Invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019

Circolare n° 21/2019
Bolzano, 29 maggio 2019

Come noto, la legge collegata alla Finanziaria 2019 (il D.L. 119/2018) ha introdotto a carico di commercianti, bar, pubblici esercizi e di tutti gli operatori economici che in locali aperti al pubblico vendono al dettaglio (ai sensi dell’art. 22 legge IVA), l’obbligo di comunicare in via telematica gli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2020. Se però il volume d’affari ha superato nel 2018 400mila Euro, tale obbligo “scatta” a partire dal 1° luglio 2019. Le imprese che iniziano l’attività nel 2019 hanno più o meno tale obbligo in base al volume d’affari stimato per il 2019. La norma si applica anche ai commercianti all’ingrosso, che giá in passato sono stati obbligati all’installazione di registratori di cassa on- line. Norme particolari valgono per i gestori di distributori di carburante.
Con l’introduzione di tale nuovo obbligo ne decadono in compenso altri due:

  • il tradizionale “scontrino” non sarà più obbligatorio, sarà sostituito da una semplice
    ricevuta;
  • decade l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi in quanto gli stessi sono giá
    comunicati all’Agenzia Entrate. Nella pratica però sarà opportuno tenerlo comunque per agevolare la liquidazione IVA mensile/trimestrale.

Di seguito ulteriori dettagli.

Presupposto soggettivo:
In linea di principio, il nuovo obbligo si applica a tutti gli esercizi pubblici che riscuotono gli incassi giornalieri ai sensi dell'articolo 22 della legge sull'IVA e che sono tenuti ad emettere scontrini fiscali. In particolare:

  • Rivenditori al dettaglio,
  • Bar e ristoranti e
  • in generale, tutte le imprese che cedono beni e servizi in locali accessibili al pubblico.

Entrata in funzione dei nuovi registratori di cassa:
È opportuno contattare il proprio fornitore del registratore di cassa per effettuare i necessari aggiornamenti tecnici; è possibile proseguire nella modalità di funzionamento tradizionale fino al 30 giugno 2019 e passare successivamente alla nuova modalità online a partire dal 1° luglio 2019. Se il passaggio alla modalità on-line del registratore avviene prima del 1° luglio 2019 allora tutti i registratori di cassa dell’impresa devono essere convertiti nel nuovo sistema; tuttavia, è assolutamente necessario effettuare le tradizionali registrazioni nel libro degli incassi giornalieri entro la fine di giugno.
Dal 1° luglio 2019, il registratore di cassa così aggiornato – o sostituito – creerà automaticamente un file XLM che riporta la chiusura giornaliera e la invierà direttamente all'Agenzia delle Entrate. La trasmissione si considera completata non appena l'Agenzia ne conferma la ricezione. Se la trasmissione non fosse possibile entro i cinque giorni successivi a causa di malfunzionamenti tecnici, il riepilogo giornaliero dovrà essere annotato manualmente in un registro separato che può essere conservato anche elettronicamente.
Per poter trasmettere i dati online, sarà necessario effettuare l‘accreditamento dell'azienda presso l'Agenzia delle Entrate.
Importante: se nella vostra azienda sono installati almeno tre registratori di cassa all’interno di un unico punto di vendita, potete optare per la trasmissione congiunta dei corrispettivi giornalieri in via telematica; a tal fine è necessario tuttavia che la procedura sia certificata da una società di revisione o da un revisore dei conti.
In data 18 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un proprio decreto sulle caratteristiche tecniche necessarie per i produttori di registratori di cassa in modo che sia per ora possibile aggiornare gli apparecchi. I requisiti tecnici non sono trattati in questa sede in quanto riguardano solo i fornitori e le società di manutenzione delle apparecchiature.
Ѐ importante comunque che il nuovo registratore di cassa abbia anche un proprio codice QR dell'emittente dello scontrino e che il codice sia facilmente visibile e leggibile dal cliente.

Il nuovo "documento commerciale".
A partire dal 1° luglio 2019 il tradizionale scontrino di cassa, a seguito dell'introduzione dei nuovi registratori di cassa, sarà sostituito dal cosiddetto „documento commerciale“. Quest’ultimo può essere rilasciato in forma cartacea o elettronica. Oltre ai consueti dati identificativi del venditore, deve essere indicato il codice fiscale del cliente sul documento commerciale nel caso in cui venga utilizzato a fini fiscali (detrazione di spese ecc.).
Il codice fiscale deve essere indicato anche se il cliente vuole partecipare alla “lotteria degli scontrini” di cui più sotto (a partire dal 2020).

Credito d'imposta per il nuovo registratore di cassa
Per i necessari investimenti legati ad acquisti e/o adeguamenti dei registratori di cassa, vengono concessi ai contribuenti crediti d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti con un limite massimo di 250 (duecentocinquanta) Euro per registratore di cassa per nuovi acquisti e 50 Euro per apparecchio per gli adeguamenti/aggiornamenti di quelli esistenti. Tale credito d'imposta può essere compensato utilizzando il modulo F24 con il codice tributo 6899 a partire dal mese successivo.
Importante: per ottenere il citato credito d'imposta, il pagamento relativo all’acquisto o adeguamento dovrà avvenire con strumenti tracciabili.

Lotteria degli “scontrini”
Al fine di promuovere l'interesse dei clienti a ricevere il nuovo „documento commerciale“ (e di limitare l'evasione fiscale), il nuovo documento fiscale, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà abbinato ad una lotteria.
Il cliente comunica in fase di acquisto al venditore il codice fiscale e partecipa in questo modo ad una lotteria. Per ogni euro vengono assegnati dieci biglietti virtuali. Sono previste estrazioni mensili con premi di 10.000 euro e un'estrazione annuale con un premio di un milione di euro.

Esenzioni dal nuovo obbligo di digitalizzazione degli scontrini fiscali
Con ordinanza del 10 maggio 2019 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019), l'Agenzia ha previsto una serie di deroghe temporanee e permanenti al nuovo obbligo di emissione di un „documento commerciale“.
Coloro che non hanno superato la soglia di fatturato di 400.000 euro nel 2018 o non la supereranno nel 2019 (all'avvio di una nuova attività) sono esentati solo temporaneamente fino al 1° gennaio 2020.
Inoltre, fino al 1° gennaio 2020, sono esentate le imprese che effettuano solo occasionalmente vendite al dettaglio. Si tratta di imprese per le quali le vendite al dettaglio o i servizi in questione rappresentano meno dell'1% delle vendite totali avvenute nel 2018.
Queste vendite temporaneamente esenti dall‘obbligo continuano ad essere documentate attraverso il tradizionale registratore di cassa o registrate nel registro delle ricevute giornaliere a meno che non venga emessa fattura ordinaria.
L'esenzione dall’obbligo si applica anche alle stazioni di rifornimento di carburante ed alle relative vendite accessorie di beni o servizi diversi dal carburante.
Infine, l'esenzione temporanea si applica anche alle vendite di biglietti di trasporto/viaggio.

Inoltre rimangono esentate dal nuovo obbligo tutte le imprese/attivitá che lo erano anche in passato. Infatti sono confermate le precedenti esenzioni già previste dall'articolo 2 del DPR 696/1996. Si tratta di un elenco di 36 attività. Alleghiamo la lista relativa alla presente circolare. In particolare sono esentate le vendite di tabacchi, i prodotti di monopolio, i giornali e le riviste ma anche vari piccoli artigiani come calzolai, meccanici di biciclette e affilatori di coltelli senza dipendenti. L'esenzione si applica anche alla somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali e scolastiche. Per queste attività ovvero per i relativi incassi si deve tenere, come prima, il registro dei corrispettivi giornalieri.
Sono inoltre esenti dall’obbligo gli incassi da locazione esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 co. 8 della legge IVA.
Sono infine esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica le imprese che non dispongono di un accesso a Internet per la trasmissione dei dati in quanto si trovano in zone disagiate.

I passi necessari
Nel caso in cui siate obbligati all’emissione del documento commerciale a partire dal 1° luglio 2019 sarà necessario adottare le seguenti misure:

  1. Accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione degli incassi giornalieri;
  2. Sostituzione o aggiornamento del registratore di cassa;
  3. Richiesta di un codice QR.

Per il suddetto accreditamento, alleghiamo alla presente circolare una corrispondente procura al nostro ufficio in modo da poterlo effettuare immediatamente per voi, poiché sarà necessario consegnare i dati identificativi al tecnico nel corso dell'adeguamento del registratore di cassa. Vi preghiamo di rispedirci via e-mail la procura firmata; procederemo immediatamente con l'accreditamento. Non appena installato il registratore di cassa, possiamo provvedere per voi alla richiesta del codice QR necessario, che peraltro non è lo stesso della fatturazione elettronica.
Nota conclusiva: in base a varie informazioni, i fornitori di registratori di cassa sono sovraccarichi di lavoro per effettuare un adeguamento a livello nazionale degli apparecchi entro giugno 2019, anche perché - come indicato sopra - i relativi regolamenti di attuazione sono stati pubblicati solo nelle ultime settimane e giorni. Si può quindi solo sperare che l'obbligo sia rinviato o attuato gradualmente a partire dal 1° luglio 2019, come per la fatturazione elettronica dell'anno precedente. A questo punto, tuttavia, raccomandiamo di avviare senza indugio i passi sopra descritti.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.
Josef Vieider