Indicazioni per il passaggio all’anno 2014

Indicazioni per il passaggio all’anno 2014

Di seguito Vi informiamo in forma sintetica in merito ad alcuni adempimenti da rispettare e vi forniamo alcune indicazioni di cui tenere conto per il passaggio all’anno nuovo.

 

  1. IVA
    • Indicazioni generali per il passaggio all’anno nuovo
  • La numerazione di fatture, quietanze e documenti di trasporto, come vi abbiamo giá comunicato nel corso dell’anno, non deve più necessariamente ripartire con il numero 1 a partire dal 1° gennaio 2014. In pratica il contribuente ha varie opzioni
  • Continuazione della numerazione del 2013 (ad es. ultima fattura 2013 n° 6888, prima fattura 2014 n° 6889);
  • Nuova numerazione a partire dal 2014 con il n° 1 per poi proseguire senza interruzioni nei prossimi anni;
  • Nuova numerazione a partire dal 2014 con il n° 1 e così di seguito ogni nuovo anno;
  • Nuova numerazione a partire dal 2014 con il n° 1 integrando il numero con l’anno (ad es. 1/2014 oppure 2014/1).

 

1.2 Credito IVA

L’IVA a credito del mese di dicembre può essere compensata orizzontalmente a partire dal 1° gennaio 2014 con ritenute per lavoro dipendente, contributi sociali, Inail, ritenute per lavoro autonomo e provvigioni, IRAP, imposte dirette, IMU, diritto Camera di Commercio.

Tuttavia, se la compensazione supera l’importo di 5.000,00 Euro, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- invio della dichiarazione IVA o di una domanda di rimborso trimestrale;

- compensazione del credito solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione IVA, quindi non prima del 16 marzo 2014;

- visto di conformità della dichiarazione IVA, firmato da un revisore contabile o dal consiglio di sorveglianza se superiore a 15.000 Euro.

Inoltre ricordiamo che la compensazione nell’anno solare – di regola Euro 516.000,00 (compensazione orizzontale) – è stata elevata ad Euro 700.000.

Dal 1° gennaio 2014 vigono poi nuove regole per la compensazione di altre imposte, argomento usl quale vi informeremo con un’apposita circolare.

Rimborso credito IVA 2013: Vi ricordiamo che la richiesta di rimborso IVA per l’anno 2013 può essere consegnata a partire dal 1° febbraio 2014. Consigliamo di consegnare la richiesta non appena possibile, in quanto le domande vengono elaborate in ordine cronologico. Nel caso vogliate affidarci l’incarico per la predisposizione/consegna della Vs. domanda di rimborso IVA, Vi chiediamo di consegnarci la relativa documentazione entro la fine di gennaio.

 

1.3 IVA di gruppo

La capogruppo che intende liquidare l’IVA nell’ambito del gruppo deve consegnare il modello “IVA 26” all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2014. Il modello e le istruzioni si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it, „strumenti - modelli“).

  • Controllo della periodicità delle liquidazioni IVA

Vi preghiamo di verificare se nel 2014 si possa mantenere la medesima periodicità per la liquidazione dell’IVA:

I contribuenti che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 Euro per le imprese di servizi, ed a 700.000 Euro per gli altri soggetti IVA (per es. le imprese industriali e commerciali), possono optare nel 2014 per la liquidazione trimestrale dell’IVA. I termini di versamento in caso di liquidazioni trimestrali sono: 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre. Per l’ultimo trimestre l’imposta va pagata entro il 16 marzo (ferma restando la possibilità di effettuare il versamento anche successivamente, entro il termine per il versamento delle imposte risultanti da UNICO). L’opzione per la liquidazione dell’IVA trimestrale e l’eventuale revoca vanno esercitate nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2013.

In caso di liquidazione trimestrale ogni versamento va aumentato dell’1% a titolo di interessi.

Se sono stati superati i limiti di cui sopra, è obbligatoria la liquidazione mensile.

 

1.5 Controllo della periodicità delle comunicazioni Intrastat

Ricordiamo che la periodicità per le comunicazioni Intrastat non è determinata su base annua, ma in base ai quattro trimestri precedenti.

 

Comunicazione

trimestrale

Contribuenti che non hanno superato la soglia di 50.000,00 Euro nei quattro trimestri precedenti e nel trimestre in corso, sia con riferimento ai beni che con riferimento ai servizi.
Comunicazione mensile Gli altri soggetti

 

1.6 Dichiarazioni di intento

Gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza l’addebito dell’IVA devono, come noto, inviare al fornitore prima dell’esecuzione della fornitura una apposita dichiarazione d’intento. Il fornitore deve comunicare il ricevimento della stessa dichiarazione entro il termine di liquidazione dell’imposta – mensile o trimestrale – del periodo in cui ha effettuato la fornitura all’Agenzia delle Entrate. Quindi le dichiarazioni di intento ricevute in questi ultimi giorni di dicembre di regola andranno comunicate entro il 16 febbraio 2014. È ammessa anche la comunicazione entro il termine di liquidazione del periodo di ricevimento della dichiarazione di intento, quindi nel ns. caso entro il prossimo 16 gennaio 2014.

Erano previste alcune semplificazioni in tale ambito ma per il momento ancora non ci sono novità da segnalare.

 

1.7 Note di accredito in casi di nei casi di insolvenza

L’art. 26 della legge IVA stabilisce in quali casi il fornitore possa emettere una nota di accredito per l’IVA non incassata in taluni casi di insolvenza del cliente, in particolare:

  • Pignoramento negativo: il verbale di un pubblico ufficiale che conferma la mancanza di fondi/mezzi per eseguire il pignoramento consente di emettere la nota di accredito.
  • Fallimento: soltanto al momento della chiusura della procedura con il deposito del piano di riparto approvato, e decorso il termine per l’impugnazione del piano, sarà possibile emettere la nota di accredito per l’IVA; se manca il piano di riparto una volta decorso il termine per l’opposizione alla chiusura della procedura fallimentare.
  • Liquidazione coatta amministrativa: anche in questo caso il termine decorre dall’approvazione del piano di riparto.
  • Concordato fallimentare: omologazione/approvazione da parte del Giudice Fallimentare.
  • Concordato preventivo (artt. 160 e seguenti L.F.): il concordato deve essere approvato dal Tribunale ed il debitore deve avere adempiuto agli obblighi derivanti dal piano. Soltanto allora la procedura è conclusa e può essere emessa la nota di accredito.

La nota di accredito deve essere emessa entro il secondo anno successivo all’evento che autorizza all’emissione della stessa (ad es. fallimento chiuso nel 2011 – nota da emettere entro il 2013).

 

  1. Contabilità in generale

2.1 Tipo di contabilità

Sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria (con libro inventari, libro mastro e libro giornale, ecc.) tutte le società di capitali ed inoltre tutte le società di persone e le imprese individuali che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari superiore ad Euro 400.000 per le imprese di servizi, e superiore ad Euro 700.000 per tutte le altre attività (es.: imprese industriali e commerciali), come pure quelle imprese che hanno espressamente optato per la contabilità ordinaria.

Se questi importi non sono stati superati si può tenere la contabilità in forma semplificata.

2.2 Contabilità di magazzino

Le imprese che in entrambi gli anni 2011 e 2012 hanno superato ambedue i limiti di Euro 5.164.568,99 per i ricavi e di Euro 1.032.913,80 per le rimanenze finali, sono obbligate a tenere dal 1° gennaio 2014 la contabilità di magazzino. I limiti sono rimasti invariati rispetto al passato.

Se negli anni 2012 e 2013 non sono stati superati i predetti limiti, cessa l’obbligo di tenere la contabilità di magazzino a partire dal 2014.

 

2.3 Stampa della contabilità

Ricordiamo che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il 31 dicembre 2013  scade il termine per la stampa del libro giornale 2012 e del libro inventari relativo al bilancio del 31/12/2012. Entro il medesimo termine vanno stampati i registri IVA per l’anno 2012. Anche per la stampa del libro cespiti vige la medesima scadenza, qualora tale libro sia gestito in forma informatizzata; invece qualora il libro cespiti sia tenuto manualmente, il medesimo andava aggiornato entro il 30 settembre 2013.

Per quanto riguarda il libro inventari, è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante. L’imposta di bollo per il libro giornale ed il libro inventari ammonta a Euro 16,00 per le società di capitali ed enti commerciali, e ad Euro 32,00 per ogni cento pagine per le imprese individuali, le società di persone, le cooperative ed i consorzi. Attenzione: gli importi dell’imposta di bollo sono aumentati.

 

  1. Principio di cassa allargato e compensi degli amministratori

Le retribuzioni dei dipendenti e dei soggetti ad essi assimilati per l’anno 2013 ai fini fiscali sono deducibili nell’anno 2013 e andranno inclusi nei certificati UNICO dipendenti (CUD) e nelle dichiarazioni dei redditi (Mod. 770), se corrisposti entro il 13 gennaio 2014 (termine posticipato di un giorno perché il 12 gennaio cade di domenica).

I compensi ai collaboratori, in particolare quelli in favore dei membri del Consiglio d’Amministrazione, ai fini fiscali sono deducibili nel 2013 se corrisposti entro il 13 gennaio 2014.

Si ricorda infine che il principio di cassa allargato non vale per quegli amministratori dotati di partita IVA, le fatture che si riferiscono ai compensi degli amministratori per essere dedotte nell’esercizio 2013 devono essere state pagate entro il 31 dicembre 2013.

Come noto per la deducibilità fiscale dei suddetti compensi agli amministratori è necessaria una delibera dell’Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione. Se, come di frequente succede in periodi di crisi come questi, l’Amministratore intende rinunciare al compenso o ad una parte dello stesso, è opportuno formulare una apposita delibera. Una semplice comunicazione dell’Amministratore di rinuncia al compenso può non essere sufficiente in quanto il fisco potrebbe presumere una liquidazione “virtuale” con successivo finanziamento della società (!).

 

  1. Termini di prescrizione

Con il 31 dicembre 2013 si prescrive il periodo di imposta 2008 ai fini IVA e anche delle imposte dirette – IRES, IRPEF e IRAP – se per tale anno è stata inviata la dichiarazione dei redditi: se fosse stata omessa il termine si prescriverebbe a fine 2014. I termini sono ulteriormente prolungati in caso di commissione di reati fiscali con rilevanza penale (in tale caso i termini sono prolungati rispettivamente di quattro o cinque anni, quindi alla fine del 2017 o alla fine del 2018).

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

scarica qui la circolare C-49-30.12.2013 indicazioni fine anno