Legge di Stabilità per il 2016 – ulteriori novità
La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208 del 28 dicembre 2015) contiene anche numerose novità che non riguardano esplicitamente le imprese e i liberi professionisti, gli immobili e il settore edile ovvero l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Di seguito proponiamo una panoramica delle novità della Legge di Stabilità :
Riduzione delle sanzioni amministrative (comma 133) | Buone notizie: riduzione considerevole delle sanzioni amministrative già dal 1° gennaio 2016; lo prevede l’art. 1, comma 133, della legge di Stabilità 2016, che anticipa di un anno le modifiche apportate all’impianto sanzionatorio amministra-tivo del D.Lgs. n. 158/2015, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017. Le novità in ambito sanzionatorio riguardano tra l’altro la riduzione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni concernenti l’applicazione del meccanismo del reverse charge, il dimezzamento delle sanzioni per il ravvedimento entro 90 giorni e le sanzioni per errata imputazione temporale dei costi e dei ricavi. In base a queste modifiche normative il Ravvedimento ope-roso viene applicato con una sanzione ridotta della metà (da 30% al 15%) per ver-samenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. Oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi legali, che dal 1° gennaio 2016 sono pari allo 0,2%.
Le sanzioni vengono così rimodulate: Entro: - 14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,10% giornaliero (=1/15 di 1/10 della sanzione minima); - 30 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta 1,5% (1/10 della sanzione minima); - 90 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta 1,67% (1/9 della sanzione minima); In applicazione del principio del favor rei, tali modifiche trovano applicazione anche con riferimento a violazioni commesse prima della loro entrata in vigore (1° gennaio 2016), permettendo così al contribuente di poter beneficiare delle sanzio-ni ridotte. Ad esempio, il versamento in ritardo dell’IVA dovuta per il mese di ot-tobre 2015 (scadenza il 16 novembre 2015, ritardo superiore ai 30 giorni) sconta una sanzione pari all’1,67%.
Cambia il sistema sanzionatorio del reverse charge, che si contraddistingue per la misura fissa delle sanzioni. Il legislatore ha introdotto un meccanismo di sanzioni fisse in luogo di quelle proporzionali. Occorre altresì evidenziare l’inclusione nel nuovo regime applicabile delle operazioni intracomunitarie. Le nuove sanzioni sono le seguenti: - la sanzione fissa varia da un minimo di 500 Euro a un massimo di 20.000 Euro, quando il committente registri la fattura ma non la integra con l’IVA. Alla luce dell'esperienza acquisita, possiamo sostenere che l’Agenzia delle Entrate applica sempre la sanzione minima con possibilità per il committente di fare ricorso al ravvedimento operoso; - se la fattura non viene annotata in contabilità si applica la sanzione in mi-sura proporzionale dal 5 al 10 % dell'imponibile con un minimo di 1.000 Euro. - trovano applicazione le medesime sanzioni di cui al punto precedente, quando il cedente/prestatore non adempie al proprio obbligo di fatturazio-ne entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o emette fattura irregolare ed il cessionario/committente nei 30 giorni successivi allo spira-re dei 4 mesi non regolarizza la fattispecie adempiendo al proprio obbligo di reverse charge. Bisogna riconoscere che le novità sopracitate hanno revisionato il sistema sanzio-natorio italiano, eliminando le sanzioni amministrative pesanti e raggiungendo così da un punto di vista sanzionatorio gli standard europei. |
Premi
di produttività (commi 182-191) |
È “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività:
• su un importo massimo complessivo lordo di Euro 2.500; • con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 50.000. A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. |
Innalzamento limite all’uso del contante (commi 902-903)
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A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato,
in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro. Resta tuttora vigente la possibilità di ac-cettare denaro contante fino all’importo massimo di 14.999,99 euro per i commer-cianti al minuto e le agenzie di viaggio e turismo che vendono prodotti o erogano prestazioni di servizi a cittadini extracomunitari ma a patto che presentino una comunicazione telematica preventiva all’Agenzia delle Entrate, che identifichino il cliente e che versino il denaro contante su un apposito conto corrente intestato al commerciante. La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre abrogato l’articolo 12, comma 1.1 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale, i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative dovevano essere corrisposti obbligatoriamente in forme e modalità che ne escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità. In pratica, i pagamenti dei canoni di locazione abitativa potranno essere nuovamente effet-tuati con utilizzo di denaro contante, rispettando l’attuale soglia di €. 2.999,99. La legge di Stabilità 2016 ha inoltre abrogato il divieto di usare contante nella filiera del trasporto merci. Attenzione: L’aumento del limite di utilizzo del denaro contante da € 1.000 a € 3.000 pone la delicata questione in merito alla possibile applicazione del favor rei, ossia della disciplina più favorevole rispetto a quella in vigore al 31.12.2015. La dottrina prevalente in materia di sanzioni amministrative conferma l’applicazione della norma vigente al momento in cui è stata commessa l’infrazione, escludendo quindi il principio del favor rei. |
Estensione dei pagamenti elettronici (commi 900 e 901) | Il comma 900 dell’art.1 introduce l’obbligo, da parte di professionisti e commer-cianti, di accettare pagamenti mediante carte di credito e di debito a prescindere dall’importo, ancorché tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (ad esempio la mancanza dell’allacciamento alla rete telefo-nica). Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle moda- lità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.
Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle “aree blu”. |
Pagamenti Pubblica Amministrazione
(comma 904) |
Al contrario per le Pubbliche Amministrazioni è stato confermato l’obbligo di pa-gare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici. |
Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 887 e 888) |
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di pro-prietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, so-cietà semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere: • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; • al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unifica-ta” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualifi-cate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate). Il valore indicato dal peri-to costituisce valore minimo al quale fare riferimento ai fini dell’imposta sostitutiva. Come risaputo, dal 1° gennaio 2016 la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione dei terreni o delle partecipazioni. |
Detrazioni per i pensionati (comma 290) | Dal 1° gennaio 2016 le detrazioni Irpef per i redditi di pensione inferiori a 15.000 Euro sono aumentate. Le detrazioni variano a seconda dell'età del pensionato (soglia di 75 anni).
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Canone RAI (commi 152 e 164) | Sono state modificate alcune disposizioni nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI prevedendo in particolare che, a decorre dall’1.1.2016:
- il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a Euro 100 (anziché Euro 113,5) per il 2016; - il pagamento del canone avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica. Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute; è demandato ad un apposito Decreto Ministeriale la definizione delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone. |
Oneri detraibili (commi 954 e 955) | È confermata la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, “a partire dall’anno d’imposta 2015”, le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad Euro 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno. Rispetto all’attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla “morte di persone” non richiedendo più che tra il dece-duto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela.
Come noto, l’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di “corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”. Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile “a partire dall’anno d’imposta 2015”: - è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali; - relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l’importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna facoltà universitaria. |
Credito d’imposta sistemi di videosorveglianza (comma 982) | In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per l’installazione di sistemi di vi-deosorveglianza digitale / allarme. È demandata ad un apposito DM la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame. |
Borse di studio (comma 50 e 52) | La Legge di Stabilità 2016 dispone l’esenzione Irpef delle borse di studio corri-sposte nel corso del cosiddetto “programma Erasmus” e per quelle erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Attenzione: la agevolazione è retroattiva e si ap-plica agli esercizi non ancora prescritti. Vani i rilievi effettuati nel 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate locale. |
Nuovi termini per l’accertamento (commi 130 e 132) | In sede di approvazione della Legge di Stabilità sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio come segue:
• entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto); • entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione. Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazio-ni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale. Le novità sopra accenna-te sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successi. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini. |
Rimpatrio dei “cervelli” (Art. 259) | Come già comunicatovi con la nostra circolare n. 46/2015, dal 1° gennaio 2016 vengono ridotti gli incentivi a favore del c.d. rientro dei cervelli in Italia. Innanzi-tutto vale la pena precisare che i soggetti rientrati in Italia nel 2015 possono appli-care l’agevolazione in vigore prima della riduzione e possono fruire di tale agevo-lazione fino alla fine del 2017. In alternativa è possibile applicare le nuove dispo-sizioni.
Per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia a partire dal 1° gen-naio 2016 si applicano le seguenti novità: - l’agevolazione riguarda dal 2016 solo lavoratori subordinati (finora valeva anche per i lavoratori autonomi); - non sono previste limitazioni di età (finora l’agevolazione valeva per i contribuenti nati a partire dal 1° gennaio 1969); - è richiesto che i lavoratori rimpatriati non siano stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti; fino ad ora era sufficiente la residenza all’estero per almeno due anni; - l’agevolazione è stata notevolmente ridimensionata: attualmente è imponi-bile solo il 30% (uomini) e 20% (donne) del reddito, mentre per i contri-buenti rimpatriati a partire dal 2016 sarà imponibile per entrambi i sessi il 70% del reddito; - l’agevolazione è riconosciuta per cinque anni e non più solo per tre come fino al 31/12/2015; - infine ulteriore condizione necessaria è che il lavoratore rimpatriato resti in Italia per almeno due anni. Nota bene: I vantaggi della novità sono rappresentati dal venir meno del limite di età e della maggior durata del periodo agevolato. |
Sostegno associazioni culturali (comma 985) | In sede di approvazione è prevista la possibilità per il 2016, con riferimento al 2015, di destinare il 2‰ dell’IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in uno specifico elenco. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame. |
I “non residenti Schumacker” (comma 954) | L’IRPEF per i c.d. “non residenti Schumacker”, si determina applicando le regole generali (senza le limitazioni generalmente previste per i soggetti non residenti per la fruizione di deduzioni e detrazioni) ossia per i soggetti che:
• risiedono in uno Stato UE / SEE con un adeguato scambio di informazioni; • hanno prodotto in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito complessivamente prodotto; • non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. In sede di approvazione, con la modifica del citato comma 3-bis, è ora disposto che tale disposizione trova applicazione “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano”. Non è quindi più richiesta la residenza in uno Stato UE / SEE. |
Bonus demolizione Caravan (commi 85 e 86) | Per la sostituzione, in seguito a demolizione, di caravan euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, di classi non inferiori ad euro 5 della medesima tipologia, è riconosciuto un credito fino a un massimo di 8.000 Euro per ciascun veicolo acquistato. Il contri-buto sarà anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed al rivenditore rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Gli incentivi si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l’acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017. |
Gestione separata INPS (comma 203) | L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale per il 2016 è confermata al 27,72%.
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Art Bonus (commi 318 e 319) | Per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano ero-gazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art – Bonus”) spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. |
La legge di stabilitá 2016 contiene inoltre numeroso novità in materia di lavoro e previdenza sociale; tematiche che verranno sicuramente affrontate dal Vostro Consulente del Lavoro. Sono inoltre stati modificati i requisiti/criteri d’accesso al 730 precompilato, ma di questo Vi informeremo con una apposita circolare.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica la circolare C-07-13.01.2016 Finanziaria 2016 - ulteriori novita