Di seguito in breve le novità più importanti “residuali”, che riguardano prevalentemente le persone fisiche e gli enti non commerciali, contenute nella Finanziaria 2022. Come sempre i riferimenti riguardano i commi dell’art. 1 della legge n° 234/2021.
Riforma aliquote IRPEF (commi 2-7)
La grande riforma tributaria è ancora di là da venire, ma nel frattempo snon state rimodulate le aliquote di imposta per l’IRPEF. Queste comportano un notevole alleggerimento del carico fiscale per i redditi fino a 50.000 Euro, mentre per i redditi superiori la tassazione sará più pesante. Di seguito le aliquote con i relativi scaglioni di reddito.
Aliquote IRPEF
Fino al 2021 | Dal 2022 | ||
fino a 15.000 Euro | 23% | fino a 15.000 Euro | 23% |
da 15.000 a 28.000 Euro | 27% | da 15.000 a 28.000 Euro | 25% |
da 28.000 a 55.000 Euro | 38% | da 28.000 a 50.000 Euro | 35% |
da 55.000 a 75.000 Euro | 41% | da 50.000 Euro | 43% |
da 75.000 Euro | 43% |
L’aliquota massima del 43% rimane invariata, soltanto si applica già a partire da 50.000 Euro e non a partire da 75.000 Euro. Le nuove aliquote, anche se a prima vista non appare, comportano comunque un risparmio IREPF anche per i redditi sopra i 75.000 Euro, pari a 270 Euro, rispetto al passato.
Le detrazioni per lavoro dipendente vengono adeguate alle nuove aliquote, ma non in misura rilevante, cosicchè per un reddito compreso tra 25.000 e 35.000 Euro la detrazione aumenterà di 65 Euro, mentre per un pensionato con reddito tra 25.000 e 29.000 Euro il risparmio sarà di 50 Euro. Il cd. “Bonus IRPEF” per redditi di lavoro dipendente fino a 28.000 Euro viene aumentato a 1.200 Euro.
Viene introdotto l’assegno unico universale per i figli a carico, con effetto dal 1° marzo 2022, e cambiano anche le addizionali regionali e comunali (con effetto dal 1° gennaio 2022), per cui è prevedibile una grande mole di lavoro per i Consulenti del Lavoro.
Riforma fiscale: prossimi passi
Come accennato sopra, la rimodulazione delle aliquote IRPEF è parte della grande riforma tributaria. È prevista una tassazione proporzionale per i redditi di capitale, da immobili e da impresa o professione, mentre per gli altri redditi (di lavoro dipendente ed altri) continueranno ad applicarsi le aliquote progressive.
Rientro dei cervelli (comma 763)
La regola in base alla quale i “cervelli” rientrati prima del 30 aprile 2019 potevano, dietro pagamento di un determinato importo (pari al 10%), avere pari trattamento (agevolato) rispetto a quelli che erano rientrati dal 1° maggio 2019, è estesa ora anche a docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020: in concreto possono allungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o addirittura a 13 anni, se hanno figli minorenni o acquistano un immobile in Italia, pagando l’imposta sostitutiva tra il 5 ed il 10%. Si è in attesa di disposizioni attuative.
Compensi da assoc.sportive in Prov. di Bolzano (comma 1006)
I comensi pagati in Provincia di Bolzano a sportivi dilettanti dal VSS (Verband Südt. Sportvereine) e dall’USSA (Unione delle società sportive altoatesine), sono considerati redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR e sono quindi parificati ai compensi similari corrisposti dal CONI.
Proroga cartelle di pagamento (comma 913)
Le cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2021 possono esser pagate, ai sensi del DL 146/2021 (si veda la ns. circolare 60/2021) non entro 60 ma bensì entro 180 giorni. Detta agevolazione viene ora estesa anche alle cartelle notificate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022. Attenzione: le suddette proroghe non hanno effetto sui termini per proporre eventuale ricorso, che restano di 60 giorni.
Debiti tributari e contributi COVID (commi 653-657)
Ricordiamo che le Amministrazioni Pubbliche devono, per pagamenti di importo a partire da 5.000 Euro, verificare presso l’Agenzia Entrate se il beneficiario ha pendenze con il Fisco: se sono presenti e sono di importo di almeno 5.000 Euro l’ufficio deve sospendere i pagamenti e si applica il sequestro dell’importo dovuto.
Viene ora chiarito che tale regola non si applica nell’ambito dei contributi COVID che deve elargire l’Agenzia Entrate.
Bonus cultura per 18enni (commi 357-358)
Ai cittadini italiani che compiono il 18° anno a partire dal 1° gennaio 2022 nell’ambito del bonus cultura viene assegnata la “card cultura” al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Sará utilizzabile per usufruire di spettacoli, acquisto di libri ecc.
Microcredito(comma 914)
Possono essere concessi microcrediti a persone fisiche fino a 75.000 Euro ed a societá di persone o srl semplificate fino a 100.000 Euro senza particolari garanzie e senza l‘obbligo di utilizzo per l’avvio/sviluppo di iniziative imprenditoriali. I dettagli devono esser ancora definiti con apposito provvedimento da Banca d’Italia.
Bonus sistemi di accumulo (comma 812)
È previsto il riconoscimento di un credito di imposta per l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica (batterie) per impianti di produzione da fonti rinnovabili, anche giá esistenti e anche se si è optato per lo “scambio sul posto”. Siamo in attesa di dettagli.
Per eventuali ulteriori chiarimenti siamo a vs.
disposizione.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider