Le novità della “Legge di stabilità 2013”

Le novità della “Legge di stabilità 2013”

L’anno nuovo inizia come era finito quello vecchio: con la finanziaria entrano in vigore numerose modifiche fiscali. Si tratta - contrariamente a quanto annunciato ufficialmente - non di riforme strutturali, ma di una serie di singole modifiche puntuali. Di seguito una panoramica delle tante novità che emergono dalla cosiddetta “legge di stabilità” o “legge Finanziaria” 2013, cioè della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2012. Le disposizioni in linea di massima entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta, come già altre volte in passato, di un testo difficilmente leggibile non essendo suddiviso in articoli rubricati con il loro contenuto (un articolo con 561 commi!).

 

  1. Novità in materia di IVA:
   
Nuove disposizioni in materia di fatturazione (commi 324 a 335) La finanziaria ha recepito la direttiva sulla fatturazione dell'Unione Europea (Direttiva 2010/45/UE) in Italia, che entra in vigore dal 1° gennaio 2013. Di seguito, in sintesi, le novità più importanti:

- La fattura ora deve contenere la partita IVA del dell’acquirente o committente ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato. Appare importante il seguente ragionamento, che deve fare l’emittente della fattura: se l'acquisto viene fatto nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, si può indicare il numero di partita IVA. In caso contrario, deve essere indicato il codice fiscale del cliente, se è una persona fisica residente in Italia.

- la fattura va emessa anche per le operazioni fuori campo IVA in Italia, perché carenti della territorialità (ex art. da 7 a 7-septies), indicando “inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero “operazione non soggetta” se nei confronti di soggetti extra-UE.

- Formalmente nelle fatture è da distinguere tra operazioni “non soggette” (cioè le vendite a contribuenti fuori dell’Unione Europea), operazioni “non imponibili” (esportazioni e operazioni intracomunitarie) e operazioni esenti ai sensi dell’art. 10(che possono limmitare la detrazione dell’IVA sugli acquisiti). Sarà quindi necessaria una codificazione precisa nel sistema informatico.

- Il campo di applicazione della fatturazione elettronica è stato esteso, ma è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;

- In relazione alle cessioni intracomunitari di beni e servizi è prevista l’emissione della fattura entro il 15° giorno del mese successivo. A differenza delle operazioni nazionali, per questa fatturazione ritardata non è necessaria l'emissione di un documento di trasporto. Una cessione intracomunitaria del mese di gennaio può quindi essere fatturata e registrata entro il 15 febbraio, anche se deve comunque essere considerata nella liquidazione IVA del mese di gennaio. Anche gli acquisti intracomunitari devono essere registrati solo entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione, ma con riferimento al mese precedente.

Attenzione: Per la cessione di beni e servizi non intracomunitari invece, i termini di fatturazione non sono stati variati. Al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze tra operazioni comunitarie e nazionali è necessario tenere registri IVA separati.

- Per le operazioni di importo complessivo non superiore a 100,00 Euro è prevista l’emissione della “fattura semplificata”: in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, potrà essere indicato il solo codice fiscale o numero di partita IVA del medesimo. Per ciò che riguarda il contenuto, la fattura semplificata non dovrà obbligatoriamente contenere l’indicazione della base imponibile dell’operazione e della relativa imposta, ma sarà sufficiente indicare il corrispettivo complessivo e l’aliquota d’imposta, ovvero i dati necessari per calcolarla. La fattura semplificata, tuttavia, non si applica su cessioni di beni e servizi intracomunitari.

- Infine, in base alla nuova formulazione dell'articolo 21 della legge IVA, dal 1° gennaio 2013 la numerazione delle fatture non deve necessariamente ripartire da 1 ogni anno. Questo dovrebbe avvantaggiare gli utilizzatori di SAP e altri sistemi informatici simili. In poche parole: non è più richiesta una numerazione progressiva delle fatture per ogni anno solare. Al contrario viene richiesta una numerazione progressiva che identifichi ciascuna fattura in modo univoco. Ciò che a prima vista appare come una semplificazione, sembrerebbe portare delle problematiche per coloro che desiderano ripristinare la numerazione ogni anno. Il motivo è che la società dispone di una fattura n. 1 del 2012 e anche una fattura n. 1 del 2013, ciò potrebbe fare venir meno il requisito dell'unicità.

Raccomandazione:  Per andare sul sicuro, potrebbe essere consigliabile  integrare il numero, nel caso in cui per l’anno 2013 si riparte da 1, con l'anno 2013, ad esempio fattura n. 1-2013, 1/2013 o 2013/1. In alternativa si potrebbe  continuare semplicemente con la numerazione dell’anno precedente. Per esempio: l’ultima fattura al 31.12.12 portava il numero 6011, e il 1° gennaio 2013 viene emesso la fattura n. 6012.

Nota: le novità nell’ambito della fatturazione verranno illustrate in dettaglio in un’apposita circolare.

 

I corrispettivi per la gestione individuale di portafogli sono soggetti ad IVA (commi 520 e 521) La gestione individuale di portafogli titoli da parte di banche e intermediari finanziari è soggetta ad IVA dal 1 gennaio 2013, con l'aliquota normale del 21%. A quanto pare, la precedente esenzione IVA non era conforme al diritto comunitario, così almeno si è espressa la Corte di Giustizia Europea con sentenza n. 44/11 del 19 luglio 2012. È inoltre integrato il comma 3 dell’art. 36, prevedendo per i soggetti finanziari la possibilità di separazione delle attività ai fini IVA in particolare per tale tipo di attivitá. Tale novità porterà ad un notevole aumento del costo di tali servizi bancari per il soggetto privato.

 

Aliquota Iva per le cooperative sociali (commi 488 a 490) Per alcuni servizi di cooperative sociali, in particolare per prestazioni socio-sanitarie, l'aliquota IVA ridotta del 4% sarà aumentata al 10%, ciò che a fine anno ha portato a numerose proteste. Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati dopo il 31.12.2013, probabilmente nel frattempo subentreranno novità.

 

 

Aliquota Iva al 22% (comma 480)

Dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA ordinaria passerà dal 21% al 22%. Per ora, tuttavia, restano invariate le aliquote IVA del 4% e del 10%. L'aumento può essere evitato dal legislatore se riesce, entro il 30 giugno 2013, tramite la rimozione di esenzioni fiscali ed evitando doppie agevolazioni in ambito fiscale e sociale, ad alleggerire il bilancio statale per 6,56 miliardi di Euro. Se l'aumento diventerà definitivo tuttavia, entro giugno per i consumatori finali si porrà la questione se anticipare determinati acquisti per ridurre il maggior costo.

 

2. Novità per imprese e liberi professionisti:
   
Credito d’imposta per R&S

(co. 95 – 97)

Per il 2013 saranno concessi crediti di imposte alle piccole e medie imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. L’individuazione e la quantificazione dell’agevolazione verranno stabilite con norme attuative.

Vi terremo costantemente aggiornati sulle condizioni e formalità per ottenere tale agevolazione.

 

 

Nuovi limiti per le autovetture (co. 501)

 

Già con la legge 92/2012 la deducibilità per le imprese dei costi di acquisto e gestione delle autovetture ad uso promiscuo era stata ridotta dal 40% al 27,5%. Evidentemente il taglio non era sufficiente, così con la legge di stabilità il limite di deducibilità dei costi di acquisto e gestione delle autovetture ad uso promiscuo a partire dal 2013 è stato ulteriormente ridotto al 20%. Questo equivale a dire che l’80% di tali costi non sono deducibili e che concorrono quindi alla determinazione del risultato dell’esercizio.

Una piccola consolazione deriva dal fatto che per l’esercizio 2012 resta valido il precedente limite del 40%, il limite del 27,5% introdotto in agosto vale solamente per alcuni casi particolari.

Per le autovetture concesse in uso ai dipendenti si applica la limitazione del 70% introdotta la scorsa estate con la legge 92/2012, per il 2012 si applica ancora il limite precedente pari al 90%. I nuovi limiti dovranno essere utilizzati per la determinazione degli acconti in giugno/luglio 2013.

Non sono state apportate novità alla disciplina inerente le vetture di agenti e rappresentanti di commercio.

È rimasto invariato anche il limite di deducibilità fiscale del costo di acquisto (circa 18.075 Euro corrispondenti a 35 milioni di Lire). Tale limite è ormai in vigore da più di 10 anni e un aggiornamento perlomeno all’inflazione sarebbe più che dovuto. Il limite notoriamente non vale per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Le disposizioni in materia IVA rimangono invariate in quanto regolamentate a livello europeo.

 

Rivalutazioni nella tassazione di gruppo  (co. 502 – 505) Vengono “punite” a posteriori le società di capitali che redigono il bilancio consolidato e che nei periodi di imposta 2010 e 2011 hanno applicato l’imposta sostitutiva del 16% alle plusvalenze relative ad avviamento, marchi e altri beni immateriali derivanti da operazioni straordinarie o acquisti di partecipazioni o rami d’azienda. Il momento di riallineamento fiscale di queste rivalutazioni viene spostato di ulteriori cinque anni e si beneficerà della rivalutazione a partire dal 2018 ovvero dal 2020. E questo non è tutto: la possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva è stata revocata e l’importo attualmente ancora da versare dovrà essere versato entro il 16 giugno 2013.

 

IRAP (co. 484 – 485)

 

Ai fini IRAP e a partire dal 2014, sono leggermente aumentate le deduzioni per i collaboratori e per contribuenti con ricavi sotto i 180.999,91 Euro. Queste agevolazioni troveranno applicazione per la prima volta nelle dichiarazioni che verranno compilate nella primavera 2015, salvo che non vengano apportate modifiche.

 

Esenzione IRAP per piccole imprese e liberi professionisti (co. 515) A partire dal 2014 le piccole imprese ed i liberi professionisti senza organizzazione non saranno più soggetti all’IRAP. Si tratta di imprese individuali e liberi professionisti senza dipendenti che si avvalgono anche di una ridotta dotazione di beni strumentali. Questa “ridotta dotazione di beni strumentali” dovrà essere definita tramite regolamento dall’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 2014 ci sarà dunque una maggior certezza normativa in merito all’esenzione IRAP; per le dichiarazioni dei redditi del 2012 e 2013 invece ci si dovrà attenere agli orientamenti talvolta contraddittori della Corte di Cassazione che già riconoscono in alcuni casi l’esenzione dall’IRAP di piccole imprese e liberi professionisti.

 

Società agricole (co. 513 – 514) Contrariamente alle notizie negative degli ultimi tempi le società di persone e società a responsabilità limitata agricole potranno determinare il reddito imponibile per i periodi di imposta 2013 e 2014 basandosi sulla rendita catastale e non sul risultato dell’esercizio (risultato del conto economico – costi e ricavi). A partire dal 2015 sarà possibile tassare solamente le società semplici e le ditte individuali sulla base delle rendite catastali. Un regolamento ministeriale dovrebbe chiarire le norme transitorie per ovviare ai casi di ingiustizia che si verrebbero a creare.

 

3. Novità per immobili e settore edile:

 

Rivalutazione del reddito dominicale e agrario (co. 512) Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. Le rivalutazioni sopra citate vanno aggiunte a quelle già in vigore dell’80% per il reddito dominicale e 70% per quello agrario.

 

IMU (co. 380 – 386) L’imposta sugli immobili (IMU) nei periodi di imposta 2013 e 2014 verrà suddivisa diversamente in base alla tipologia di immobile: l’IMU sugli immobili strumentali della categoria catastale “D” sarà assegnata allo Stato, l’IMU sui restanti immobili sarà assegnata ai comuni. Inoltre sugli immobili strumentali si applicherà l’aliquota base dello 0,76%; i comuni potranno variare l’aliquota base al massimo dello 0,3%, e il gettito derivante da questo incremento andrà ad arricchire le loro casse.

A partire dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore degli immobili di categoria catastale D, ad esclusione della sottocategoria D/5, passerà da 60 a 65. Questo incremento porterà ad un maggior onere fiscale per il 2013 di circa l’8,33%.

Resta solo da sperare che la suddivisione dell’imposta sopra descritta faciliti almeno la compensazione o il rimborso in relazione a eccessivi o insufficienti versamenti dovuti al  caos generatosi negli ultimi mesi.

In seguito alle novità sopra riportate sarà sicuramente necessario riadattare i codici tributo. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

   
Imposta comunale  Tares (co. 387) L’imposta sullo smaltimento dei rifiuti sarà sostituita a partire dal 1° gennaio 2013 dalla nuova tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES). La nuova imposta sarà commisurata alla superficie e deve coprire interamente i costi di smaltimento dei rifiuti del comune. Inoltre i comuni devono esigere 30 cent, con la facoltà di aumentarli di ulteriori 10cent, al metro quadro, per il finanziamento dei sevizi che offrono in favore della collettività (es. illuminazione pubblica o manutenzione delle strade). Il versamento dell’imposta dovrebbe avvenire tramite mod. F24 in quattro rate entro gennaio, aprile, giugno e ottobre. Per l’anno 2013 la prima rata verrà prorogata ad aprile vista l’assenza di decreti e disposizioni attuative.

In considerazione delle scadenze e della scarsa chiarezza, il calcolo dell’imposta sarà verosimilmente caotico come per l’IMU lo scorso anno. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori novità.

 

4. Novitá per le persone fisiche:

 

Detrazioni per i figli (co. 483) Anche in questo caso riportiamo prima la buona notizia: a partire dal 1° gennaio 2013 e quindi già per le retribuzioni di gennaio, le detrazioni per i figli sono state aumentate da 800 a 950 Euro; per i figli minori di 3 anni le detrazioni passano invece da 900 a 1.220 Euro. Per i figli disabili l’ulteriore detrazione sarà aumentata a 400 Euro per figlio (precedentemente era di 220 Euro).

L’aspetto negativo é che queste detrazioni sono fortemente degressive e decadono già per un reddito imponibile di 10.000-12.000 Euro

 

Imposta sostitutiva per i bonus di prestazione Le risorse finanziarie per l’imposta sostitutiva del 10% per i premi-produzione ai dipendenti sono state aumentate. L’Agenzia delle Entrate doveva emanare la disposizione attuativa entro il 15 gennaio 2013. Vi aggiorneremo non appena vi saranno novità.

 

Lavoratori trans-frontalieri (co.549) A posteriori l’Agenzia delle Entrate ha esonerato i redditi dei lavoratori transfrontalieri per il periodo d’imposta 2012 (ricavi da rapporti di lavoro vicino al confine) fino ad un importo di 6.700 Euro dalle imposte sul reddito. L’esonero potrebbe essere interessante per i contribuenti che percepiscono redditi dalla Germania, dove fino 400 Euro al mese i redditi sono esenti dall’imposta sul reddito e quindi si ha un doppio vantaggio.

 

  1. Altre novità:
 
Rivalutazione di  immobili e partecipazioni

(co.473)

 

È stata prorogata la possibilità di rivalutare i terreni e partecipazioni non detenuti nell’esercizio di impresa. L’ultimo termine per la rivalutazione era scaduto il 30 giugno 2012 e riguardava i i beni disponibili al 1° luglio 2011. Ora  le plusvalenze possono essere assoggettate a tassazione sostitutiva se relative a beni in possesso al 1° gennaio 2013. La perizia di stima giurata deve essere redatta entro il 30 giugno 2013 (che cade di domenica e quindi il termine scade il 1° luglio 2013) ed entro la stessa scadenza va versata l’imposta sostitutiva, eventualmente a rate.

Come in passato l’imposta sostitutiva è del 2% per partecipazioni non qualificate (per le società di persone la soglia di partecipazione è del 25% e per le società di capitali del 20%) e del 4% per partecipazioni qualificate e per terreni fabbricabili e agricoli. L’imposta come sempre va calcolata sul valore di mercato del 1°gennaio 2013. L’eventuale imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazione può essere portata in detrazione, come nell’anno scorso.

La possibilità rivalutazione volontaria riguarda persone fisiche, società semplici e imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Rinviamo alle ns. precedenti circolari in tema per maggiori dettagli. Vi terremo informati su eventuali novità in materia.

 

Tobin-Tax

(co.491-500)

 

 

 

Con la Legge Finanziaria 2013 è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni finanziarie sotto forma di imposta di bollo. La molto discussa imposta porta il nome “Tobin-Tax”:

-          dal 1° marzo 2013 per transazioni di azioni e altre quote di partecipazioni societarie;

-          dal 1° luglio per derivati finanziari e contratti futures finanziari.

Per la transazione di azioni e di altri titoli di partecipazioni l’imposta è del 0,1% in mercati regolamentati e del 0,2% in mercati non regolamentati. Soltanto per il 2013 la tassa è aumentata allo 0,12%  ed allo 0,22%, presumibilmente per equilibrare i minori proventi per le casse di stato con l’entrata in vigore dell’imposta dal 1°marzo 2013.

Invece i contratti futures finanziari e derivati finanziari dovrebbero essere assoggettati ad una tassa fissa, che deve ancora essere stabilita con apposito decreto.

Il pagamento avviene tramite banca oppure intermediario finanziario, se sono parte in causa, altrimenti da una delle parti contrattuali. Il pagamento deve avvenire entro il 16° giorno del mese successivo dalla data di transazione. Alcuni dettagli su tale nuova tassa  dovranno essere chiariti con una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

 

Avviso: vi comunicheremo i dettagli sul nuovo tributo non appena usciranno le disposizioni attuative. Un ragionamento utile sin d’ora: se sono programmate transazioni importante è consigliabile portarle a termine prima dell’entrata in vigore del nuovo tributo, rispettivamente il 1°marzo e il 1°luglio di quest’anno.

Tra l’altro l’imposta non rappresenta un costo detraibile ai fini dell’imposta sul reddito (IRES e IRPEF) e dell’IRAP.

 

Imposta su beni immobiliari e attività finanziarie estere

(par. 518 e 519)

Per evitare problemi con l’Unione Europea, le imposte su beni immobiliari (IVIE) e attività finanziarie (IVAFE) estere introdotte per il 2011 sono state “spostate” a posteriori al  2012. Questo significa che l’imposta pagata nel 2011 non era in realtà dovuta. Per evitare richieste di rimborso gli importi versati verranno considerati acconti per il 2012.

 

Sostanzialmente l’aliquota e il campo di applicazione delle due imposte rimangano invariate. Per beni immobiliari l’imposta è dello 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale.

L’abitazione principale estera e immobili non affittati esteri sono esenti dell’IRPEF italiana, per avere un’equiparazione con i beni immobiliari italiani, sottoposti all’IMU.

La tassa sul libretto di risparmio e sul conto corrente è fissata per l’intero spazio economico comunitario a 34,20 Euro.

In futuro la tassa andrà versata contemporaneamente con l’imposta sui redditi sia come saldo che come acconto.

 

Disposizioni in materia di

riscossione

 

Sono previste nuove misure a difesa dei contribuenti in caso di pretese fiscali prescritte, decadute, già sgravate ecc. per le quale l’Agente della riscossione ha emesso ruoli. Con una richiesta motivata il contribuente può ottenere una sospensione degli atti finalizzati alla riscossione e già avviati.
 

 

Prescrizione

cartelle di pagamento

(co. 527)

 

Cartelle di pagamento con crediti complessivi fino a 2.000 Euro, la cui iscrizione a ruolo è avvenuta entro il 31.12.1999 sono annullate d’ufficio e non è necessaria un’istanza  specifica da parte del contribuente. Tale provvedimento non vale soltanto per le imposte ma anche per tributi amministrative (ad. Es. multe o imposte comunali) che andavano richiesti tramite ruolo.

 

Equitalia Una successiva semplificazione riguarda il recupero forzato di crediti per importi fino a 1.000 Euro di Equitalia. La medesima Equitalia non può più intraprendere misure cautelari oppure sequestri, se non è stato inviato entro 120 giorni un nuovo acciso per l’importo richiesto.

 

Accisa carburanti

(co.363)

Dal 2013 sono sottoposti ad accisa anche gli additivi di carburanti (codici NC 3811 11 10, 38 11 11 90, 38 11 19 00 e 38 11 90 00).
   
Veicoli a basse emissioni

 

Per l’acquisto di veicoli a basse emissioni nel periodo tra il 30 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 sono previsti contributi pubblici compresi tra 1.800 e 5.000 Euro, dipendenti dall’anno d’acquisto e dal volume di emissioni del veicolo. I sussidi sono comparabili ai premi di rottamazione, concessi come sconti da parte dei commercianti che a sua volta percepiscono un credito d’imposta da parte dello Stato.

 

     

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-01-14.01.13 Legge stabilità