Legge di stabilità per il 2016 – novità nell´ambito dell´IVA

Legge di stabilità per il 2016 – novità nell´ambito dell´IVA

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015) contiene anche numerose novità riguardo all´imposta sul valore aggiunto. Come già precisato nelle precedente circolari, la legge è composta da un unico articolo; i riferimenti normativi all´interno della circolare riguardano quindi i singoli commi. Di seguito riportiamo le novità IVA:

 

Emissione di note di credito (commi 126-127) Completamente riscritto l´articolo 26 del Dpr 633/1972 “Variazioni dell´imponibile o dell´imposta”:

Innanzitutto il cedente o prestatore può sempre emettere una nota di credito nell´ipotesi di mancato pagamento, in seguito a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

-          nell´ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale giudiziario di pignoramento risulti che presso il terzo non vi sono beni o crediti da pignorare;

-          nell´ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignora-mento risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l´impossibilità di acces-so al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

-          nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignora-to sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La novità trova immediata applicazione e dovrebbe risolvere le tante incertezze in materia di note di variazione in caso di perdite su crediti.

Nota bene: La novità dovrebbe permettere che in caso di perdite su crediti, in pre-senza dei suddetti casi, si possa per lo meno portare immediatamente in detrazione l´IVA non incassata.

 

È stata ridefinita anche l´emissione di note di credito in presenza di contratti a esecuzione continuata e/o periodica: Nell´ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento del cessionario o committente, la nuova disposizione prevede che l´emissione della nota di variazione in diminuzione si applichi per le cessioni o prestazioni per cui l´inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale. An-che questa novità è già a regime.

Ai sensi del nuovo art. 26 co. 10, del DPR 633/72, è concessa la facoltà di emettere nota di variazione IVA in diminuzione, per le fattispecie previste a norma di legge, anche da parte dei cessionari o committenti per le operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge. Anche questo regolamento é in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e faciliterà in particolare gli scambi con imprese di paesi esteri, nei quali questa prassi è ormai consolidata.

Attenzione: in Italia, l´emissione di una nota di credito da parte del cessionario o committente resta circoscritta alle sole operazioni in reverse charge. L´emissione di una nota di credito con IVA continua quindi a non essere consentita.

 

 

IVA e procedure concorsuali

Le maggiori novità in materia di IVA previste dalla bozza della legge di stabilità avrebbero dovuto riguardare le procedure concorsuali. Come noto, la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell´art. 26 legge IVA può essere emessa soltanto a procedura conclusa; ergo, successivamente all´omologa del piano di riparto.

Il fatto che tali procedure si protraggono per diversi anni (se non decenni!), comporta che i contribuenti debbano farsi prefinanziare l´IVA. Nella bozza iniziale della legge di stabilità era previsto che a partire dal 2016 la nota di variazione, cioè la nota di credito per l´IVA, potesse essere emessa immediatamente in sede di dichiarazione di fallimento o apertura della procedura concorsuale. Purtroppo tale soluzione, che rappresenta lo standard negli altri stati europei, è stata rimandata al 2017 per questioni di gettito. Peccato!

   

 

 

Editoria digitale

(comma 637)

 

Già a partire dall´anno scorso i libri in formato digitale beneficiavano dell´aliquota IVA ridotta del 4%, in modo da parificarli alla carta stampata. Con la legge di stabilità 2016 l´aliquota del 4% viene estesa alla generalità delle pubblicazioni online. L´agevolazione si applica a giornali e notiziari quotidiani, periodici e simili (identificati da codice ISBN).

La novità riguarda le cessioni a partire dal 1° gennaio 2016. Per dovere di cronaca va segnalato che la nuova agevolazione può essere in contrasto con la direttiva comunitaria sull´IVA e che potrebbero quindi essere sollevate delle irregolarità da parte del Consiglio UE.

 

 

Le aliquote IVA restano invariate (comma 6)

Un´altra buona notizia: Le disposizioni secondo le quali in caso di sforamento di determinati parametri di debito pubblico, le aliquote IVA del 10% e del 22% possano essere innalzate, sono state sospese per il 2016. Le aliquote agevolate del 4% e del 10%, nonché l´aliquota ordinaria del 22% restano momentaneamente inalterate, per lo meno fino alla fine dell´anno corrente.

Va però anche ricordato che la bozza della legge di stabilità di ottobre 2015 prevedeva una riduzione dell´IVA sui pellets di legno dal 22% al 10%. Tale riduzione non ha purtroppo trovato spazio nella legge di stabilità.

 

 

Ampliamento del reverse charge (comma 128)

L’inversione contabile (reverse charge) viene estesa anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e renda il servizio in regime di split payment. La norma ha dunque la finalità di ridurre l´eccedenza di IVA a credito per tali consorzi. L´efficacia di tale norma é però subordinata all´ottenimento di una misura di deroga da parte del Consiglio UE; vi informeremo appena l´agevolazione diventa applicabile.
   
 

Nuova aliquota IVA per le cooperative sociali (commi 960 – 963)

La legge di stabilità riserva alle cooperative sociali una nuova aliquota IVA del 5%. Questa è applicabile soprattutto alle prestazioni di carattere socio-sanitario, educativo e assistenziale rese da tali soggetti a beneficio di soggetti svantaggiati, non toccando quindi di regola le transazioni di imprese e professionisti. Fino ad oggi, le prestazioni coinvolte erano assoggettate all´aliquota agevolata del 4%.

Il fatto che la disposizione precedente fosse riferita alla generalità delle cooperative e non solo alle cooperative sociali fa sì che per le cooperative “non sociali” l’aliquota IVA applicabile passi dal 4% al 22%. Parimenti, per le cooperative “non sociali” resta salva la possibilità di adottare il regime di esenzione per le prestazioni rientranti sotto il profilo oggettivo, nella disciplina di cui all’art. 10 co. 1 del DPR 633/72. Per le cooperative sociali l´opzione per l´esenzione tra l´altro non è più possibile con l´entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Le novità riguardano le cessioni a partire dal 1° gennaio 2016.

 

 

Percentuali di compensazione per i prodotti agricoli (comma 908)

La legge di stabilità 2016 prevede la possibilità, per i Ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole, di adottare, entro il 31.1.2016, un provvedimento che disponga l’aumento delle percentuali di compensazione dell’IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, applicabili alle cessioni di prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi della specie bovina e suina. In particolare, potrà essere innalzata la percentuale di detrazione dell´IVA dall’8,8% al 10% per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario (latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati), dal 7% al 7,7% per gli animali vivi della specie bovina e dal 7,3% all’8% per gli animali vivi della specie suina. Considerato che le percentuali di compensazione servono a scorporare l´IVA dal prezzo di acquisto, il loro innalzamento porta di fatto ad una riduzione dei prezzi di acquisto per i soggetti IVA.

In tema di agricoltura: l´abolizione del regime di esonero per gli imprenditori agricoli con volume di affari inferiore a 7.000 euro, previsto dalla bozza della legge di stabilità, non è stata confermato nella versione definitiva.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scaricare la circolare C-06-12.01.2016 legge stabilita IVA