Legge di stabilita per il 2017 – Novità in ambito IVA
Come noto il 1° gennaio 2017 entra in vigore la nuova legge di stabilità del 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016 n. 297 (L. 232 del 11 Dicembre 2016). La presente circolare intende quindi informarVi su tutte le novità contenute in ambito IVA nella suddetta legge. A tal proposito ricordiamo però che le principali novità per ciò che concerne l’IVA erano già state previste dal collegato alla finanziaria, Legge n. 225/2016 (la quale convertiva in Legge il Decreto Legge n. 193/2016) e da noi segnalate nella circolare 46/2016. Qui in breve le variazioni in oggetto contenute nel collegato alla finanziaria:
- Introduzione dello spesometro trimestrale;
- Introduzione dell’invio trimestrale liquidazioni IVA;
- Abolizione degli elenchi Intra-Acquisti per comunicare gli acquisti di beni e servizi in ambito UE;
- Soppressione della comunicazione “black list”;
- Elevazione del limite di Euro 15.000 per il rimborso dei crediti IVA senza prestazione di garanzia o apposizione del visto di conformità ad a Euro 30.000, richiesto tramite dichiarazione annuale IVA o nei modelli IVA trimestrali;
- Posticipazione del termine per la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro la fine di aprile (a partire dal periodo d’imposta 2017).
Con la Legge di Stabilità invece vengono introdotte ulteriori modifiche per il 2017 le quali riguardano nel dettaglio:
Introduzione del “Gruppo IVA” (commi 24-31) |
Gruppi Iva: accanto all’attuale istituto dell’IVA di Gruppo, il quale permette la compensazione di debiti e crediti Iva tra le società del gruppo, la legge di stabilità introduce, seguendo sostanzialmente lo schema tedesco, il concetto del Gruppo IVA, contraddistinto dal fatto che l’entità “Gruppo” agisce in veste di unico soggetto passivo IVA dotato di un'unica Partita Iva. Possono partecipare al Gruppo IVA soltanto i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che a partire dal 1° luglio dell’anno d’imposta precedente, soddisfano precisi vincoli di controllo finanziario, economico e organizzativo.
Il vincolo finanziario viene definito ai sensi dell’art. 2359 del CC. L’opzione per la costituzione del gruppo comporta che sia operazioni attive che operazioni passive interne al gruppo non rilevino ai fini IVA, con la conseguenza che queste non debbano essere fatturate. Inoltre, dichiarazione annuale e altre comunicazione dovranno essere presentate solamente dal soggetto passivo “Gruppo IVA”. Tuttavia il nuovo regime è soggetto all’approvazione da parte dell‘UE, ed conseguentemente entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2018. Ciononostante l’accesso al regime dal 2018 implica probabilmente che i vincoli di controllo finanziario, economico e organizzativo debbano essere soddisfatti già a partire dal 1° luglio 2017. Inoltre è da tenere presente che il regime non prevede la possibilita di un opzione “parziale” solo su alcune società del gruppo ma deve essere esercitata univocamente per tutte le società secondo il principio „all-in, all-out“ e quindi per tutti o per nessuno e vincola il gruppo per 3 anni. Non appena verranno diffuse le disposizioni attuative seguiranno ulteriori dettagli per chiarire tutti gli aspetti del regime in oggetto.
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Iva di gruppo (commi 24-31) |
Novità in materia di IVA di gruppo: Contemporaneamente sono previste semplificazioni e novità nell’ambito dell’IVA di gruppo:
- L’opzione di adesione al gruppo dovrà essere esercitata dalla controllante in sede di dichiarazione IVA inerente al periodo d’imposta a partire dal quale la controllata dovrà aderire all’IVA di gruppo. In altre parole: se si desidera optare per la tassazione IVA di gruppo a partire dal 2017, l’opzione dovrà essere esercitata dalla controllante al più tardi entro il mese di aprile 2018 per tramite della dichiarazione IVA 2018 per l’anno 2017. Inoltre, non è più richiesto che il requisito del controllo sussista per l’intero arco dell’anno d’imposta precedente ma basterà la sussistenza a partire dal 1° luglio. La modifica permette quindi il passaggio alla tassazione di gruppo già a partire dal 2017, qualora il requisito di controllo fosse stato soddisfatto entro il 1 ° luglio del 2016. A tal proposito anche se la legge risulta essere tutt'altro che chiara, gran parte della stampa specializzata ritiene che le modifiche apportate al regime dell’IVA in oggetto, come detto poc’anzi possano essere applicate già a partire dal 2017 (contrariamente a quanto previsto per il Gruppo IVA a partire dal 2018). In quest’ottica si auspicano dei tempestivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto in base alle disposizioni precendenti, l'opzione per la tassazione di gruppo dovrebbe essere effettuata al più tardi entro 16 febbraio 2017.
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Variazione delle aliquote compensative (commi 33-35, 45) |
La legge di stabilità prevede un lieve aumento delle aliquote compensative del settore agricolo per cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Sarà un D.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2017, a determinare retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2017 le aliquote compensative applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, innalzandole, rispetto alle previste del 7,65% per i bovini e 7,95% per i suini, nel limite massimo rispettivamente del 7,7% e dell’8%. Si segnala inoltre la soppressione del regime di esenzione del trasporto urbano di persone tramite servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare ai quali dal 1° gennaio 2017 verrà appiccata l’aliquota del 5%. |
IVA procedure concorsuali (comma 567) |
IVA e procedure concorsuali : una modifica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2016 (L. n. 208/2015) prevedeva la possibilità di effettuare la nota di accredito e conseguentemente il recupero dell’IVA già in sede di apertura una procedura concorsuale e questo a partire dal 1° gennaio 2017 (contrariamente a quanto previsto prima ovvero alla chiusura). Tale novità avrebbe allineato l’Italia allo standard normativo in vigore in vari paesi europei. La modifica in oggetto è stata però soppressa dalla nuova legge di stabilità e pertanto la normativa rimane sostanzialmente invariata. Ne consegue che l’IVA potrà essere recuperata tramite emissione di una nota di accredito solamente dopo l’omologazione definitiva del piano di riparto finale della procedura concorsuale. Nota bene: L’operatività della disposizione legittimante la variazione in diminuzione in presenza di procedure concorsuali è condizionata all’insinuazione al passivo del fallimento; Nella prassi tale istanza viene spesso omessa per motivi di convenienza, il che comporta implicitamente la rinuncia definitiva al recupero dell’IVA.
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Aliquote IVA (commi 631-632) |
È confermato il differimento dell’aumento dell’aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all’1.1.2018. Pertanto rimangono valide le aliquote Iva del 4%, 10 % e 22% rimangono invariate per il 2017. |
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e documentazione.
Cordiali saluti,
Josef Vieider
scarica la circolare C-07-10.01.2017 - Legge di stabilita 2017 - IVA