Legge di stabilità per il 2017 – Novità nel settore dell’edilizia e per gli immobili

Legge di stabilità per il 2017 – Novità nel settore dell’edilizia e per gli immobili

Con la presente circolare diamo conto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2017 (L. 232/2016) con riferimento agli immobili, ai terreni ed al settore dell’edilizia in genere. Tali novità sono contenute in vari commi dell’art. 1 della L. 232/2016 ed entrano in vigore in genere a partire dal 1° gennaio 2017.

 

 

Proroga al 31.12.2017 delle detrazioni 50% e 65% (commi 1 e 2)

Proroga al 31 dicembre 2017 delle detrazioni IRPEF del 50% e 65%: le detrazioni IRPEF del 50% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo e quelle IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica rimangono pressoché invariate fino alla fine del 2017 compresi i limiti agli importi di spesa massima ammessa. È prorogata alla fine del 2017 anche la detrazione IRPEF del 50% sul 25% del prezzo di acquisto di immobili abitativi (limite massimo della spesa detraibile rimane di Euro 48.000) acquistati dall’impresa che li ha ristrutturati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. La detrazione del 65% per spese di riqualificazione energetica resta valida anche per le imprese.

 

 

Riqualifi-cazione energetica su parti comuni

degli edifici condomi-niali

(commi 1 e 2)

 

Riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali: la detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali è stata prorogata di 5 anni estendendola alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 ed incrementandola:

-          dal 65% al 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e

-          dal 65% al 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.

Al fine di provare il sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l’asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio. L’ENEA è incaricata di effettuare controlli, anche a campione, su dette attestazioni. In caso di errore è responsabile anche il professionista certificatore.

La detrazione in oggetto è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore ad Euro 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio condominiale. Non ancora è chiaro se questo nuovo limite vale in genere per tutti gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o solo per quegli interventi per cui è stata riconosciuta la percentuale di detraibilità maggiorata. Non è chiaro nemmeno se questo limite di spesa è cumulabile con quello previsto per gli altri interventi di riqualificazione energetica. Non esiteremo ad informarvi non appena saranno pubblicate precisazioni in merito.

Le agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali illustrate nel presente paragrafo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 

 

Cessione del credito d’imposta da risana-mento

(comma 2)

 

Cessione del credito d’imposta: dal 2017 sarà possibile cedere il credito d’imposta IRPEF derivante da risanamenti energetici su parti comuni di edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (è esclusa quindi la possibilità di cedere tale credito a banche o intermediari finanziari).

Le modalità di cessione del credito saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 1° marzo 2017.

 

 

Zone sismiche (commi 1 e 2)

 

Regime particolare per le zone sismiche: limitatamente agli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo con limite di spesa fino ad Euro 96.000 è stata estesa da subito fino al 31 dicembre 2021, invece che al 2017, e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo invece che 10. Per queste zone sono state previste ulteriori agevolazioni fiscali che in questa sede non vengono approfondite. Per avere informazioni più dettagliate sul tema metteteVi in contatto con il nostro ufficio.

 

 

Bonus mobili ed elettrodo-mestici

(comma 2)

 

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili): è stata prorogata anche la detrazione IRPEF del 50% sul costo di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti almeno nella categoria energetica A+ (A per i forni) che costituiscono arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione. La spesa massima ammessa è di Euro 10.000. Rispetto al passato sono state introdotte due rilevanti limitazioni:

-          la proroga al 31 dicembre 2017 vale solo per le unità immobiliari abitative per cui i lavori di risanamento sono iniziati dopo il 1° gennaio 2016;

-          al fine del calcolo del limite di Euro 10.000 devono essere considerate anche le eventuali spese per elettrodomestici e mobili sostenute nel 2016 per la medesima unità immobiliare.

Si precisa che il bonus mobili spetta indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio ed indipendentemente dall’effettivo pagamento degli stessi.

 

 

Giovani coppie e mobili

Non è stata prorogata la detrazione IRPEF del 50% fino ad una spesa massima di Euro 16.000 sull’acquisto di mobili per la propria abitazione da parte di giovani coppie.

 

 

 

Detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di abitazioni

Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA sull’acquisto di immobili abitativi da imprese costruttrici: tale norma agevolativa non è stata prorogata ed è così decaduta il 31 dicembre 2016.

Si ricorda che, per limitare la disparità di tassazione sull’acquisto di immobili acquistati da parte delle persone fisiche assoggettato ad imposta di registro (2% ovvero 9% sul valore catastale) o ad IVA (4% ovvero 10% del prezzo di acquisto), la Legge di Stabilità per il 2016 aveva previsto la possibilità di detrarre dall’IRPEF in 10 rate annuali il 50% dell’IVA pagata all’acquisto di immobili abitativi nuovi o completamente risanati di categoria energetica A o B acquistati dall’impresa costruttrice.

È stata depositata in Senato una richiesta di proroga della suddetta misura agevolativa, ma ad oggi non c’è stata alcuna reazione. Ci si augura che, in sede di ratifica del Decreto di fine anno, venga inserita questa modifica.

Avvertenza: si consiglia di attendere l’evoluzione della vicenda delle prossime settimane.

 

 

Trasferi-menti immobilia-

ri nell’am-bito delle vendite giudiziarie (comma 32)

Immobili e vendite giudiziarie: il trasferimento agevolato di immobili all’interno di vendite giudiziarie (DL 18/2016) è stato prorogato fino al 30 giugno 2017 e consiste nel computo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (Euro 200) invece che proporzionale a condizione che gli immobili così acquistati vengano ceduti entro cinque anni (non più entro 2 anni). Se l’immobile per cui si è usufruito dell’agevolazione non viene trasferito entro tale termine, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura ordinaria e sulla differenza tra versato e dovuto è calcolata una sanzione del 30% oltre agli interessi.
 

Agricoltori (commi 44 e 344-345)

Abolizione IRPEF coltivatori diretti e IAP: i redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF per i periodi di imposta dal 2017 al 2019.

Inoltre i giovani coltivatori diretti e IAP (sotto i 40 anni) iscritti nella previdenza agricola a partire dal 1° gennaio 2017 sono esonerati dal versamento dei contributi IVS per i primi 3 anni.

 

 

Fondi rustici nei territori montani (comma 47)

Fondi rustici in territori montani: con il ripristinato dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 9, DPR n. 601/73, a partire dal 1° gennaio 2017 i trasferimenti di fondi rustici in territori montani finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina scontano le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (Euro 200) mentre sono esentati dall’imposta catastale.

Si ricorda che tutto l’Alto Adige è considerato territorio montano.

 

 

Versamen-to ritenute del 4% operate dai condomini

(comma 36)

Novità per gli amministratori condominiali: fin dal 2007 i condomìni sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte del 4% sui corrispettivi relativi a contratti di servizio ed appalti stipulati con imprese. L’imposta è tuttora dovuta ma, a partire dal 2017, se l’importo dovuto non raggiunge Euro 500 il versamento può essere cumulato e versato al raggiungimento di tale limite ed in ogni caso entro il 30 giugno ed il 20 dicembre dell’anno di riferimento. A tal proposito vale la pena ricordare che la ritenuta alla fonte del 4% non è applicabile ai corrispettivi relativi agli interventi per cui sono previste le detrazioni d’imposta del 50% e 65%: in tali casi la banca opera una ritenuta dell’8%.

È stato inoltre previsto che i pagamenti relativi a contratti di appalto stipulati dai condomini devono essere in ogni caso effettuati tramite conti correnti bancari o postali intestati al condominio o con altre modalità di pagamento trasparenti; queste saranno definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposito decreto. Il mancato rispetto di tali regole è punito con sanzioni amministrative che vanno da Euro 250 ad Euro 2.000.

 

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-06-10.01.2017 - Legge di stabilita 2017 - settore immobiliare