Legge Comunitaria - recepimento direttive UE: novità di rilievo in ambito IVA intracomunitaria a parte dal 17 marzo 2012
Con notevole ritardo in dicembre il Parlamento italiano ha emanato la cosiddetta „Legge Comunitaria 2010“ di recepimento di varie direttive UE. Con la legge 217 del 15 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 1 del 2 gennaio 2012 sono state recepite le direttive UE n° 2008/117, 2009/69 e 2009/162. Le novita normative entreranno in vigore il 17 marzo 2012. Se di vantaggio per il contribuente possono essere applicate giá in anticipo. Detta legge contiene rilevanti novità per la contabilizzazione IVA di talune operazioni, per cui è opportuno prepararsi per tempo. Di seguito un breve riassunto delle novità normative.
1. Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi internazionali e intracomunitarie “generiche”: | |||||||||||
Momento impositivo delle operazioni di prestazione di serivizi |
La regola generale sancita dall’art. 6 legge IVA stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, salvo che non sia emessa prima la relativa fattura.
Tale principio non varrà più in futuro per le prestazioni generiche ex art. 7-ter del DPR 633/72 internazionali ed intracomunitarie, che saranno considerate effettuate dal momento in cui sono eseguite ovvero, in caso di prestazioni a carattere periodico o continuativo, nel momento di maturazione dei corrispettivi. Per dette prestazioni continuative/periodiche con tempo di esecuzione superiore ad un anno vale una norma in deroga, se non sono previste fatturazioni in acconto o periodiche: in tale caso le prestazioni si considerano eseguite pro quota alla fine di ogni anno solare e quale base imponibile viene considerata la quota di costi sostenuti dal soggetto. Ne consegue che contrariamente alle operazioni “nazionali” ed alla regola attuale, la fatturazione anticipata non rileva ai fini del momento impositivo IVA, salvo che non avvenga anche il pagamento. La novità riguarda le prestazioni generiche ricevute da un operatore nazionale da un paese UE o terzo (art. 7-ter) e le prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto nazionale ad un altro operatore UE, escluse quelle di cui all’art. 7-quater e 7-quinquies. L’applicazione pratica comporterà presumibilmente alcune difficoltà in quanto avviene una sorta di “separazione “ tra momento impositivo e momento di fatturazione rispetto a quanto si era abituati. La nuova regolamentazione riguarda come detto soltanto le prestazioni generiche di cui all’art. 7-ter legge IVA, escludendo quindi le prestazioni relative ad immobili di cui all’art. 7-quater. Per le consulenze, lavorazioni su beni mobili e prestazioni generiche similari la nuova norma porterà a rilevanti modifiche. In concreto la riforma comporta che ad esempio l’emissione di fatture di acconto sulle prestazioni generiche non rappresenta ancora “fatturato” IVA, mentre al contrario l’esecuzione di una prestazione di consulenza o lavorazione di bene mobile dovrà essere fatturata anche se non ne è ancora previsto il pagamento imminente. La mancata fatturazione nel caso che precede potrà essere sanzionata a partire dal 17 marzo 2012. Di seguito uno specchio riepilogativo delle novità:
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2. Ampliamento delle fattispecie che danno diritto alla richiesta di rimborso trimestrale dell’IVA: |
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Rimborsi IVA trimestrali |
A decorrere dal primo trimestre 2012 sono state ampliate le fattispecie che danno diritto alla richiesta di rimborso trimestrale dell’IVA (art. 38 DPR IVA). Sono stati infatti introdotti i seguenti casi/servizi eseguiti in favore di soggetti d’imposta residenti in altri Paesi dell‘UE o fuori UE:
- Lavorazione di beni mobili; - Trasporto merci, relative intermediazioni e servizi accessori al trasporto; - Servizi finanziari ed assicurativi in favore di soggetti d’imposta con sede in un Paese terzo. Queste prestazioni devono incidere per oltre il 50% del fatturato totale.
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3. Dal 17 marzo niente più autofattura per i servizi intracomunitari:
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Niente più autofattura e registrazione con riferimento al mese di ricezione |
A decorrere dal 17 marzo 2012 non sarà più possibile l’emissione di autofatture (in alternativa all’integrazione della fattura stessa) ai fini della rilevazione contabile degli acquisti intracomunitari di servizi generici (art. 7-ter DPR IVA), e quindi sarà obbligatoria l’integrazione della fattura emessa dal prestatore del servizio intracomunitario.
L’integrazione consiste nell’apposizione, sulla fattura ricevuta, degli elementi quali la base imponibile, l’aliquota e l’importo dell’IVA. La registrazione contabile va effettuata al più tardi entro il mese di ricevimento della fattura. Inoltre dal 17 marzo 2012 in riferimento alle prestazioni di servizio intracomunitarie è anche necessario rispettare il momento di effettuazione dell’operazione evidenziato al punto 1). In caso di una fattura ricevuta per un servizio intracomunitario, questa non può essere registrata se la prestazione del servizio non è ancora ultimata o se non è ancora stato effettuato alcun pagamento. Risvolti pratici: Per gli acquisti intracomunitari di servizi generici ex art. 7-ter DPR IVA non sarà più possibile l’emissione di autofatture. La novità però non riguarda né gli acquisti di servizi effettuati da Paesi terzi (es. Svizzera), né i servizi che non rientrano tra le prestazioni generiche di cui all’art. 7-ter DPR IVA, quali ad esempio le prestazioni inerenti ad immobili. Per tutti i casi in cui in futuro sarà possibile solamente l’integrazione della fattura ricevuta (quindi i servizi intracomunitari generici sottostanno alle medesime procedure degli acquisti intracomunitari di beni), consigliamo di introdurre appositi codici IVA nella registrazione, al fine di poter avere una chiara distinzione delle operazioni sia ai fini delle dichiarazioni INTRA che per la corretta classificazione nelle dichiarazioni annuali IVA. A margine cogliamo l’occasione per ricordare che nelle dichiarazioni INTRA relative agli acquisti di servizi intracomunitari non va indicato il numero della fattura indicata dal prestatore intracomunitario, bensì il numero di protocollo con cui il committente italiano registra tale fattura nel registro delle vendite.
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4. Altre modifiche:
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Libera pratica e lavorazione |
L’art. 67 del DPR IVA prevede che i beni importati in Italia da Paesi terzi possano essere immessi in libera pratica senza l’applicazione dell’IVA italiana, se successivamente sono spediti in un altro Stato membro. Questa agevolazione ora è estesa ai casi in cui i beni, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione dalle Dogane, precedentemente subiscono una lavorazione in Italia.
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Ambasciate e consolati |
Sono state modificate le disposizioni relative alla non-imponibilità delle cessioni ad ambasciate, consolati, organismi dell’UE, dell’ONU ed altri organismi internazionali. Tra l’altro viene esclusa l’agevolazione nei casi di fatturati effettuati nei confronti delle ambasciate, qualora il beneficiario effettivo sia un terzo. I fatturati devono ammontare ad almeno 300 Euro.
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Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-15-22.02.12 - Legge Comunitaria