Innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% con effetto dal 17 settembre 2011

Innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% con effetto dal 17 settembre 2011

Il decreto di ferragosto (decreto Legge N. 138/2011 del 13 agosto – si veda la nostra circolare n. 31 del 18 agosto 2011) ha ottenuto negli ultimi giorni la fiducia del parlamento. La Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che secondo un comunicato stampa di ieri sera da parte del  Ministero dell’Economia e delle Finanze è prevista per oggi, 16 settembre. Pertanto, a partire da domani 17 settembre 2011, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso anche un innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%. Tale innalzamento dell’aliquota IVA entra in vigore, quindi, da domani, sabato 17 settembre 2011. Con la presente circolare Vi informiamo sugli effetti della modifica in materia dell’IVA:

 

 

Innalzamento dell’aliquota ordinaria

Come sopra evidenziato, da domani, 17 settembre 2011 l’aliquota IVA ordinaria passerà dal 20% al 21%.

Entrambe le aliquote ridotte del 4% e del 10% rimangono invece invariate. Diversamente da quanto annunciato dalla stampa in agosto, non si tratta soltanto di un innalzamento transitorio, ma di una modifica vera e propria dell’aliquota ordinaria.

Effetti La nuova aliquota IVA deve essere applicata a partire dal 17 settembre 2011, e quindi per tutte le operazioni effettuate da tale data. Per questo motivo risulta importante individuare il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA. In dettaglio:

-     Per le cessioni di beni mobili vale la data di consegna del bene, normalmente attestata dal documento di trasporto. Si deve fare riferimento alla data di consegna al cessionario oppure allo spedizioniere e non alla data di emissione del documento di trasporto. Nel caso di fatturazione differita, per il mese di settembre tutte le cessioni di beni con consegna prima dell’entrata in vigore della modifica soggiacciono alla vecchia aliquota IVA del 20% e tutte le cessioni a partire dal 17 settembre 2011 alla nuova aliquota IVA del 21%.

-     Per le prestazioni di servizi vale la data del pagamento del corrispettivo (p. es. consulenze o contratti di appalto ecc.) o, se precedente, la data di emissione della fattura. Ciò vale anche per i contratti di somministrazione di beni di cui all’art. 1559 del C. C..

-     Per la cessione di beni immobili vale la data di stipula del contratto di compravendita dal notaio;

-     Nel caso di fatturazione anticipata rispetto, alla consegna del bene oppure al pagamento del servizio, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, vale la data di emissione della fattura.

-     Nel caso di acconti su cessioni di beni o servizi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, vale la data di pagamento del corrispettivo.

-     Per gli acquisti intracomunitari di beni valgono le seguenti regole: la nuova aliquota deve essere applicata per gli acquisti, la cui consegna dei beni in Italia è avvenuta a partire dal 17 settembre 2011. Solo nel caso il cessionario avesse precedentemente ricevuto la fattura o pagato il corrispettivo, l’aliquota da applicare sarebbe quella in vigore in quel momento.  Per riassumere, nel caso la merce venga consegnata a fine settembre, ma la fattura fosse ricevuta già all’inizio di settembre, l’aliquota IVA da applicare resterebbe al 20%.

-     Per le prestazioni intracomunitarie di servizi valgono invece le regole riportate anche nella Circolare nr. 37/E del 30 luglio 2011 di seguito riassunte: la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento, escluso il caso in cui in un momento precedente venga emessa autofattura. Per esempio: Una fattura relativa ad una riparazione arrivata in agosto viene pagata in ottobre e contemporaneamente si emette autofattura. In questo caso l’aliquota da applicare è del 21%. Per le prestazione di servizi, il ricevimento della fattura, quindi, non anticipa il momento dell’effettuazione dell’operazione.

 

Note di accredito e addebito

Sulle note di accredito e di addebito a rettifica, di operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011, deve anche in futuro essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 20%. Esempio: alla nota di accredito emessa in ottobre 2011, a seguito di un reclamo per una fattura emessa a inizio settembre 2011, deve essere applicata l’aliquota del 20%.
 

Calcolo dell’ Iva nel commercio al dettaglio

Dal 17 settembre 2011 le operazioni poste in essere mediante emissione di scontrini e le ricevute fiscali, sono soggette alla nuova aliquota ordinaria IVA del 21%. Il totale dei corrispettivi equivale a 121% e comprende l’IVA al 21%. Per ottenere l’imponibile bisogna dividere il totale dei corrispettivi per 121, e poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100.

Nel registro dei corrispettivi bisogna inserire una nuova colonna con l’aliquota IVA al 21%. Nessun ulteriore adempimento deve essere osservato per i commercianti che applicano il sistema della cosiddetta “ventilazione”. In questo caso l’IVA a debito viene calcolata in base all’aliquota IVA applicata sugli acquisti.

 

Ricordiamo che con l’entrata in vigore della legge di conversione l’unico metodo di calcolo dell’IVA dovuta ammesso è il metodo matematico (dividere l’importo totale per 121, 110 o 104), prima erano ammessi in alternativa anche apposite aliquote di scorporo che potevano portare a differenze negli arrotondamenti.

 

Operazioni con lo Stato e Enti pubblici

Rispetto a precedenti modifiche dell’aliquota IVA, non sono previste particolarità per le operazioni nei confronti della Pubblica amministrazione. In base alle disposizioni generali, nel caso di cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti dello Stato ed enti pubblici, l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo. In questo caso la norma IVA non rinvia l’effettuazione dell’operazione ma solo l’esigibilità del tributo e pertanto le regole da applicare, al momento del passaggio alla nuova aliquota, sono esattamente le stesse descritte sopra. Considerando che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata, sembra del tutto superflua una disposizione nella legge di conversione secondo la quale il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro prima del 17 settembre 2011; nella stampa specializza tale disposizione viene considerata un’inutile doppione. In ogni caso, Vi informeremo su eventuali nuove interpretazioni.
 

Consigli pratici

Per adeguarsi all’aumento dell’aliquota Iva bisogna tenere in considerazione i seguenti punti:

-          nei programmi di contabilità deve essere prevista l’aliquota del 21%; per la registrazione delle fatture ricevute deve essere mantenuta anche l’aliquota del 20 %, in quanto ci saranno ancora da registrare fatture con questa aliquota. Anche per quanto riguarda le fatture emesse bisogna mantenere l’aliquota del 20% per eventuali rettifiche di fatture emesse in precedenza;

-          il registratore di cassa, deve fornire i dati corretti per la compilazione del registro dei corrispettivi; vi preghiamo di contattare il vs. referente per adeguare il registratore di cassa;

-          nel settore del commercio al dettaglio tutti i prezzi evidenziati si considerano comprensivi dell’IVA; dovranno quindi in linea di massima essere aumentati i prezzi, sempre che il mercato/i clienti accettino questo aumento.

Siamo a sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-34 - 16.09.11 IVA 21%