Innalzamento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013

Innalzamento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013

L’imminente crisi di Governo e la conseguente incapacità di azione fanno sì che, a partire dal 1° ottobre 2013, entrerà in vigore l’innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. La Legge di Stabilità 2012 (L. 228/2012, co. 480) prevedeva l’aumento dell’IVA già a partire dal 1° luglio 2013, questo termine è stato poi prorogato al 1° ottobre 2013. Nelle ultime settimane tutte le forze di governo si erano impegnate per consentire un’ulteriore proroga fino a fine anno in modo da non frenare sul nascere i primi segnali di ripresa economica. Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto varare un decreto legge che prevedeva lo slittamento dell’aumento dell’IVA al 1° gennaio 2014 e una serie di provvedimenti di copertura tra cui l’innalzamento degli acconti IRES e IRPEF di novembre. Il Consiglio dei Ministri non è però riuscito a raggiungere un accordo.

Qui di seguito riportiamo alcune indicazioni relative all’aumento dell’imposta:

 

Innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA Allo stato attuale è previsto l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22%. Le aliquote ridotte del 4% e del 10% rimangono invece invariate.
 

Entrata in vigore

 

L’innalzamento dell’aliquota IVA entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2013 e quindi si applica al fatturato conseguito a partire da tale data. A questo fine è utile ricordare quando si realizza il momento impositivo ai fini IVA:

-          per le cessioni di beni mobili vale la data di consegna del bene, normalmente attestata dal documento di trasporto (salvo diversa pattuizione). Si deve fare riferimento alla data di consegna al cessionario oppure allo spedizioniere e non alla data di emissione del documento di trasporto. Tutte le cessioni con consegna prima del 1° ottobre 2013 sono soggette alla precedente aliquota IVA; tutte le cessioni con data successiva al 1° ottobre 2013 sono soggette all’aliquota del 22%.

Nel caso di fatturazione differita per il mese di settembre tutte le cessioni di beni con consegna prima dell’entrata in vigore della modifica soggiacciono alla vecchia aliquota IVA del 21% e tutte le cessioni a partire dal 1° ottobre 2013 alla nuova aliquota IVA del 22%;

-          un caso particolare è rappresentato dalle cessioni e dagli acquisti intracomunitari di beni: dal 1° gennaio 2013 il momento rilevante ai fini dell’imposizione IVA è l’inizio del trasporto o della spedizione. Particolarmente per gli acquisti intracomunitari non è rilevante il momento di consegna della merce in Italia ma il momento in cui è iniziata la consegna nell’altro Stato comunitario. Riassumendo, gli acquisti intracomunitari per cui la consegna è iniziata nell’altro Stato comunitario prima del 1° ottobre 2013 e si è conclusa in Italia successivamente a tale termine sono assoggettati all’aliquota del 21%.

-          per la cessione di beni immobili vale la data di stipula del contratto di compravendita dal notaio;

-          nel caso di fatturazione anticipata rispetto, alla consegna del bene oppure al pagamento del servizio, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, vale la data di emissione della fattura.

-          nel caso di acconti su cessioni di beni o servizi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, vale la data di pagamento del corrispettivo anche in assenza di una fattura emessa in precedenza.

-          per le prestazioni di servizi vale la data del pagamento del corrispettivo (p. es. consulenze o contratti di appalto ecc.) o, se precedente, la data di emissione della fattura. Ciò vale anche per i contratti di somministrazione di beni di cui all’art. 1559 del C. C..

-          per le prestazioni intracomunitarie di servizi dal 1° gennaio 2013 valgono le seguenti regole: le prestazioni sono considerate eseguite quando sono ultimate e, per le prestazioni periodiche, quando i relativi corrispettivi sono dovuti (ancorché non pagati). Nel caso vengano versati acconti, questi sono assoggettati all’IVA in vigore al momento del pagamento. Per quanto riguarda le prestazioni continuative con una durata superiore ad un anno e per cui non sono previsti pagamenti intermedi, vale una regola speciale: le prestazioni si considerano ultimate alla fine di ogni anno e la base imponibile è rappresentata dalle spese sostenute nell’anno.

 

Note di accredito e addebito

 

Alle note di accredito e di addebito che verranno emesse in futuro si applicherà l’aliquota ordinaria IVA del 21% solo se si rettificherà un fatturato realizzato prima del 1° ottobre 2013.

 

 

Calcolo dell’ Iva nel commercio al dettaglio

 

Le operazioni a cui è applicata l’aliquota ordinaria IVA poste in essere mediante emissione di scontrini e ricevute fiscali a partire dal prossimo 1° ottobre, sono soggette alla nuova aliquota del 22%. Qui di seguito si illustra come scorporare l’IVA: il totale dei corrispettivi equivale a 122% e comprende l’IVA al 22%. Per ottenere l’imponibile bisogna dividere il totale dei corrispettivi per 122, e poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100.

Nel registro dei corrispettivi bisogna inserire una nuova colonna con l’aliquota IVA al 22%. Nessun ulteriore adempimento deve essere osservato per i commercianti che applicano il sistema della cosiddetta “ventilazione”. In questo caso l’IVA a debito viene calcolata in base all’aliquota IVA applicata sugli acquisti.

 

 

Consigli pratici

Per adeguarsi all’aumento dell’aliquota IVA bisogna tenere in considerazione i seguenti punti:

-          nei programmi di contabilità deve essere prevista l’aliquota del 22%; per la registrazione delle fatture ricevute deve essere mantenuta anche l’aliquota del 21 %, in quanto ci saranno ancora da registrare fatture con questa aliquota. Anche per quanto riguarda le fatture emesse bisogna mantenere l’aliquota del 21% per eventuali rettifiche di fatture emesse in precedenza;

-          il registratore di cassa, deve fornire i dati corretti per la compilazione del registro dei corrispettivi; vi preghiamo di contattare il vs. fornitore per adeguare il registratore di cassa;

-          nel settore del commercio al dettaglio tutti i prezzi evidenziati si considerano comprensivi dell’IVA; dovranno quindi in linea di massima essere aumentati i prezzi, sempre che il mercato/i clienti accettino questo aumento.

 

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-36 - 30.09.13 - IVA 22%