Legge di stabilità 2017 – Novità per imprese e lavoratori autonomi
La legge finanziaria 2017 n° 232 dell’11 dicembre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 297 del 21 dicembre 2016 ed è entrata in vigore il 1°gennaio 2017.
È strutturata in pochi articoli (19) ma le novità più rilevanti dal punto di vista fiscale sono contenute nell’articolo 1, composto da 638 commi (ai quali faremo riferimento nel prosieguo). Nella sostanza è stata confermata la struttura della prima versione di ottobre (si veda la ns. circolare 39/2016). Il contenuto è decisamente interessante per le imprese, con maxi- ed iper-ammortamenti, crediti di imposta così come in materia di agevolazioni al finanziamento, come i piani risparmio individuali (PRI) e il crowdfunding. Nel complesso per le imprese ci saranno molte novità tra finanziaria, collegato alla finanziaria (ns. Circolare 46/2016) e novità per il bilancio (ns. circolare 41/2016).
Di seguito una carrellata delle novità per imprese e professionisti.
Aliquota IRES |
Aliquota IRES 24%: la grossa novità, anche se deriva dalla legge di stabilità 2016, è la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Quindi per il periodo di imposta 2016 si applica ancora il 27,5%. Per il calcolo di imposte anticipate invece si dovrà già adottare la nuova aliquota.
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Maxi- ammortamento prorogato (comma 8) |
Maxi-ammortamento del 140%: il maxi-ammortamento del 140% introdotto con la legge di stabilità 2016 per i beni ammortizzabili con aliquota minima di ammortamento del 6.5% viene prorogato per un altro anno, quindi per gli investimenti (in beni nuovi) effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. In più è previsto un prolungamento per gli investimenti fino al 30 giugno 2018, se il relativo ordine viene confermato entro il 31 dicembre 2017 con un pagamento in acconto di almeno il 20%. Il maxi-ammortamento riguarda imprese e lavoratori autonomi e si applica ai fini IRES ed IRPEF, non ai fini IRAP.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in immobili ed in autovetture, salvo che queste ultime non siano essenziali per lo svolgimento dell’attività (ad esempio per taxisti, scuole guida, autonoleggi). Rispetto all’anno scorso sono esclusi gli acquisti di autovetture date in uso a dipendenti. |
Acconti di imposta 2017 |
Gli acconti di imposta IRPEF/IRES del 2017 dovranno essere calcolati in modo tale da non considerare gli effetti del maxi-ammortamento nell’esercizio fiscale 2016. |
Iper-ammortamento del 250% Industria 4.0 (commi 9-11) |
Iper-ammortamento del 250%: gli investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione teconologica / digitale („industria 4.0“) effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, potranno usufruire di un ammortamento ai fini fiscali aumentato al 250%; l’ammortamento virtuale in dichiarazione dei redditi quindi viene aumentato del 150%! Il meccanismo è analogo a quello del maxi-ammortamento, ed è valido solo ai fini IRPEF/IRES ma non ai fini IRAP. Si applica però soltanto alle imprese e non anche ai professionisti, al contrario del maxi-ammortamento. Anche in questo caso rileva il momento della consegna del bene, ai sensi dell’art. 109 TUIR; non è invece necessario che i beni entrino anche in funzione nel 2017. Resta ancora da chiarire, se spetta l’agevolazione per i beni acquisiti nel 2016 ma entrati in funzione nel 2017 e rientranti nelle categorie agevolabili.
Anche per l’iper-ammortamento vale il prolungamento fino al 30 giugno 2018 in caso di ordine confermato e acconto del 20% pagato entro il 31 dicembre 2017. Che cosa si intenda per innovazione tecnologica e digitale „industria 4,0“ si evince da un’apposita tabella allegata alla legge finanziaria, e che alleghiamo alla presente circolare. In particolare: 1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, 2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, 3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. Inoltre sono agevolati gli acquisti di software e piattaforme legati agli investimenti di cui sopra, ma per tali beni immateriali è previsto il solo maxi-ammortamento del 140%: trattasi di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. Alleghiamo alla presente circolare le liste dei beni agevolabili: la lista A contiene i tre gruppi di beni materiali che possono usufruire dell’ammortamento straordinario del 150%, la lista B contiene i beni immateriali che possono scontare l’ammortamento supplementare del 40%. I soggetti interessati devono produrre una auto-dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500mila Euro una perizia tecnica di un ingegnere o perito industriale, che attestino il soddisfacimento delle caratteristiche richieste. Si ritiene che siano agevolabili anche gli investimenti effettuati in leasing o realizzati in proprio tramite appalto. Si attendono chiarimenti in merito.
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Credito d’imposta R & S (commi 15-16) |
Aumento del credito di imposta per R&S: viene ampliato il credito di imposta per gli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo, oltrechè venire prolungato fino al 2020.
- Si potrà usufruire dell’agevolazione per un anno in più (2020 anziché 2019). - Il credito di imposta del 50% spetterà anche per gli investimenti incrementali in strumenti ed attrezzature (prima era del 25%) alla pari delle spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza era richiesto l’impiego di personale “altamente qualificato”). - Il metodo di calcolo resta invariato: i costi di R&S dell’anno devono ammontare almeno a 30.000,00 Euro, il credito di imposta del 50% si calcola sull’incremento rispetto al triennio precedente. - l’importo massimo di costi ammessi è ora di 20 milioni di Euro (in precedenza 5 milioni). - Sono ammesse all’agevolazione anche imprese estere e loro stabili organizzazioni che svolgono attività di ricerca e sviluppo in Italia. Le novità si applicano al periodo di imposta che inizia dopo il 31 dicembre 2016. È stato chiarito che il credito di imposta si può utilizzare a partire dall’esercizio successivo al sostenimento dei costi. |
Investi-menti in imprese start-up (commi 66-69) |
Incentivazione degli investimenti in start-up innovative: per gli investimenti in start-up e PMI innovative viene prevista una detrazione di imposta pari al 30% degli importi investiti sia ai fini IRPEF (finora il 19%) sia ai fini IRES (finora il 20%). Viene inoltre elevato l’importo massimo riconosciuto per le persone fisiche, da 500mila Euro ad un milione di Euro, restando invece invariato il limite di 1,8 milioni di Euro per i soggetti IRES. Viene innalzato però anche il periodo minimo di detenzione della partecipazione a tre anni (anziché due).
L’agevolazione viene resa permanente.
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Equity Crowd-funding (comma 70) |
Finanziamento tramite equity-crowdfunding: sempre in tema di investimenti in imprese innovative la legge finanziaria ha finalmente previsto la forma dell’equity crowdfunding per le PMI. Fina ad ora in Italia le imprese start-up potevano utilizzare soltanto il “reward-crowdfunding”, che prevedeva per l’investitore un “compenso” sotto forma di fornitura privilegiata del bene da sviluppare o di un altro riconoscimento più o meno simbolico. Non era consentito invece proporre una partecipazione agli utili e/o al capitale della start-up. Con la finanziaria 2017 ciò sarà possibile (equity-crowdfunding). Attendiamo le disposizioni attuative, nella speranza che siano chiare e coordinate con le altre norme in materia.
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Esenzione fiscale dei redditi da piani risparmio individuali (commi 100-114) |
Piani di Risparmio Individuali per il sostenimento dell’economia locale: la finanziaria 2017 ha previsto un altro interessante strumento a partire dal 1° gennaio 2017, e cioè il finanziamento di imprese attraverso i suddetti PRI. In pratica un privato potrà godere di una certa esenzione dalle imposte per gli introiti finanziari derivanti dagli investimenti effettuati (non nell’ambito di attività IVA) nella cornice del PRI a favore di imprese. Il limite è di euro 30.000,00 annuali con un massimo di complessivi 150.000,00 Euro e per una durata minima di cinque anni. I PRI possono essere effettuati tramite intermediari finanziari (banche, assicurazioni, ecc.). Questi dovranno dirottare gli investimenti su più imprese (al massimo il 10% dei mezzi alla stessa impresa).
L’iniziativa sembrerebbe molto positiva, si tratterà di vedere come sarà applicata in pratica.
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Sabatini-ter (commi 52-57) |
Nuova versione della „Legge Sabatini“: l’agevolazione per PMI di cui alla legge „Sabatini-Ter“ è stata prolungata fino alla fine del 2018. Ricordiamo che si tratta di un incentivo agli investimenti sotto forma di contributo interessi nella misura del 2,75% (3,575 per gli investimenti innovativi). Per maggiori dettagli rimandiamo alla ns. circolare 50/2016. |
IRI (commi 547-548) |
Nuova imposta sul reddito d’impresa IRI al 24%: è stata finalmente introdotta una forma di tassazione che mette alla pari le varie forme di impresa. In pratica a partire dal 2017, le imprese individuali, le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.), così come le Srl trasparenti ai sensi dell’art. 116 TUIR, possono optare per la tassazione forfettaria del 24% (come l’IRES) per gli utili accantonati e non prelevati.
In pratica è stata realizzata un’idea di tassazione uniforme, indipendente dalla forma giuridica di svolgimento dell’attività (imprese in forma sia individuale, che di società di persone o di capitali). Non sono previste soglie in relazione a ricavi o capitale, ma è necessaria l’adozione della contabilità ordinaria. Non sono ammesse le imprese che optano per la tassazione per cassa (si veda più avanti). L’opzione si manifesta a posteriori, cioè chi intende adottare tale regime dal 2017 effettuerà l’opzione entro la fine di settembre 2018: l’opzione è vincolante per almeno cinque anni. La nuova forma di tassazione comporta che: - le persone fisiche e/o i soci tassano con le aliquote progressive (dal 23% al 43%) soltanto gli utili effettivamente prelevati; - nelle imprese invece l’utile fiscale, calcolato con gli usuali meccanismi, venga tassato al 24%, dopo avere però sottratto gli eventuali prelevamenti ed anticipi di utili dell’imprenditore o dei soci. La doppia tassazione viene quindi evitata sottraendo dall’utile d’impresa gli importi distribuiti, che vengono poi tassati in capo ai percipienti. Se gli utili distribuiti sono di importo superiore all’utile d’impresa, si potrà riportare la differenza negativa come “perdita” agli esercizi successivi (entro cinque esercizi però dovrà essere compensata) senza la limitazione dell’80%. Nel caso si torni alla tassazione “tradizionale” le eventuali riserve di utili tassati con l’IRI accantonate nell’impresa dovranno essere assoggettate alla tassazione IRPEF ordinaria, soltanto però nel momento della distribuzione. In detta ultima ipotesi si applica la presunzione di distribuzione in primo luogo delle riserve antecedenti al regime IRI, quindi da non tassare ulteriormente. Sarà necessario in caso di opzione, identificare le varie riserve accantonate in base alla tassazione alla quale sono state assoggettate, in modo da sapere quali riserve sono distribuibili senza versamenti di imposte e quali no. La novità è interessante, ma va valutata di caso in caso in base alle caratteristiche di soci ed imprenditori, ai loro altri redditi percepiti e gli oneri da detrarre. È poi necessario verificare se ed in quale misura sia necessario modificare patti sociali e/o statuti. Nei prossimi tempi si accenderà il dibattito in dottrina e si potranno fare valutazioni più attente. Due ultime annotazioni: l’opzione per l’IRI non ha effetti per il calcolo dei contributi INPS, che verranno determinati come finora con i criteri della trasparenza. Infine il suddetto regime di tassazione non si applica a professionisti e studi associati. |
Tassazione per cassa piccole imprese (comma 17-23) |
Principio di cassa per piccoli imprenditori in contabilità semplificata: con una modifica all’art. 66 TUIR è stato introdotto il principio di tassazione per cassa per le piccole imprese ammesse alla contabilità semplificata, salvo opzione per la tassazione per competenza (come fino ad ora). La novità riguarda quindi le imprese individuali e familiari e le società di persone con ricavi fino a 400.000 Euro per le imprese di servizi e fino a 700.000 Euro per le altre imprese. La modalità vale sia ai fini IRPEF che IRAP.
In realtà detto principio di cassa è un principio „misto“ e contempla anche delle deroghe per determinate poste, che verranno ancora determinate per competenza: ricavi da autoconsumo, proventi immobiliari (art. 90 TUIR), plus- e minusvalenze, ricavi e oneri straordinari, inoltre ammortamenti, perdite su crediti ed accantonamenti (ad es. per il TFR) ed oneri del personale. Le rimanenze finali ed iniziali non verranno più rilevate, soltanto per il primo anno di applicazione si contabilizzeranno le rimanenze iniziali, quali rimanenze finali dell’esercizio precedente. Così come non verranno considerati i ricavi e costi già rilevati per competenza negli esercizi precedenti e incassati/pagati successivamente, per non tassarli/detrarli una seconda volta. Restano comunque da chiarire ancora molti dettagli per il passaggio al nuovo regime. In generale possiamo considerare che il passaggio al nuovo regime deve essere bene meditato ed è sconsigliabile nei casi in cui i pagamenti ed incassi avvengono in maniera molto irregolare. Attenzione: le „piccole imprese“ che in base ai suddetti parametri ricadono automaticamente nel nuovo regime lo possono evitare mediante opzione per la contabilità ordinaria. |
Limite costo autovetture agenti (comma 37) |
Noleggio a lungo termine di autovetture per agenti di commercio: il limite massimo per i costi del noleggio a lungo termine di autovetture per gli agenti e rappresentanti di commercio viene innalzato ad Euro 5.164,57. Il limite invece per il costo di acquisto resta a 25.822,84 Euro. Ricordiamo che gli agenti possono detrarre l’80% dei costi di acquisto riconosciuti e di esercizio per le autovetture.
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Riduzione agevola-zione ACE (commi 550-553) |
Il vantaggio ACE viene ridotto: il tasso di rendimento nozionale applicato al patrimonio netto a partire dal 2017 è ridotto al 2.3%. Nel 2018 verrà nuovamente innalzato al 2.7%. Per il 2016 resta comunque applicabile il coefficiente del 4,75%. Contemporaneamente sono state introdotte nuove regole antiabuso.
Molto più pesanti sono gli effetti per le imprese individuali e le società di persone, per le quali il meccanismo ACE si applicherà (retroattivamente già per il 2016) soltanto sugli incrementi effettivi del patrimonio netto e non più sul valore assoluto del patrimonio netto. |
Riporti perdite (comma 549) |
Riporto perdite in presenza di ACE e deduzione limitata di interessi passivi: il riporto limitato all’80% del relativo utile fiscale dell’esercizio, vale in futuro anche per gli interessi passivi riportati e per il riporto di ACE. |
Riqualificazione alberghi (commi 4-7) |
Bonus riqualificazioni 65% alberghi: per alberghi e strutture ricettive è previsto per ilo 2017 e il 2018 un bonus/credito di imposta per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, abbattimento di barriere architettoniche e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici: il bonus è del 65% sulle spese sostenute (finora il 30%) per un ammontare massimo di 200.000 Euro. Per ottenere il suddetto bonus si deve inviare l’istanza tramite la nota procedura del „click-day“, con tutte le problematiche che ne conseguono. Per maggiori dettagli vi rinviamo alla ns. circolare n° 3/2017.
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Fondi pensione (comma 99) | Fondi pensione: dal 1° gennaio 2017 gli atti costitutivi, atti modificativi, trasformazioni, scissioni ecc. di fondi pensione sono soggetti alla all’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro. |
Cessione perdite fiscali (commi 76-80) | Cessioni di perdite fiscali nel gruppo: per le imprese di nuova costituzione, alle quali partecipano direttamente o indirettamente società quotate in borsa con una quota di almeno il 20%, è prevista la possibilità di cedere le perdite fiscali dei primi tre esercizi, con le stesse modalità di cui alla cessione in generale di crediti di imposta. Non è prevista una cessione parziale. Va da sè che, considerata la condizione necessaria della quotazione in borsa da parte della controllante, l’ambito di applicazione è piuttosto limitato. |
Assegna-zione e cessione agevolata di beni ai soci ecc. (commi 565-566) |
Prolungamento dei termini per le assegnazioni ai soci: come già preannunciato in autunno, sono stati prolungati i termini per assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni della società, scaduti lo scorso 30 settembre 2016, fino al 30 settembre 2017.
L’agevolazione si applica a immobili e beni mobili registrati (autoveicoli) non utilizzati nell’esercizio dell’attività, ma in pratica è di interesse soltanto per gli immobili. L’agevolazione consiste sotanzialmente nella tassazione agevolata di eventuali plusvalenze derivanti dall‘assegnazione/cessione (8% o 10.5%), con riduzione dell’imposta di registro al 50%, se dovuta. É prorogata anche la possibilità di trasformare la società di capitali e/o di persone in società semplice. Una tale trasformazione, in quanto possibile, ha il vantaggio che in caso di una successiva cessione non decorre nuovamente il termine speculativo di cinque anni. Per maggiori dettagli vi rinviamo alla ns. circolare 45/2016.
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Privatizza-zione di beni per imprese individuali (commi 565-566 |
Privatizzazioni per imprenditori individuali: anche la possibilità di privatizzare beni aziendali detenuti al 31 ottobre 2016, è stata prorogata fino al 31 maggio 2017. Anche in questo caso si paga un’imposta sostitutiva dell’8% da versare in due rate nel 2017 e nel 2018.
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Rivalutazione die beni d’impresa (commi 556-564) |
Rivalutazione dei beni di impresa: anche questa possibilità è viene riproposta, alle stesse condizioni dell’anno scorso (legge di stabilità 2016). Ciò significa che solo in sporadici casi avrà una convenienza, considerate le aliquote – 12% per i beni non ammortizzabili e 16% per i beni ammortizzabili – e i termini a decorrere dai quali la rivalutazione avrà effetto ai fini fiscali. Si tenga inoltre conto che per le società di capitali, ma non solo per queste, l’aliquota di imposta è scesa nel frattempo al 24%.
Deve trattarsi di beni già presenti al 31.12.2015. Il riconoscimento fiscale della rivalutazione sarà efficace dal 2019 per gli ammortamenti e dal 2020 per le plusvalenze. Vi rimandiamo alle ns. precedenti circolari – in particolare in relazione alla legge finanziaria 2016 per maggiori dettagli. |
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Josef Vieider
scarica la circolare C-05-09.01.2017 - Legge di stabilita 2017 - imprese - lavoratori autonomi
scarica l'allegato C-05 Allegato Iper-ammortamento