La conversione in legge della “manovra correttiva 2010” – disposizioni fiscali per imprese

La conversione in legge della “manovra correttiva 2010” – disposizioni fiscali per imprese

Come già comunicato, il decreto incentivi n. 78/2010 del 31 maggio 2010 è stato convertito dalla legge n. 122/2010 ed è entrato in vigore con il 31 luglio 2010. Nella la circolare 20/2010 abbiamo trattato le modifiche in corso di conversione, con questa circolare tratteremo le novità definitive che riguardano imprenditori e professionisti.

 

controllo delle imprese “apri e chiudi“ (Art. 23) È confermato che le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio saranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della GdF nonché dell’INPS. Non è stato chiarito se viene considerato la data di presentazione della richiesta del codice fiscale o la data di inizio attività in Camera di Commercio. Questa disposizione non riguarda i professionisti.
   
controllo delle imprese con perdita costante (Art. 24) Nella legge di conversione è previsto che la programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta anche alle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non causata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta e non abbiano deliberato e interamente versato, nel medesimo periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di ammontare almeno pari alle perdite fiscali stesse.

 

Con queste due disposizioni è divenuta legge la prassi operativa dell’Agenzia delle Entrate.

 

transfer price (Art. 26)

 

In caso di rettifica del reddito per operazioni soggette a  “transfer price” tra società consociate in gruppi internazionali, è confermato che, al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, non saranno più applicate le sanzioni ma solo la maggior imposta con i relativi interessi, a condizione che sia fornita l’apposita documentazione (da individuare entro settembre con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) attestante la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

  Il criterio del valore normale, in luogo di quello del corrispettivo, scatta anche (art. 110, comma 7, TUIR) per quantificare (ai soli fini fiscali, e ferma restando la facoltà delle imprese di praticare contrattualmente prezzi differenti) i costi e i ricavi derivanti da operazioni con società estere del gruppo (più in particolare, società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa) qualora ne derivi un aumento del reddito imponibile.

L'utilizzo della menzionata documentazione ministeriale, che resta comunque facoltativo, consentirà ai contribuenti di evitare le sanzioni per infedele dichiarazione, in caso di rettifica del reddito in base alle disposizioni sui transfer price. In questi casi, dunque, dall'accertamento sui transfer price scaturirà solamente il recupero della maggiore imposta (salvo l'esito favorevole di eventuali successivi contenziosi) oltre a interessi.

Vi informeremo non appena saranno pubblicate le disposizioni attuative.

   
elenchi IVA per operazioni superiore 3.000 Euro  (Art. 21) Al fine di contrastare le frodi IVA, è confermato l’obbligo di comunicare telematicamente

all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a €

3.000. Le modalità e termini di presentazione non sono ancora noti in quanto demandati

all’emissione di un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

   
divieto di compensazione in presenza di somme iscritte a ruolo (art. 31) e compensazione di cartelle iscritte a ruolo Sono confermate le disposizioni in merito al divieto di compensare i crediti disponibili in presenza di somme iscritte a ruolo. In particolare, a decorrere dall’1.1.2011, è vietata la compensazione di crediti tributari fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. La sanzione applicabile in caso di inosservanza del predetto divieto è pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. E`stato previsto però anche che la sanzione non può essere superiore al 50% dell’importo indebitamente compensato e non può essere applicata fino a quando sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.

Le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo non sono ancora note in quanto demandate all’emissione di un apposito Decreto.

Esempio: credito tributario € 5.000 che può essere compensato con un debito tributario di € 7.000, non è stata pagata una cartella esattoriale di € 3.000 quindi possono essere compensati € 2.000.

A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori con modalità che verranno stabilite da un apposito decreto da emanarsi entro gennaio 2011.

In fase di conversione è prevista inoltre dall’1.1.2011 la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Questa possibilità di compensazione è una cessione di crediti pro soluto, in quanto il concessionario in caso di inadempimento da parte dell’ente dopo 60 giorni può richiedere procedure giudizialmente nei confronti dell’Ente.

   
dichiarazione inizio attività e operazioni intracomunitarie (art. 27) Sono confermate le misure volte ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria

finalizzata al contrasto delle frodi IVA in ambito UE. In base a tali misure i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività, e dovranno a ciò essere autorizzati. Sulla base di una prudente interpretazione, non è quindi consentito effettuare operazioni intracomunitarie nei primi 30 giorni dell’apertura della posizione. Le modalità di diniego ovvero di revoca dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni saranno fissate con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente è confermata l’istituzione di una banca dati dei soggetti IVA che operano in ambito intracomunitario.

   
rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44) Sono confermate le disposizioni a favore dei docenti e ricercatori in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non occasionalmente residenti all’estero e che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni continuativi e che a partire dal 31.5.2010 ed entro i cinque anni successivi rientrano in Italia per svolgere la propria attività, ivi acquisendo la residenza fiscale.  È riconosciuta l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF per il 90%, nonché l’esenzione totale dall’IRAP degli emolumenti percepiti. L’agevolazione decorre dall’1.1.2011 ed è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 2 successivi.
   
iniziative economiche in Italia da parte di operatori UE (art. 41) È stata confermata la possibilità per le imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di richiedere, mediante un apposito interpello all’Amministrazione finanziaria,  l’applicazione della normativa tributaria vigente in un altro Stato comunitario anziché la normativa italiana. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione al DL n. 78/2010 tale possibilità può essere esercitata  per un periodo di 3 anni e per le attività economiche che non risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente Decreto Legge (31.5.2010) e che sono effettivamente svolte in Italia.

Le modalità attuative di tale disposizione non sono ancora note in quanto demandate all’emissione di un apposito Decreto. Le apposite domande devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate di Roma o Milano. La disposizione necessità comunque dell’approvazione da parte della Commissione UE.

   
disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 36) È confermato che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo o dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali e terminare il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in paradisi fiscali. Questi paesi saranno individuati con un apposito decreto in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale. Questa disposizione riguarda soprattutto avvocati, commercialisti e notai. Sono previste sanzioni fino a € 250.000.
   
 agevolazioni reti di imprese (Art. 42) Viene confermato il riconoscimento per l’ennesima volta di “vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari alle cosiddette “reti di imprese”. È demandata ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione della predetta agevolazione. Nelle precedenti versioni della legge tale, questo provvedimento non è mai stato emanato, quindi l’agevolazione di fatto non è mai stata introdotta.

Viene introdotto il regime di sospensione d’imposta per la quota di utili di esercizio accantonati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

   
gestione previdenziale artigiani e commercianti (art. 12, comma 11) Gli amministratori di società di persone e srl, iscritti alla gestione separata INPS per i compensi percepiti, se ed in  quanto soci prevalentemente occupati nell’impresa, sono tenuti a versare i contributi anche alla gestione INPS commercianti o artigiani (sempreché l’attività rientri in una delle fattispecie previste).

La cassazione con sentenza del 12.02.2010 aveva considerato illegittima la doppia iscrizione nella cassa artigiani e nella gestione separata Inps per amministratori di srl artigiani. Secondo l’interpretazione della legge però viene sancita l’obbligo della doppia iscrizione. Quest’obbligo è stato confermato nella manovra correttiva.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-29-manovra correttiva imprese