Legge Finanziaria 2021, ratifica decreti-Ristori e decreto milleproroghe di fine anno – novità per imprese e professionisti

La Legge Finanziaria 2021 è stata approvata con la legge 178 del 30 dicembre 2020 e pubblicata lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n° 322: è entrata in vigore con il !° gennaio 2021 ed è composta di un articolo con 1.150 commi (!). sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 176/2020 di conversione dei cd. “Decreti-ristoro bis-ter-quater” n° 147, 154 e 157. Infine il Governo ha emanato il (solito) decreto di rinvio/rinnovo di molteplici scadenze (“milleproroghe”), il n° 183 del 31 dicembre 2020.

Di seguito cerchiamo di riassumere le più importanti novità per imprese e professionisti, in massima parte in vigore da inizio anno 2021, separatamente vi informeremo con altre tre circolari su IVA, edilizia e immobili, altre novità, con esclusione di quelle riguardanti i lavoratori dipendenti, per le quali presumiamo vi verranno forniti dettagli dai vs. consulenti del lavoro. I riferimenti ai diversi provvedimenti sono abbreviati con LF per la Legge Finanziaria, DP per il decreto proroghe e DR per i decreti ristori.

1. Novità, revoche e modifiche per diverse agevolazoini fiscali

Credito di imposta al posto di super-e iperammortamento (commi 1051-1063 LF)

Come già anticipato con la nostra circolare 67/2020, i crediti di imposta su investimenti (che hanno sostituito nel 2020 il super- e l’iper-ammortamento) sono prolungati fino al 31 dicembre 2022 (in determinati casi fino al 30.6.2023) oltrechè potenziati, e ciò retroattivamente dal  16 novembre 2020. Di seguito le novità:

a) Investimenti ordinari

- il bonus viene elevato dal 6% al 10% retroattivamente a partire dal 16 novembre 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) per i beni con aliquota di ammortamento di almeno il 6,5%. Per gli investimenti (hardware e software) utili all’allestimento di posti di lavoro in home-office il bonus può aumentare fino al 15%.   

- l’importo massimo degli investimenti ai fini dell’agevolazione è di 2 milioni di Euro.

- per la prima volta è concesso il bonus anche per gli investimenti in immobilizzazioni immateriali (al di fuori di industria 4.0) sotto forma di credito di imposta nella misura del 10% e per investimenti fino ad un max. di 10 milioni di Euro.

- per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 il bonus ritorna al 6%, con i limiti degli investimenti agevolabili di cui sopra sia per i beni materiali che immateriali.

- come giá in passato sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in immobili ed autovetture, nonchè i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.

b) Investimenti Industria 4.0

- Tale agevolazione, che ricordiamo, spetta soltanto alle imprese e non anche ai professionisti, viene elevata retroattivamente dal 16 novembre 2020 dal 40% max. di prima come segue:

- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;

- 30% per investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di Euro;

- 10% per investimenti da 10 milioni a 20 milioni di Euro;

- nessun bonus per importi superiori a 20 milioni di Euro.

- vanno quindi distinti gli investimenti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o il 30.6.2022 in caso di ordine e acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021) che usufruiscono del bonus aumentato, da quelli effettuati nel 2022 (ovvero il 30 giugno 2023) per i quali valgono le misure precedenti – 40% - 20% - ma con i nuovi limiti.

- per le immobilizzazioni immateriali dell’ambito Industria 4.0 il bonus è aumentato dal 15% al 20% con un max. di 1 milione di Euro (da 700.000 Euro). Sono compresi gli investimenti nel cd. „cloud computing“.

- attenzione: anche per il 2021 è necessaria la perizia giurata di un tecnico per gli investimenti di importo superiore a 300.000 Euro. Se detto importo non viene superato è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante attestante le caratteristiche del bene ai sensi delle norme di Industria 4.0. In più sarà necessaria – previa emanazione di un decreto attuativo – una comunicazione di tipo statistico al MEF.

c) regole comuni

- i crediti di imposta spettanti di sopra – sia a) che b) – non devono più essere utilizzati in cinque anni come in passato ma bensì in tre anni in parti uguali. Inoltre, imprese e professionisti con ricavi fino a cinque milioni di Euro possono compensare da subito l’intero credito di imposta derivante dagli investimenti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Importante: il bonus spetta sempre per beni nuovi a partire dall’anno della messa in funzione, ovvero della messa in rete per gli investimenti Industria 4.0, e non più dall’anno successivo come in passato (per gli investimenti fino al 16 novembre 2020).

- Si tenga presente che gli importi in compensazione non intaccano il plafond disponibile di attualmente un milione di Euro per le compensazioni in mod. F24, e inoltre, a differenza che in passato, il credito può essere anche ceduto a terzi o utilizzato nell’ambito del consolidato fiscale.

- Importante: i crediti di imposta riconosciuti in questo ambito non sono tassati ai fini IRES, IRPEF e IRAP e non rilevano nemmeno ai fini della detraibilitá di spese generali e/o interessi passivi.

- i suddetti crediti di imposta sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni, naturalmente tenendo comunque presente che nell’insieme non devono superare l’importo dell’investimento.

- Resta invariato il divieto di cedere il bene agevolato per due anni.

- Attenzione: resta valido anche l’obbligo di fare menzione nella fattura d’acquisto all’agevolazione di cui si vuole usufruire. In mancanza di indicazioni ufficiali vi suggeriamo di richiedere al fornitore di indicare sulla fattura per gli investimenti a partire dall’1 gennaio 2021 la dicitura: ”investimento per il quale è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell’art.1 commi 1051-1063, legge 178/2020”.

- N.B.: per tutte e due le suindicate agevolazioni resta da chiarire come devono essere trattati gli investimenti del 2020 con le “vecchie” regole con quelli “nuovi” usufruibili dal 16 novembre 2020 che si sovrappongono. Siamo in attesa di chiarimenti ufficiali.

Suggerimento: fare attenzione alla data di entrata in funzione o messa in rete con riferimento al 16 novembre 2020 e operare adeguate annotazioni nel registro dei beni ammortizzabili!

Credito di imposta per R & S e attività innovative

Bonus R & S per progetti ecologici e industria 4.0 (comma 1064 LF)

Anche il bonus a favore delle imprese che effettuano le seguenti attivitá viene esteso e prolungato fino a fine 2022:

1. ricerca e sviluppo,

2. innovazione tecnologica (non si intende lo sviluppo di prodotti, ma lo sviluppo di nuovi prodotti o processi produttivi).

3. altre attività innovative (di design, in particolare nel settore tessile, moda, calzature, occhiali, mobili e arredamento, ceramica, per lo sviluppo di nuovi prodotti).

Di seguito uno specchietto riepilogativo delle aliquote valide dall’1.1.2021:

Tipo di attività Misura agevolaz. Investimento max.
Attività di ricerca e sviluppo 20% 4.000.000
Innovazione tecnologica 10% 2.000.000
Innovaz.tecnologica Ind. 4.0 e/o ecologia 15% 2.000.000
Innovaz. design e ideazione estetica 10% 2.000.000

Quali costi di R&S sono riconosciuti quelli del personale specifico impiegato nell’attività, ammortamenti o rate leasing dei beni specifici utilizzati, oneri contrattuali o di consulenza e i costi del materiale e (nuovo) del software. N.B.: Per gli addetti di etá inferiore ai 35 anni e con diploma e specializzazione i costi si assumono al 150%.

Il bonus così determinato andrá compensato in rate di uguale importo nei tre anni successivi: la cessione a terzi così come l’utilizzo nell’ambito del consolidato fiscale non sono ammessi. Sono previste certificazioni e comunicazioni apposite al MEF, per le quali vi rinviamo alle disposizioni attuative del 26 maggio 2020. In più è richiesta una perizia giurata di un esperto (comma 1064, lettera g).

Bonus formazione Industria 4.0

Bonus formazione Industria 4.0

Il bonus fiscale per le spese di formazione del personale in ambito Industria 4.0 è prolungato fino al 31.12.2022, con le seguenti modalità:

- per le piccole imprese il bonus è ora del 50% delle spese ammesse con un tetto di spesa di 300.000 Euro;

- per imprese medie il bonus è del 40% delle spese ammesse di max. 250.000 Euro;

- per le grandi imprese il bonus è del 30% con un massimo di spesa di 250.000 Euro.

Nel caso la formazione riguardi dipendenti disabili il bonus è aumentato al 60%. Il suddetto credito di imposta è usufruibile soltanto in compensazione tramite mod. F24, non si applicano i limiti massimi per la compensazione. Il ricavo da credito di imposta non è  tassabile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Per potere usufruire del bonus è richiesto il rispetto delle norme della sicurezza del lavoro ed il regolare adempimento degli obblighi contributivi.

Credito di imposta per sostegno finanziario a università e scuole superiori

Bonus formazione manager (commi 536-539 LF)

Le imprese che concedono negli anni 2021 e 2022 borse di studio finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali in scuole superiori o università compete un credito di imposta del 100%, 90% o 80% a seconda che si tratti di piccola, media o grande impresa. Maggiori dettagli dopo la pubblicazione del decreto attuativo.

Bonus pubblicità

Bonus pubblicità (comma 608 LF)

Per gli anni 2021 e 2022 è previsto per imprese e professionisti ed enti non commerciali un credito di imposta del 50% delle spese in pubblicità su quotidiani e periodici – anche nelle versioni online – e ciò per un importo di spesa max. fino a 50 milioni di Euro. Sono escluse le pubblicitá su radio e TV. Per l’applicazione rimandiamo alle disposizioni attuative del 16 maggio 2018; sará necessario presentare una dichiarazione preventiva entro marzo 2021, per poi presentare la dichiarazione a consuntivo nel gennaio 2022.

Rammentiamo con l’occasione che la dichiarazione a consuntivo per le spese del 2020 va presentata entro l’8 febbraio 2021.

Incentivi per il settore del cinema

Bonus industria del cinema (comma 583 LF)

Sono prorogati i bonus introdotti per l’industria cinematografica – 40% dei costi di produzione di film (finora il 30%).

Sostegno del settore discografico e degli eventi musicali

Bonus settore musicale (art. 4-bis DR)

Anche in questo settore è stato previsto dai decreti Ristori un bonus per gli anni dal 2021 al 2023 in misura del 30% dei costi sostenuti.

Bonus cuochi

Bonus per cuochi (comma  117 LF)

Ai cuochi, indipendentemente dallo status di dipendente o di autonomo, è concesso un credito di imposta di max. 6.000 Euro per gli investimenti in attrezzature specifiche oppure per corsi di formazione sostenuti nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021. Il bonus è utilizzabile in compensazione o potrà essere ceduto a terzi, ed è un contributo Covid-19 ed in quanto tale detassato. Dettagli dopo la pubblicazione delle norme attuative.

Proroga agevolazione Sabatini

Agevolazione Sabatini-Ter (commi  95 – 96 LF)

Viene previsto che i contributi-interessi di cui all’agevolazione Sabatini vengano liquidati in un’unica soluzione subito dopo l’effettuazione dell’investimento, cosa che finora era prevista soltanto per piccoli finanziamenti fino a 200.000 Euro.

Credito di imposta settore ortofrutticolo

Prodotti ortofrutticoli (art. 16-ter DR)

Per i coltivatori di ortaggi e verdure di „quarta gamma“ e „prima gamma evoluta“è concesso un credito di imposta, tramite le loro organizzazioni, per le riduzioni di fatturato da Covid-19 del periodo marzo-giugno 2020. Per tale agevolazione è richiesto però il benestare dell’UE.

Bonus acquisto veicoli commerciali

Contributi per l'acquisto di veicoli commerciali (comma 657 LF)

Per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi di fabbrica con portata fino a 3,5 t della classe N1 o speciali di classe M1 è concesso un contributo dipendente dalla portata e dalla eventuale contemporanea rottamazione di un vecchio veicolo di classe fino a Euro 4, come di seguito elencato:

portata in t esclusivam. elettrico ibrido o
alimentaz. alternativa
altre tipologie
di alimentaz.
0-1,999  
con rottamazione 4.000 2.000 1.200
senza rottamazione 3.200 1.200 800
2-3,299  
con rottamazione 5.600 2.800 2.000
senza rottamazione 4.800 2.000 1.200
3,3-3,5  
con rottamazione 8.000 4.400 3.200
senza rottamazione 6.400 2.800 2.000

Credito di imposta

Contributo cargobikes (commi 698-699 LF)

Alle piccole e micro-imprese del settore trasporti è concesso un bonus per l’acquisto di cargobikes nella misura del 30% del costo di acquisto.

2. Novità nella determinazione del reddito imponibile

Detassazione per tutti i contributi Covid (art. 10-bis DR)

In sede di conversione dei vari decreti Ristori sopra citati è stato previsto all’art. 10-bis, legge 176/2020, che tutti i contributi, i ristori e indennità ricevuti da imprese e professionisti quale conseguenza dell’emergenza da Covid-19, diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non rilevano ai fini IRES, IRAP e IRPEF. Ne consegue che sia le indennità dello Stato che quelle, ad esempio, della Provincia Autonoma di Bolzano non dovranno essere tassate. Con l’ulteriore facilitazione che non conta il modo in cui sono state rilevate in contabilità così come la competenza, che non pochi problemi poteva creare nella redazione del bilancio 2020.

Una norma simile era stata introdotta l’anno scorso per le indennità ai lavoratori dipendenti. Inoltre tale detassazione non influenza la detraibilità di interessi passivi e spese generali.

Rivalutazione beni immateriali (comma 83 LF)

Il decreto Agosto (DL 104/2020), come noto, ha introdotto la possibilità di effettuare una rivalutazione dei beni materiali ed immateriali con l’approvazione del bilancio 2020 (per i casi dei bilanci che chiudono non al 31 dicembre ci sono delle deroghe), previo pagamento di una imposta sostitutiva del 3%. Sul tema vi abbiamo informato con la ns. circolare 52/2020.

Con la Legge Finanziaria tale possibilità viene ora estesa anche alle altre immobilizzazioni immateriali quali avviamento e costi pluriennali (per altri beni pluriennali giuridicamente rilevanti quali marchi, brevetti, concessioni, licenze e know-how era giá consentito): peraltro anche questi devono essere giá presenti nel bilancio 2019 ed ancora esistenti nel bilancio 2020. In particolare è possibile riallineare ad esempio valori iscritti in bilancio a seguito di conferimenti o fusioni (tipicamente l’avviamento). Anche in questo caso si applica l’imposta sostitutiva del 3%, mentre per l’eventuale affrancamento della riserva di rivalutazione si versa un’ulteriore imposta del 10%.

Ruling internazionale  (comma 1101 LF)

Con una modifica all’art. 31-ter DPR 600/1973 viene estesa l’applicazione delle norme relative al ruling internazionale ai casi del trasferimento della sede di impresa da e per l’estero. Ravvedimenti/rettifiche volontarie possono essere effettuati senza sanzioni.

Novità: per le richieste di accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria, quest’ultima richiederá una commissione variabile tra 10.000 e 50.000 Euro in base al volume di ricavi del gruppo a cui appartiene l’impresa richiedente.

3. Modifiche a provvedimenti Covid

Proroga moratorie per le PMI  (comma 248 LF)

Ricordiamo che il DL 18/2020 aveva stabilito che le PMI potevano richiedere presso banche o societá di leasing, facendo riferimento al citato decreto ed alla situazione di emergenza da pandemia, una moratoria della rate di mutui e di leasing fino al 30 settembre 2020. L’unico presupposto richiesto era che l’impresa richiedente fosse considerata „in bonis” dalla banca alla data del 17 marzo 2020.

La moratoria spettava a tutte le PMI, indipendentemente dall’attività svolta, e le imprese stesse potevano optare nel periodo di moratoria di pagare soltanto gli interessi (senza rate di capitale). Con il decreto Agosto – DL 104/2020 – la moratoria è stata prorogata al 31 gennaio 2021, per le imprese turistico-ricettive fino al 31 marzo 2021, con la Finanziaria 2021 la moratoria viene ora automaticamente prorogata al 30 giugno 2021. N.B.: chi in passato ha richiesto la moratoria, fruirà automaticamente della nuova moratoria e della nuova scadenza. chi ne ha fruito ma intende procedere con i pagamenti delle rate dovrá presentare apposita richiesta al proprio istituto finanziatore entro il 31 gennaio 2021. Chi invece non aveva fruito della moratoria in passato, potrá farne richiesta ora fino al 30 giugno 2021 presentando apposita istanza alla propria banca entro il prossimo 31 gennaio.

Concessione crediti  da parte di consorzi garanzia fidi

Per le piccole imprese è ora previsto che, in questa fase di difficoltá finanziarie, i consorzi di garanzia fidi iscritti all’elenco di cui all’art. 106 del TUB possono concedere direttamente finanziamenti fino ad un importo max. di 40.000 Euro. Tale norma si applica anche ai CONFIDI e GARFIDI locali operanti in Provincia di Bolzano.

Garanzie SACE (commi 206, 208-212 LF)

Ricordiamo che con il decreto Liquidità (DL 23/2020) erano state introdotte le garanzie di SACE per finanziamenti oltre i cinque milioni di Euro ovvero per imprese con più di 499 dipendenti. Tale possibilità viene ora prorogata fino al 30 giugno 2021 (in precedenza fino al 31.12.2020).

Anticipo utilizzo credito di imposta (commi 1098 – 1100 LF)

Le aziende che ai sensi dell’art. 120 DL 34/2020 hanno adeguato i posti di lavoro alle normative anti-Covid e che per tali interventi hanno ottenuto il bonus fiscale, avevano la possibilità di utilizzarlo nel corso del 2021. Viene ora stabilito che tale credito di imposta deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2021, ma viene anche data la possibilità di cedere a terzi tale credito ai sensi dell’art. 122 DL 34/2020.

Contributo a fondo perduto Covid

Riguardo ai contributi a fondo perduto previsti nel decreto „Ristori“ e „Ristori-bis“ vi abbiamo informati con la ns. circolare 66/20. Qui intendiamo informarvi che con il decreto “Ristori-quater” alla tabella 2 è stato aggiunto il codice ATECO 47.72.10 (commercio al dettaglio di calze e simili). Inoltre agli aventi diritto al contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 1 DL 137/2020 sono stati aggiunti i seguenti codici attività:

Codice attività Descrizione
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina e altri prodotti similari
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari
(incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d’analisi
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Attenzione: il contributo viene accreditato automaticamente se in precedenza é già stata presentata richiesta per il contributo di cui al decreto Rilancio (DL 34/2020). Se questo non è il caso, va presentata un’apposita istanza entro il 15 gennaio 2021 e vi invitiamo a contattarci nel caso abbiate bisogno di assistenza. Rinviamo per dettagli alla ns. circolare 66/2020.

Credito di imposta per canoni di locazione per ottobre- dicembre 2020 (art. 8 e seguenti DR e commi 602-603 LF)

Ricordiamo che con la conversione del decreto Agosto il cd. “bonus locazioni” era stato esteso ai mesi di ottobre – dicembre 2020.

In sede di conversione del decreto Rilancio tale agevolazione era stata estesa a tutte le imprese comprese nelle tabelle 1 e 2 (si vedano gli allegati 1 e 2 della ns. circolare 66/2020), con l’aggiunta di agenzie viaggi e tour operator. Tutte queste attivitá possono fruire di un credito di imposta in misura del 60% del canone di locazione o del 30% del canone di affitto di azienda dovuto (e pagato) per i mesi di ottobre – dicembre 2020, indipendentemente dal volume di affari del 2019 (non vale più quindi il limite dei cinque milioni di Euro). Presupposto è però la riduzione del fatturato IVA di almeno il 50% rispetto all’anno precedente, per cui alfine il bonus spetterá per ogni mese in cui tale calo del fatturato si è verificato.

Importante: il bonus spetta soltanto se il canone è stato pagato, quindi lo stesso è sospeso fino a quando ciò non avviene.

Ricordiamo che per fruire del bonus non deve essere redatta un’istanza o altro, si può semplicemente compensarlo tramite mod. F24, rispettando i limiti dei bonus-Covid di 800mila Euro, utilizzando il codice 6920. Il bonus è stato infine prolungato al 30.04.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie viaggi ed i tour operator. Ricordiamo che a seguito di provvedimento dell’Agenzia Entrate (n° 378222 del 14 dicembre 2020) è ammessa la cessione di tale bonus a terzi (ad es. a banche) tra i quali il locatore stesso. La comunicazione relativa deve essere inviata al più tardi entro il 31 dicembre 2021 (alla quale deve seguire l’accettazione del cessionario).

4. Altre novità per imprese e professionisti

Copertura perdite di bilancio (comma 266 LF)

Come noto l’art. 2484 del Codice Civile prevede al n° 4 come causa di scioglimento di un società di capitali la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto dallo stesso C.C.. Gli amministratori sono in tale caso tenuti, ai sensi degli artt. 2477 per le Spa  e 2482-ter per le Srl, a convocare senza indugio un’assemblea dei soci per deliberare in merito alla ricostituzione del capitale sociale oppure, in caso contrario, sulla messa in liquidazione della società o trasformazione della stessa in società di persone. Queste le norme imperative vigenti.

In considerazione della grave crisi economica in cui si trova il paese la Finanziaria ha previsto una serie di deroghe alle norme suindicate per le perdite degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, per cui non si applica la causa di messa in liquidazione di cui all’art. 2484 anche se il capitale e le riserve sono azzerati dalle perdite. In via del tutto eccezionale l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale o riduzione delle perdite è rinviato al quinto esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita: soltanto allora dovranno essere prese le misure necessarie al ripristino del capitale. Nella nota integrativa al bilancio 2020 dovranno essere date ampie informazioni e le spiegazioni del caso.

Importante: restano invariati gli obblighi degli amministratori, al verficarsi di una tale perdita, di convocare l’assemblea dei soci per comunque deliberare in merito – rinvio ai cinque anni oppure copertura perdita, liquidazione o trsaformazione della società.

Aumenti di capitale agevolati (commi 263-264 LF)

Ricordiamo che il DL 34/2020 aveva previsto che le imprese:

a) con ricavi (non fatturato IVA!) compresi tra 5 e 50 milioni di Euro,

b) calo dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 di più di un terzo rispetto all’anno precedente,

c) con regolarità contributiva e fiscale,

avevano diritto ad un credito di imposta in caso di aumento di capitale effettuato entro il 31.12.2020.

Tale termine è stato prolungato al 30 giugno 2021, con alcune novità. Al socio – persona fisica o giuridica – che effettua l’aumento spetta un credito di imposta pari al 20% del versamento, con un limite max. di 400.000 Euro, mentre alla societá oggetto dell’aumento di capitale è riconosciuto un credito di imposta del 50% dell’importo della perdita di bilancio 2020, nella misura in cui tale perdita è superiore al 10% del patrimonio netto al 31.12.2020, e con un limite massimo del 30% (50% nel primo semestre 2021) dell’importo dell’aumento di capitale sociale. Per tutti i soggetti coinvolti vale il limite dei contributi-Covid di 800mila Euro.

Purtroppo i limiti di ricavi sono rimasti invariati, e non sono ammesse all’agevolazione le Holding di partecipazione che sottoscrivono l’aumento: la platea dei soggetti interessati quindi si riduce.

Agevolazione delle ristrutturazioni di imprese – fusioni, scissioni ecc. (commi 223 – 243 LF)

Per le ristrutturazioni/aggregazioni di imprese realizzate nel periodo 1.1.-31.12.2021 (fusioni, scissioni, conferimenti) spetta al soggetto risultante dalla fusione o beneficiario o conferitario un credito di imposta pari all’importo delle imposte anticipate o latenti (DTA) relative alle perdite riportate o al riporto di ACE, anche nel caso tali imposte anticipate non siano state evidenziate in bilancio. In caso di operazione di aggregazione effettuata nel 2021, tale bonus viene calcolato sulla base delle imposte latenti del bilancio 2020, anche se alla data di effettuazione dell’operazione la dichiarazione dei redditi non è stata ancora trasmessa. In caso di fusione e scissione spetta il bonus sia per le imposte dell’impresa ricevente/beneficiaria che delle imprese conferenti, in caso di conferimento rilevano soltanto le imposte latenti dell’impresa conferita. Le imposte anticipate sulle perdite riportate spettano soltanto se dette perdite sarebbero anche riconosciute ai fini fiscali in base alle norme vigenti. Il limite massimo dell’importo del bonus è pari al 2% dell’attivo delle societá partecipanti, escludendo l’impresa con la somma di attivo più elevata. La trasformazione delle DTA in bonus fiscale è subordinata al pagamento, in due rate del 40% e 60%, di una “commissione” del 25% di tali DTA trasformate in bonus.

La suddetta agevolazione si sovrappone a quella di cui all’art. 11 del DL 34/2019, con la quale è stata introdotta per il periodo 2019-2022 un’analoga agevolazione per le aggregazioni di imprese: era prevista la rivalutazione gratuita delle differenze derivanti dall’operazione fino ad un importo di 5 milioni di Euro. Tale possibilitá non ha avuto molto successo in quanto non erano agevolate le nuove imprese attive da meno di due anni; inoltre le imprese coinvolte non dovevano appartenere al medesimo gruppo. In altre parole erano agevolate soltanto imprese indipendenti tra di loro.

Simili presupposti sono richiesti nel caso della nuova agevolazione con l’unica attenuante che l’indipendenza non è richiesta per l’ultimo anno antecedente l’aggregazione, ovvero una societá acquisita nell’ultimo anno potrà essere conferita, fusa o scissa senza problemi fruendo del bonus.

Quindi, per quanto allettante si presenti l’agevolazione in sé, non sarà semplice applicarla per via dei paletti stabiliti dalle relative norme.

Per eventuali ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider