Legge Europea 2017 – novità in ambito IVA

Legge Europea 2017 – novità in ambito IVA

La cosiddetta „Legge Europea“ per il 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 277 del 27 novembre 2017 ed entra in vigore il 12 dicembre. Tra le numerose novità vi ricordiamo di seguito quelle in ambito IVA più rilevanti.

 

  1. Rimborso forfettario dei costi per le garanzie per rimborsi IVA dal 2018

Ricordiamo che la prassi tutta italiana di chiedere una fidejussione per concedere il rimborso dell’IVA a credito è stata in passato spesso criticata da parte dell’Unione Europea. Soltanto dal 2015 è possibile evitare la prestazione della garanzia a determinate condizioni (per i contribuenti “virtuosi”) e previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista a ciò abilitato.

Per i soggetti “a rischio” invece, per i quali sussistono determinate situazioni, la garanzia è d’obbligo. La buona notizia è che a partire dal 2018 per tutti i soggetti obbligati a richiedere costose fidejussioni bancarie per ottenere i rimborsi IVA è previsto un ristoro forfettario pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa. Si tratta di un ristoro parziale ma è pur sempre un riconoscimento. Il ristoro dovrebbe avvenire alla scadenza dei termini per gli avvisi di accertamento dell’anno relativo al rimborso.

 

 

Attenzione: il nostro studio è riuscito in alcuni casi, previa presentazione di ricorso tributario, ad ottenere un rimborso degli oneri relativi alle fidejussioni bancarie prestate su richieste di rimborso IVA, basandosi sui principi dello statuto del contribuente. Alcune decisioni sono passate in giudicato e l’Ufficio ha anche rimborsato i relativi oneri. Se vi trovate in una situazione analoga relativa a rimborsi richiesti negli ultimi anni – semprechè non fossero legati ad accertamenti in corso – si può valutare l’opportunità di presentare una istanza di rimborso. Tra l’altro dovrebbe valere il termine decadenziale di dieci anni.

 

  1. Restituzione IVA non dovuta

È stato introdotto il nuovo art. 30-ter nella legge IVA (DPR 633/72) che prevede una specifica disposizione in materia di rimborso di IVA non dovuta. In pratica si potrà presentare apposita istanza di rimborso del tributo non dovuto entro due anni dal sorgere del diritto alla restituzione oppure, se precedente, dalla data del versamento. In caso di un’applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione/prestazione, accertata in via definitiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente/prestatore entro due anni dalla restituzione all’acquirente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

 

  1. Esportazioni indirette per scopi umanitari

La regola generale prevede che in caso di esportazione di un bene con ritiro del bene da parte del cliente o per suo nome e conto, il bene stesso deve uscire dal territorio italiano entro 90 giorni, altrimenti l’operazione perde la non imponibilità (art.8, comma 1 lett. B della legge IVA, cosiddetta esportazione indiretta).

Per i casi di esportazione di beni a fini umanitari a favore di organizzazioni ed enti compresi nell’elenco di cui all’art.26, comma 3 della legge 125/2014 (ONG ecc.), tale termine è aumentato a 180 giorni. Decorsi i 180 giorni il fornitore ha 30 giorni di tempo per addebitare l’IVA, altrimenti rischia sanzioni del 50% dell’imposta.

 

Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-47-12.12.2017 Legge Europea 2017 - novita in ambito IVA