La nuova imposta comunale TASI – riguarda soltanto gli immobili al di fuori della Provincia di Bolzano – prima rata in 2.181 Comuni scadente il 16 giugno 2014 – nei restanti Comuni proroga ad ottobre
La nuova imposta comunale „TASI“ riguarda soltanto gli immobili situati al di fuori della Provincia di Bolzano, in quanto a Bolzano è stata introdotta la nuova imposta “IMI”. Ricordiamo che con la legge di stabilità 2013 (legge 147/2013) le imposte comunali sugli immobili sono state rivoluzionate. All’IMU (ex-ICI) sono state affiancate due nuove imposte: la “TARI” per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la “TASI” quale tassa sui servizi indivisibili (per il finanziamento di manutenzioni di strade, illuminazione pubblica, vigili urbani ecc.). La TASI in linea di massima viene calcolata allo stesso modo dell’IMU ed è dovuta anche sull’abitazione principale. Soggetti obbligati al versamento sono anche gli eventuali locatari o affittuari. L’imposta è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 e la prima rata scadrebbe, come per IMU e IMI, il prossimo 16 giugno 2014 (la seconda rata scade il 16 dicembre 2014). Per l’applicazione dell’imposta i Comuni avrebbero dovuto emanare un apposito provvedimento entro lo scorso 23 maggio 2014 comunicandolo poi al Ministero delle Finanze. Degli 8.057 comuni italiani soltanto 2.181, in base a rilevamenti del quotidiano “Il Sole 24 ore”, hanno adempiuto ai loro obblighi, tra l’altro alcuni soltanto in parte. Per i circa 6.000 comuni in ritardo il Governo ha emendato il D.L. 66/2014 prorogando il termine per il versamento della prima rata TASI al 16 ottobre 2014.
Alleghiamo alla presente circolare un elenco dei Comuni che hanno regolarmente deliberato in argomento, nei quali il versamento della prima rata TASI scade il 16 giugno 2014. Se possedete diritti reali su immobili in detti comuni o utilizzate immobili in comodato o locazione potete mettervi in contatto con il ns. ufficio per richiedere il calcolo dell’imposta dovuta quale prima rata.
Di seguito le cose più importanti da sapere in tema TASI.
- Soggetti obbligati
L’imosta è dovuta da chi possiede diritti reali (proprietà, usufrutto, diritto di superficie ecc.) su immobili sull’intero territorio nazionale (eccetto l’alto Adige dove l’IMI assorbe anche la TASI) oppure da chi è locatario o comodatario di immobili. Per i locatario o comodatari la legge prevede una partecipazione all’imposta oscillante tra il 10 ed il 30%, la misura deve essere stabilita con regolamento comunale. In mancanza delle disposizioni del Comune vale la misura minima del 10%. Si tenga presente che proprietari e locatari sono soggetti obbligati indipendenti l’uno dall’altro, nel senso che non sono solidalmente responsabili del pagamento di competenza dell’altro soggetto. Di conseguenza il proprietario non è obbligato a comunicare al locatario l’imposta dovuta di usa competenza. Per i contratti di leasing il soggetto obbligato è unicamente il locatario (come per l’IMI/IMU). Se nel corso dell’anno la durata del contratto di locazione non supera i sei mesi, l’obbligo al pagamento della TASI ricade unicamente sul proprietario.
- Immobili soggetti all’imposta
Sono ogetto di imposta, come per IMI/IMU, tutti i fabbricati e terreni, mentre sono esenti i terreni agricoli. È soggetta anche l’abitazione principale. Sono esenti anche per legge gli immobili di proprietà di Stato, Regioni, Provincie, Comuni e Aziende Sanitarie. Sono esenti i fabbricati delle categorie E/1 fino a E/9, quelli con destinazione culturale, di culto, della Santa Sede, ma anche rifugi alpini e immobili di enti non commerciali destinati esclusivamente a scopi istituzionali. I Comuni possono stabilire ulteriori esenzioni per situazioni particolari. Si tratta di verificare nei singoli regolamenti.
- Calcolo dell’imposta
La base imponibile è uguale a quella dell’IMU: per gli immobili si prende il valore catastale aumentato del 5% e moltiplicato con i seguenti coefficienti:
Immobile | Moltiplicatore | ||
edifici
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Valore catastale aumentato del 5%
|
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160 | cat. A (esclusi A/10), C/2, C/6 e C/7 | ||
140 | cat. B, C/3, C/4 e C/5 | ||
80 | cat. A/10 e D/5 | ||
60 | cat. D, esclusi D/5 | ||
55 | cat. C/1 |
Per i fabbricati sotto tutela artistica e quelli inabitabili la base imponibile si riduce del 50%. Per i terreni edificabili si prende a riferimento il valore di mercato al 1° gennaio dell’anno di imposta.
Sulle basi imponibili così determinate si applica l’aliquota, come determinate dai Comuni. L’aliquota base è dello 0,1%, i Comuni possono ridurla allo 0 o aumentarla fino allo 0,33%, così come possono prevedere delle detrazioni. In nessun caso la somma di TASI ed IMU può superare l’1,06% (nel 2014 eccezionalmente l’1,14%). L’imposta dovrebbe essere dovuta in base al possesso per mesi (almeno 15 giorni per pagare il mese completo).
- Versamento
L’imposta è dovuta in due rate di uguale importo con scadenza al 16 giugno ed al 16 dicembre: non sono ammessi pagamenti in rate.
Per le abitazioni principali, nei Comuni che non emanato le diposizioni in tempo, l’imposta è dovuta per intero il 16 dicembre (dovrebbe riguardare i circa 6.000 Comuni inadempienti).
Parecchi Comuni hanno comunque prorogato i termini di pagamento, nonostante avessero deliberato entro il 23 maggio, per venire incontro alle difficoltà create dal caos normativo.
Il versamento va effettuato con mod. F24 ed è possibile effettuare le ordinarie compensazioni con altri tributi.
I codici tributo/di versamento sono i seguenti:
- TASI per abitazione principale 3958
- TASI edifici agricoli strumentali 3959
- TASI per tutti gli altri immobili 3961
Come per l’IMU, anche per la TASI va indicato sul mod. F24 il codice catastale del Comune, se si tratta di acconto o saldo, e come anno di riferimento il 2014.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-27 11.06.2014 - La nuova imposta comunale TASI
scarica qui l'allegato C-27 11.06.2014 -Allegato A)