Iva – reverse charge applicabile alle cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato (microprocessori) dal 1° aprile 2011
Dal 1° aprile 2011 il regime del reverse charge viene esteso alle
- cessioni di telefoni cellulari ed alle
- cessioni di circuiti integrati quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale.
La relativa norma, che era già stata introdotta da tempo (v. art. 17, comma 6, lettere b) e c) DPR 633/1972), è stata autorizzata dalla UE solo a fine novembre 2010, e pertanto è potuta entrare in vigore appena dal 1° aprile 2011. L’Amministrazione Finanziaria ha diffuso le prime istruzioni con la circolare del 23 dicembre 2010 ed il decreto ministeriale del 31 marzo 2011.
Premettiamo che l’ambito di applicazione è molto limitato, in quanto il reverse charge si applica soltanto alle cessioni nei confronti di rivenditori. Viceversa la cessione di questi beni al consumatore / utilizzatore finale, quindi la vendita ad imprese e liberi professionisti che acquistano tali beni non ai fini della successiva rivendita ma per l’uso proprio, è soggetta ad IVA secondo le regole generali. Con la risoluzione ministeriale n. 36/E del 31 marzo 2011 è stato infine chiarito che in generale il regime del reverse charge non è applicabile al commercio al dettaglio, in quanto si presume che i telefoni cellulari ed i microprocessori ceduti in quest’ambito non siano destinati alla successiva rivendita. Il regime del reverse charge non si applica nemmeno alle cessioni di telefoni cellulari effettuate quale operazione accessoria nell’ambito dei contratti di telefonia (l’accessorietà della cessione di cellulari resta tale fino al momento in cui il numero dei cellulari forniti non superi il 10% delle schede SIM fornite).
Il fornitore non é nemmeno tenuto a richiedere alcuna dichiarazione all’acquirente in merito allo status di consumatore finale o meno. Pertanto riteniamo che i rivenditori di telefoni cellulari e di microprocessori debbano fornire una dichiarazione univoca al fornitore al fine di ottenere una fattura senza IVA, che successivamente sarà assoggettata ad Iva mediante l’emissione di autofattura ai sensi del art. 17, comma 6, DPR 633/1972.
Conseguenze e raccomandazioni: l’inversione contabile per i telefoni cellulari ed i microprocessori nella pratica riguarderà un settore molto ristretto. Ad eccezione dei casi specifici di cessione di telefoni cellulari e microprocessori ai rivenditori, le cessioni continueranno ad essere assoggettate ad IVA secondo le regole generali. Quindi se intendete acquistare in qualità di consumatore finale / utilizzatore finale non dovete preoccuparvi dell’applicazione del regime di reverse charge. Allo stato attuale delle cose l’eccezione è costituita meramente dal caso della cessione di beni usati a rivenditori.
Vi preghiamo di contattarci qualora Vi troviate di fronte a casi specifici. Vi preghiamo di contattarci anche nel caso in cui Vi troviate nella situazione di effettuare una cessione di tali beni a rivenditori, in modo da poterVi fornire indicazioni più specifiche, in particolare con riferimento all’identificazione puntuale di tali beni.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-19 Iva cellulari reverse charge