. Fattura elettronica anche per i forfettari a partire dal 1° gennaio 2024

Anche in questo caso salvo novità dell’ultimo momento, a partire dal 1° gennaio 2024 termina il regime transitorio per i soggetti forfettari che a determinate condizioni potevano ancora emettere fatture cartacee. Quindi anche per loro varranno le regole ordinarie delle fatture elettroniche.

Per eventuali ulteriori informazioni ed approfondimenti siamo come sempre a disposizione.

Distinti saluti

Josef Vieider

Allegato A