Legge Finanziaria 2021 – Novità riguardanti l’IVA e le imposte sui consumi

Di seguito Vi illustriamo le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria – Legge 178/2020 -  e dal cd. „Decreto Milleproroghe“ in relazione all’IVA ed alle imposte sui consumi.

1. Imposta sul Valore Aggiunto

Allungamen-to dei termini per i trimestrali

Una buona notizia: imprese e professionisti che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell’IVA, ora possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre (e non più entro il 15mo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

IVA al 10% per il take-away (comma 40 L.F.)

Con una norma di interpretazione autentica è stata stabilita l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di piatti da asporto. La nuova disposizione risolve una questione che si era aperta a fine anno in seguito ad una particolare interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (la n. 581/2020).

Purtroppo, considerato che un’interpretazione autentica ha una valenza „ex nunc“, non è stata emanata una chiara disposizione transitoria, quindi eventuali comportamenti errati tenuti nel passato potrebbero essere oggetto di contestazioni.

IVA 0% per “Covid” (commi 452 e 453 L.F.)

Le cessioni di strumentazioni per diagnostica del Covid-19 (i test), le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali strumenti e le cessioni di vaccini sono assoggettate ad IVA dello 0% fino a fine 2022. Grazie a questa disposizione straordinaria viene garantita la piena detraibilità dell’ IVA (a differenza di quanto accade con le esenzioni IVA ex art. 10 del DPR Iva).

Aliquote di compensazione in agricoltura (comma 39 L.F.)

E‘ prorogato anche per il 2021 l’innalzamento delle aliquote di compensazione previste in agricoltura per le cessioni di animali vivi di specie bovina fino al max. 7,7% e di specie suina fino al max. 8%.

I dettagli dovrebbero essere stabiliti con un’apposita disposizione da emanarsi entro il 31 gennaio 2021.

Novità per le dichiarazioni di intento (commi da 1079 a 1083 L.F.)

Con la Legge Finanziaria viene introdotto un nuovo meccanismo di controllo delle dichiarazioni di intento. Come noto, gli esportatori abituali devono inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento e coloro che fatturano senza IVA devono riportare in fattura il numero di protocollo della dichiarazione di intento trasmessa. La novità: se il numero di protocollo indicato in fattua dovesse risultare inesatto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la relativa fattura elettronica emessa verrà direttamente inibita dal sistema SDI. A questo riguardo ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 queste fatture vanno obbligatoriamente identificate con il codice N3.5 (e non più con il codice N3), in modo tale da fare scattare subito il meccanismo di controllo. In futuro non sarà quindi più necessario indicare separatamente nella dichiarazione IVA le cessioni e le prestazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento ricevute.

Consiglio: il fornitore prima di emettere una fattura senza IVA deve controllare bene che la dichiarazione di intento sia trasmessa all’Agenzia. Ciò può avvenire solo con la consultazione del proprio cassetto fiscale, nel quale le dichiarazioni di intento e la relativa data di invio sono stampabili e restano consultabili in qualunque momento anche dall’Agenzia delle Entrate.

La prova di questa verifica quindi è particolarmente rilevante, soprattutto alla luce delle pesanti sanzioni che sono previste in caso di mancata verifica della dichiarazione di intento, pari al 100% dell’imposta.

Navigazione in alto mare (comma 708 L.F.)

Sono stati specificati i requisiti necessari affinché le cessioni di forniture alle navi adibite alla navigazione in alto mare siano considerate operazioni assimilate alle esportazioni, e consentano di evitare l’applicazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell’Art. 8-bis del DPR IVA. Viene chiarito che solo le navi che nell’anno effettuano un certo numero di viaggi in alto mare possono avvalersi di questa disposizione e per farlo sono obbligate ad inviare una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore è quindi obbligato a verificare – così come per le dichiarazioni di intento – il numero di protocollo di tale dichiarazione ed a riportarlo nella fattura. Per forniture effettuate senza l’applicazione dell‘IVA in caso di mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate il cedente è punibile con sanzioni dal 100% al 200%.  

Trasmissione telematica dei corrispettivi (commi da 1109 a 1115 della L.F.)

Dal 1° gennaio 2021 è scaduta la proroga dei termini prevista per la trasmissione telematica dei corrispettivi e quindi i nuovi registratori telematici (RT) devono essere attivati: pertanto non è più consentito trasmettere al fisco gli incassi documentati da scontrini o ricevute fiscali attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”. La Legge Finanziaria ha anche definito le sanzioni applicabili in caso di inosservanza della norma. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente, qualora i dati di uno scontrino non vengano tempestivamente memorizzati o trasmessi, oppure siano incompleti. E‘ prevista inoltre una sanzione minima di 500 Euro. Qualora la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati non influenzi comunque la liquidazione dell’imposta, la sanzione si riduce a 100 Euro per ogni trasmissione (quindi senza applicazione del cumulo giuridico).  La sanzione è applicabile anche nei casi di mancato o irregolare funzionamento del RT. Nel caso di omessa o tardiva verifica periodica del RT le sanzioni ammontano da 250 a 2.000 Euro. Vengono inasprite anche le sanzioni per mancata installazione del RT e le disposizioni che riguardano la sospensione della licenza nei casi di ripetute violazioni inerenti agli scontrini fiscali. 

Viene anche stabilito che – a differenza di altre violazioni – una mancata o irregolare memorizzazione dei corrispettivi non può essere sanata (non è quindi applicabile il cd.  „ravvedimento operoso“) qualora siano iniziati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Inoltre viene chiarito che la memorizzazione elettronica e la consegna al cliente dello scontrino deve avvenire al più tardi al momento dell’effettuazione dell’operazione (quindi al momento della consegna della merce o del pagamento).

Infine nei casi di mancata o errata emissione di scontrini fiscali, ricevute o documenti di trasporto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono previste sanzioni pari al 90% (e non più del 100%).

Eccezione: la trasmissione telematica dei corrispettivi non riguarda ancora i contribuenti con incassi fino a 400.000 Euro l’anno, che dovranno adeguare i loro RT entro il 1° aprile 2021. Le semplificazioni previste per coloro che utilizzano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi (POS) sono invece prorogate dall‘1.1.2021 all’1.07.2021.

Fatturazione elettronica – compensazioni (comma 227 L.F.)

La Finanziaria prevede la possibilità per clienti e fornitori che vantano dei crediti reciproci, di compensarli attraverso una apposita piattaforma messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. I dettagli verranno forniti con apposite disposizioni attuative.

Cash back (comma 1097 L.F. e L. 176/2020)

Trattiamo il cash back tra le novità IVA solamente per chiarire che i registratori di cassa non devono subire adeguamenti a causa di tale novità. Terminata la fase di natalizia di prova, al fine di incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici, il cosiddetto „cash back“ è ora in vigore dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Coloro che nel primo semestre 2021 effettueranno almeno 50 pagamenti con mezzi di pagamento elettronici, avranno diritto ad un rimborso da parte dello Stato del 10% dell’ammontare speso.

L’ammontare massimo del rimborso ammonta a 150 Euro per semestre. Solamente le prime 100.000 persone che faranno un maggior numero di transazioni elettroniche possono sperare in un rimborso maggiore. Sono ammesse al bonus le persone fisiche di maggiore età, per acquisti che non riguardino l‘attività aziendale o professionale. Per partecipare è necessario scaricare una apposita APP.

Lotteria degli scontrini (DL 183/2020 e commi da 1095 a 1097 L.F.)

La cd. „lotteria degli scontrini“ introdotta con la L.F. per il 2017 è stata più volte rimandata ed avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021. Il Decreto Milleproroghe ha fisato ora al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate con quella delle Dogane dovranno emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per avviare la lotteria.

Le imprese che al 1° febbraio 2021 non avranno un Registratore di cassa abilitato alla lotteria non saranno sanzionabili. A decorrere dal 1° marzo 2021 però i clienti potranno segnalare all’Agenzia la mancata abilitazione del registratore di cassa di un determinato soggetto e dette imprese finiranno presumibilmente in una lista di soggetti da controllare.

A seguito di una modifica introdotta nella L.F. potranno partecipare alla lotteria solo coloro che si avvarranno di mezzi elettronici di pagamento.

Esterometro (comma 1103 L.F.)

L’esterometro viene abrogato dal 1° gennaio 2022. I dati che erano contenuti nell’esterometro dovranno però essere inviati tramite SDI entro i termini di emissione delle fatture.

Calcolo imposta di bollo

Con il 1° gennaio 2021 inizia l’applicazione del sistema di calcolo automatico dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate comunicherà entro il 15 del mese successivo ad ogni trimestre (quindi entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01), l’imposta che risulta dovuta sulla base delle fatture trasmesse tramite SDI. Se l’azienda non concorda con il pre-calcolo, può pretenderne la correzione entro la fine del mese successivo al trimestre. L’imposta così determinata va poi versata nei seguenti termini:

  1. Trimestre: 31 maggio,
  2. Trimestre: 30 settembre,
  3. Trimestre: 30 novembre e
  4. Trimestre: 28 febbraio.

Sono previsti termini di pagamento più lunghi quando l’imposta dovuta non supera i 250 Euro.

2. Novità relative alle imposte sui consumi

Sugar tax e plastic tax (commi da 1084 a 1086 L.F.)

A causa della pandemia è stata posticipata al 1° gennaio 2022 l’introduzione dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (sugar tax) e della plastic tax, che hanno lo scopo di limitare il consumo di tali prodotti.

Imposta sui carburanti

Viene introdotto l’obbligo di dotarsi del sistema informatizzato INFOIL per tutti gli esercenti che hanno cisterne con capacità di stoccaggio superiore ai 3.000 metri cubi. Vengono inoltre richieste garanzie allo scopo di evitare abusi in relazione all’imposta sui carburanti.

Se la disposizione riguarda la Vostra azienda metteteVi in contatto con il nostro ufficio.

Per eventuali ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider