Legge di stabilità 2017 – Altre novità

Legge di stabilità 2017 – Altre novità

Con la presente circolare Vi informiamo circa le novità contenute nella Legge Finanziaria 2017 (Legge n. 232/2016) che non riguardano l’IVA, l’edilizia, le imprese e i lavoratori autonomi. Da notare anche qui che una serie di modifiche in vigore dall’1 gennaio 2017 erano già contenute nel collegato alla Finanziaria (DL 193/2016), di cui abbiamo riferito con la circolare n. 46/2016. In generale le novità della Legge di bilancio sono efficaci dall’1 gennaio 2017. I riferimenti legislativi esposti si riferiscono tutti ai commi di cui all’art. 1 della Legge n. 232/2016.

   
 

Aliquota Gestione separata INPS

(C. 165)

 

Gestione separata INPS: La Legge di bilancio cambia nuovamente le aliquote contributive per chi è tenuto a versare alla Gestione Separata dell'INPS. Per i redditi prodotti dall’1 gennaio 2017, si applicano le seguenti aliquote contributive:

-          Per i contribuenti iscritti anche ad altra forma previdenziale obbligatoria (p. lavoratore dipendente, che produce reddito aggiuntivo da lavoro autonomo) si applica un tasso del 24%;

-          Per i liberi professionisti con partita IVA senza propria cassa previdenziale obbligatoria (p. es. geologi) si applica il 25%, più un’aliquota aggiuntiva assistenziale pari allo 0,72%, per un totale di 25,72%;

-          Per i liberi professionisti senza partita IVA si applica il 32%, più un’aliquota aggiuntiva assistenziale pari allo 0,72%, per un totale di 32,72%.

Com’è noto, i contributi sono a carico del committente per 2/3 e per la restante parte di 1/3 sono a carico del percipiente. Per gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro si applicano le medesime aliquote contributive di cui sopra, la ripartizione però è per il 45% a carico dell’associato lavoratore e per il 55% a carico della società associante.

 

 

Premi di produttivi-tà (C. 160)

Incentivi fiscali per premi di produttività: Il limite per i premi di produttività ai dipendenti agevolati fiscalmente viene innalzato da 2.000 Euro a 3.000 Euro (4.000 Euro in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro). Il limite di reddito annuo per i lavoratori beneficiari è aumentato da 50.000 Euro a 80.000 Euro. Le altre disposizioni in merito rimangono sostanzialmente invariate. Com’è noto, questi premi di produttività sono soggetti a un’imposta sostitutiva pari al 10%. Inoltre, l'anno scorso è stato stipulato un accordo locale tra le parti sociali riguardo questi premi, in modo tale che eventuali dubbi dovrebbero essere in gran parte risolti.

Con l'aumento del limite di reddito a 80.000 Euro questi premi di risultato diventano di interesse generale; nel caso necessitiaTe di documentazione più dettagliata, Vi preghiamo di contattarci o di rivolgerVi al Vostro consulente del lavoro.

 

 

 

Rivaluta-zione terreni e partecipa-zioni (C. 554-555)

Rivalutazione terreni e partecipazioni: È stata puntualmente prorogata anche la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore di terreni e partecipazioni posseduti a titolo di proprietà da persone fisiche, enti non commerciali e società non residenti, assoggettando i beni a un'imposta sostitutiva uniforme dell’8% (calcolato sul valore di mercato). Le attività devono essere possedute alla data del 1° gennaio 2017. È fissato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale provvedere alla redazione di un’asseverazione della perizia di stima del valore di mercato e versare l’imposta sostitutiva dovuta, ad eccezione del caso in cui si scelga il pagamento in tre rate annuali. La rivalutazione proposta viene prorogata annualmente da quasi vent’anni, e c’è da chiedersi quando finalmente verrà resa permanente.

 

 

Rientro ricercatori e docenti universita-ri (C. 149)

Agevolazioni fiscali per ricercatori: L'incentivo fiscale per ricercatori e docenti universitari che trasferiscono la loro residenza in Italia, dopo una permanenza all'estero (per motivi di lavoro, studio o formazione) di almeno 24 mesi, finalmente viene trasformato in regime permanente. Com’è noto, sono tenuti a tassare solo il 10% dei redditi prodotti in Italia per l'anno di rientro e nei tre anni successivi.

 

 

Rientro lavoratori qualificati

(C. 150- 151)

Agevolazioni fiscali per lavoratori qualificati: Anche ai lavoratori altamente qualificati – provenienti da altri paesi dell'UE e da paesi terzi con i quali è in vigore un accordo sullo scambio di informazioni –, che trasferiscono la loro residenza in Italia per almeno 2 anni, viene concessa una quota di reddito esente da IRPEF temporanea del 50% (in precedenza 30%) per quattro anni. Questo regime si applica agli anni dal 2017 al 2020, anche per i rimpatriati del 2016 così come per quei contribuenti che nel 2016 hanno fatto l'opzione per il "vecchio" regime ai sensi dell'art. 16, comma 4, della Legge n. 147/2015. Presupposto è che prima del rientro il contribuente abbia soggiornato all’estero per almeno cinque anni per motivi di studio o di formazione e abbia ottenuto una speciale qualifica professionale.

Mentre le agevolazioni finora valevano soltanto per i lavoratori dipendenti, dal 2017 sono applicabili anche ai lavoratori autonomi, quindi i liberi professionisti.

Nota: L'incentivo fiscale spetta in realtà alla maggior parte dei giovani sudtirolesi che hanno studiato all'estero e di seguito vi hanno lavorato per qualche anno.

Purtroppo si deve constatare che l’agevolazione è scarsamente sfruttata.

 

 

 

Regime fiscale agevolato per nuovi residenti

(C. 152 – 159)

Regime fiscale agevolato per nuovi residenti: Seguendo l’esempio svizzero, con l’aggiunta dell’art. 24-bis al TUIR, alle persone fisiche residenti all’estero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e ivi tassano il loro reddito prodotto all’estero (ed eventualmente anche quello dei loro familiari), viene data la possibilità di assoggettare tali redditi esteri ad un’imposta sostitutiva nella misura fissa pari a 100.000 Euro, ovvero 25.000 Euro per i loro familiari, per ciascun periodo d’imposta. In poche parole: la totalità dei redditi non prodotti in Italia è tassata con una somma forfetaria di 100.000 Euro!

Presupposto è il trasferimento della residenza fiscale in Italia, e con ciò il contribuente sarà soggetto a imposta in Italia per il suo reddito complessivo prodotto in tutto il mondo.

Per evitare abusi, l’imposta sostitutiva viene concessa solo alle persone che non siano state residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti. Allo stesso scopo, l’imposta sostitutiva non è applicabile alle plusvalenze conseguite su cessioni di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque anni dal trasferimento della residenza fiscale in Italia.

L’opzione per questo trattamento fiscale è da esercitare tramite “interpello” da inviare all'autorità fiscale competente, e, secondo le indicazioni del testo di legge, al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta da considerare; in pratica, è opportuno procedere con l’interpello ben prima, al fine di avere la certezza giuridica necessaria nell’eventualità di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

La scelta per l'imposta sostitutiva può essere fatta per la prima volta per l’anno di imposta 2017.

Importante: Eventuali cambiamenti di residenza sono da pianificare in modo tale da assicurare, possibilmente in tempi brevi, l’assoggettamento fiscale limitato nel paese d’origine in accordo con le relative convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

I contribuenti hanno anche la possibilità di escludere dall’imposta sostitutiva i redditi prodotti in determinati paesi; questi saranno soggetti alla tassazione normale prevista dalle relative convenzioni internazionali.

L’imposta sostitutiva è da versare in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di imposta. L’imposta sostitutiva, oltre all’imposta sul reddito, include anche IVIE e IVAFE per immobili e attività finanziarie detenute all'estero e libera dall'obbligo di dichiarare i redditi esteri nel quadro RW.

Ma non è tutto: Chi opta per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, durante il periodo in cui questo produce i suoi effetti, deve pagare l'imposta di successione e donazione solamente per i beni che si trovano in Italia al momento della successione o della donazione; i beni esteri non sono soggetti all'imposta sulle successione e donazioni.

La revoca dell'opzione è possibile solo decorsi 15 anni; tuttavia, si decade dal beneficio dell’imposta sostitutiva nel caso di omesso o insufficiente versamento.

Maggiori dettagli su questo regime di tassazione dovrebbero essere pubblicati con apposito decreto entro la fine di marzo 2017.

A meno che non si faccia marcia indietro con il decreto attuativo, per livelli di reddito elevati la nuova norma è in grado di concorrere con le più favorevoli regolamentazioni di certi cantoni svizzeri, specialmente se si tiene conto degli esoneri dalle imposte sulle successioni e donazioni. Sempre supponendo che il contribuente dia alle autorità fiscali italiane la fiducia necessaria, con questa misura l'Italia si candida a diventare un paradiso fiscale imbattibile per soggetti ad elevato reddito! Rimangono aperte questioni riguardo alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore.

A margine: i redditi conseguiti in Italia sono da dichiarare in base ai principi generali italiani.

 

No-tax-area

(C. 210)

Le maggiori detrazioni IRPEF del reddito da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni in vigore fino al 2016, con effetto a partire dal 2017 vengono estesi a tutti i pensionati, indipendentemente dalla loro età.

 

Welfare aziendale

(C. 161-162)

Nel caso in cui il datore di lavoro versi contributi e premi assicurativi per prestazioni di carattere assistenziale a favore della generalità dei dipendenti o di talune categorie, questi pagamenti non rappresentano reddito di lavoro dipendente.

 

Altre misure Sono previsti vari buoni e detrazioni d'imposta per asili nido e scuole materne;

per ulteriori informazioni, si invita a contattare il nostro Studio.

   
 

Associazio-ni sportive dilettantis-tiche

(C. 50)

Nuovo limite dei proventi per associazioni sportive dilettantistiche: Il limite annuo dei proventi derivanti dalle attività commerciali per le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti non commerciali, che hanno optato per il regime forfetario ai sensi della Legge n. 398/199, è stato innalzato dai precedenti 250.000 Euro a 400.000 Euro. Com’è noto, l’utile di tali associazioni ed enti, a condizione che soddisfino i requisiti prescritti, viene determinato calcolando un tasso forfetario del 3% sul fatturato commerciale, sul quale è poi dovuta l'imposta sul reddito in misura del 24%.

 

 

Canone RAI

(C. 40)

Infine un’altra imposta, che a causa del suo addebito in bolletta per l’energia elettrica per mesi lo scorso anno ha destato clamore sui giornali: Per l’anno 2017 il canone RAI per uso privato è ridotto da 100 Euro a 90 Euro.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Josef Vieider

scarica la circolare C-08-10.01.2017 - Legge di stabilita 2017 - altre novita