Indirizzo PEC – Cartelle notificate via PEC – Jobs Act – Rinuncia al contante
Di seguito alcuni aggiornamenti sugli argomenti di cui sopra:
- Verificare la validità dell’indirizzo PEC
Come già sottolineato varie volte in passato, vorremmo ricordarvi che: società, ditte individuali, liberi professionisti e Pubbliche Amministrazioni devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarla al Registro delle Imprese o al rispettivo ordine o collegio. Siccome la mancata comunicazione non veniva sanzionata, questo obbligo non è stato sempre rispettato. Anche se l'indirizzo è stato correttamente attivato e comunicato, bisogna regolarmente verificare che questo sia effettivamente funzionante.
Ricordiamo che all’inizio l’indirizzo PEC poteva essere richiesto gratuitamente. Nel frattempo, tuttavia, gli operatori richiedono un contributo annuale per la gestione. Se non viene effettuato il rinnovo della PEC, pagando il contributo richiesto, l’indirizzo viene bloccato e il soggetto obbligato non riceve più le mail indirizzate sulla casella di posta elettronica certificata. Si consiglia di verificare che la propia PEC risulti ancora in funzione sul sito www.inipec.gov.it.
- Cartelle notificate via PEC
Vi abbiamo già informati in passato, che Equitalia notifica le cartelle di pagamento attraverso la posta elettronica certificata (PEC) a società, imprese individuali e professionisti. Il documento è considerato “consegnato” quando è stato inviato regolarmente dal mittente. Nel caso in cui il destinatario non verifichi la casella, la comunicazione notificata via PEC è considerata effettuata, anche se non letta. Con riferimento alle cartelle di pagamento, può accadere che scadano i termini per l’impugnazione, senza che ne siate venuti a conoscenza!
In questo contesto vi raccomandiamo nuovamente di controllare la vostra casella PEC regolarmente. Soprattutto per le società inattive c’è il rischio che la PEC venga correttamente attivata ma, per l’attività limitata della stessa, ci si dimentichi di controllarla. Per evitare inconvenienti è generalmente possibile configurare la casella PEC in modo tale che l'arrivo di una mail PEC sia annunciata tramite un messaggio SMS o una comunicazione a un altro indirizzo di posta elettronica. Consigliamo a tutti i clienti di sfruttare tali possibilità.
- Abolizione contratti a progetto (“co.co.pro.”) e novità in materia di contratti “co.co.co.”
Con il DLgs. n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”) dell’11 giugno 2015 il contratto a progetto è stato abrogato a partire dal 25 giugno 2015. Da questa data in poi non sarà più possibile avviare contratti di collaborazione a progetto. Quelli già in essere potranno arrivare alla scadenza. Inoltre, il suddetto decreto non consente più l’instaurazione di rapporti di associazione in partecipazione che prevedano l’apporto di attività lavorativa da parte di persone fisiche.
È invece nuovamente possibile stipulare collaborazioni coordinate e continuative (contratto “co.co.co.”) senza il vincolo del progetto e a tempo indeterminato. Caratterisitca essenziale del nuovo contratto “co.co.co.” è che le modalità di esecuzione del lavoro non devono prevedere un rapporto subordinato. Dal 1° gennaio 2016, per evitare abusi della norma, si applicherà diffusamente la disciplina del rapporto di lavoro dipendente ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Non deve perciò essere previsto orario e luogo di svolgimento della prestazione. Tramite una certificazione dalle commissioni istituite presso gli enti bilaterali, le direzioni territoriali del lavoro o le università dovrebbe essere possibile superare la presunzione circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La deroga si applica a collaborazioni istitute con amministratori, sindaci, professionisti iscritti agli albi e ai collaboratori di società sportive dilettantistiche. In futuro il committente dovrà non solo escludere nel contratto un rapporto di subordinazione, ma dovrà anche fare riferimento all’eterorganizzazione (tempo e luogo di svolgimento della prestazione). Vi consigliamo di mettervi in contatto con il vostro consulente di lavoro o con il nostro studio per verificare contratti "co.co.co." e "co.co.pro." esistenti o che intendete stipulare, per garantire il rispetto delle nuove normative.
- Sanzioni più leggere per chi rinuncia al contante
Vorremmo ricordare che l’art. 2 del DL 138/2011 ha previsto che le sanzioni relative alle violazioni concernenti le imposte dirette e l’IVA, nonché le violazioni degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione, siano ridotte della metà per gli imprenditori ed esercenti arti e professioni, con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Tutti i pagamenti devono pertanto essere effettuati tramite bonifico bancario, bancomat, carta di credito o di debito. Nel caso in cui sia stata rispettata la condizione di cui sopra, ne dovrà essere data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, indicando anche i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Durante la redazione dei bilanci ci siamo accorti che tale condizione è stata rispettata soprattuto dalle società di scopo. Vi invitiamo quindi a verificare se avete rispettato le condizioni e di comunicarci i dati bancari da indicare nella dichiarazione. Per il futuro resta da verificare se la rinuncia all’utilizzo del contante possa essere un'opzione interessante.
Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-40-27.08.2015 Cartelle Equitalia via PEC