La Legge Finanziaria 2018 (legge 205 del 27 dicembre 2017) è stata pubblicata sulla G.U. n° 302 del 29 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Di seguito le novità più rilevanti escludendo quelle specifiche riguardanti imprese, professionisti, IVA e immobili, già trattate con circolari separate.
Scadenze dichiarazioni dei redditi (commi 932- 934)
È stato rivisto, in modo favorevole ai contribuenti, il calendario degli adempimenti fiscali:
- Il modello 730, sia precompilato che ordinario, deve essere presentato entro il 23 luglio. In caso di presentazione diretta dal sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7 luglio;
- l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo trimestre è fissato al 30 settembre.
- Il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) è stato fissato al 31 ottobre.
- Anche la dichiarazione dei redditi (modello redditi) e la dichiarazione IRAP devono essere presentate entro il 31 ottobre.
- Per le certificazioni uniche sono state fissate le seguenti scadenze: quelle relative ai redditi dichiarati nel modello 730 devono essere trasmesse dal sostituto d’imposta entro il 7 marzo e consegnate al dipendente entro il 31 marzo. Le certificazioni uniche relative ad altri redditi possono essere presentate entro il 31 ottobre.
Tassazione dividendi e plusvalenze da investimenti (commi 999 - 1006)
Per quanto riguarda le persone fisiche i dividendi incassati e le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. Le novità riguardano anche le associazioni in
partecipazione con apporto non solo di lavoro. Il provvedimento è una semplificazione che però comporta un incremento del carico fiscale. Non ci sono variazioni della normativa per utili e dividendi realizzati da ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Le novità riguardano i dividendi incassati dal 1° gennaio 2018 e le plusvalenze dalla cessione di partecipazioni realizzate dal 1° gennaio 2019.
Il comma 1005 prevede per dividendi da partecipazioni qualificate maturati da esercizi in corso fino al 31 dicembre 2017 delle disposizioni transitorie per le delibere di distribuzione di dividendi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Per tali dividendi l’imponibile per il percipiente nel periodo transitorio è pari al:
- 40% degli utili maturati entro l’anno 2007,
- 49,72% degli utili maturati entro l’anno 2016 e
- 58,14% degli utili maturati nell’anno 2017.
Questa è l’interpretazione della dalla stampa specializzata, la formulazione del testo di legge permetterebbe anche un’interpretazione più restrittiva.
Queste novità non si applicano agli utili derivanti da società residenti in paradisi fiscali i quali vengono tassati al 100% con l’aliquota IRPEF progressiva.
La novità porta anche un vantaggio: a partire dall’anno 2019 le plusvalenze e le minusvalenze da partecipazione saranno direttamente compensabili a prescindere dal fatto se provengono da partecipazioni qualificate o non qualificate.
Attenzione: per le delibere di distribuzione di dividendi prestare attenzione alle disposizioni transitorie.
Bonus Renzi (comma 132)
Il c.d. bonus Renzi di 80 Euro è stato confermato rivisitando le soglie reddituali aumentandole da 24.000 Euro a 24.600 Euro e da 26.000 Euro a 26.600 Euro. Ciò comporta che per un reddito non superiore a 24.600 Euro spetta il bonus nella misura piena pari a 960 Euro e per i redditi da 24.600 Euro a 26.600 Euro spetta in misura ridotta. Per i redditi superiori a 26.600 Euro invece non spetta più alcun bonus.
Pagamenti Pubblica Amministrazione (commi 986- 989)
Dal 1° marzo 2018 le Pubbliche Amministrazioni prima di pagare somme di importo superiore a 5.000 Euro (in precedenza 10.000 Euro) devono verificare se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a 5.000 Euro. In tale caso la Pubblica Amministrazione sospende per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni) il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.
Imposta di registro (comma 87)
Per effetto dell’integrazione dell’art. 20 del DPR 131/1986, l’imposta di registro in futuro deve essere applicata secondo l‘intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo. Non sarà più possibile per l’Amministrazione Finanziaria riqualificare l’atto in base dello stesso art. 20 di cui sopra, usando anche altri atti collegati all’atto principale. Coi stando le cose, con la nuova formulazione questa norma dovrebbe evitare le numerose potenziali controversie relative alla tassazione dei contratti (si pensi al conferimento di immobili in società). Rimane ferma la possibilità da parte dell’Ufficio di valutare la sussistenza dell’abuso del diritto.
Tributi locali (comma 37)
È confermato anche per il 2018 il divieto ai comuni di aumentare le imposte di loro competenza.
Rimborsi e compensi a sportivi dilettanti (comma 367)
Le indennità, i compensi e i rimborsi forfetari per spese erogati a sportivi dilettanti sono ora esenti fino a 10.000 Euro (precedentemente 7.500 Euro). L’esenzione vale anche per i direttori d’orchestra o collaboratori tecnici di associazioni culturali, ammesso che le prestazioni non siano inquadrabili come prestazioni professionali.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 997-998)
Da circa 20 anni viene riproposta regolarmente anche la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società non residenti. Le attività/gli assets devono essere posseduti al 1° gennaio 2018. È fissato al 30 giugno 2018 il termine entro il quale versare l’imposta sostitutiva pari all’8% e altresì provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima. Come anche in passato si può rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva con addebito di interessi pari al 3%.
Attenzione nel decidere su rivalutazione e cessione di partecipazioni qualificate bisogna tenere conto della suesposta tassazione sostitutiva del 26% sulle plusvalenze a partire dal 2019!
Bonus trasporti pubblici (comma 28)
Per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico viene riconosciuta dal 2018 una detrazione IRPEF pari al 19% su un importo non superiore a 250 Euro. La detrazione viene riconosciuta anche se sostenuta per familiari a carico. Gli abbonamenti messi a disposizione dei dipendenti dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2 TUIR).
Bonus strumenti musicali (comma 643)
Agli studenti iscritti ai corsi di musica presso istituti musicali riconosciuti spetta una detrazione d’imposta pari al 65% del prezzo d’acquisto di uno strumento musicale nuovo per un prezzo massimo di 2.500 Euro.
Familiari a carico (commi 252- 253)
È stata innalzato il limite del reddito da 2.840,51 Euro a 4.000 Euro per essere
considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo
limite decorre dal 1° gennaio 2019.
Canone RAI
Infine il canone di abbonamento RAI per uso privato è stato ridotto da 100 Euro a 90
Euro, con un risparmio annuo di 10 Euro.
Credito d‘imposta TV
A chi acquista un nuovo apparecchio televisivo per adeguarsi ai cambiamenti di frequenza che avverranno entro il 2022 (nuovo digitale terrestre) spetterà un bonus da definire.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider