Legge Finanziaria 2024 – regolarizzazione rimanenze iniziali 2023

La Legge Finanziaria 2024 è in fase di approvazione, ma sono già circolate bozze che possono essere considerate definitive. C’è in particolare una novità – all’art. 1, commi 78 – 85 – che potrebbe interessare le imprese che sono in questi ultimi giorni dell’anno alle prese con l’inventario delle rimanenze finali di merci, prodotti semilavorati e finiti ecc. Dopo quasi 25 anni infatti viene riproposta la possibilità di regolarizzare le rimanenze iniziali di magazzino. Nel dettaglio è una norma della legge 488/1999 che viene riproposta: di conseguenza si ritiene che applicheranno anche le istruzioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria a suo tempo (Circolare n° 115/E/2000. È quindi bene sapere che, nel caso si riscontrassero differenze od errori nell’inventario di fine anno 2023, si potranno regolarizzare tali irregolarità dietro pagamento di un’imposta sostitutiva. Di seguito alcuni dettagli.

Le imprese cha adottano i principi contabili nazionali OIC (di converso sono escluse le imprese che applicano gli IFRS) potranno, indipendentemente dalla forma giuridica (impresa individuale, società di persone o di capitali), correggere eventuali differenze nelle rimanenze iniziali di inventario, ai sensi dell’art. 92 del TUIR, dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 (di regola si tratta delle rimanenze iniziali all’1.1.2023).

Possono essere regolarizzate le rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati e prodotti finiti, merci. Viceversa, si ritiene, anche rifacendosi alla Circolare 115/2000, che non possono essere corrette le rimanenze iniziali di opere e servizi in corso di esecuzione.

Dovrebbe essere possibile sia una eliminazione delle rimanenze iniziali sia una iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse; nel caso di riduzione è possibile sia una eliminazione quantitativa delle rimanenze che una svalutazione delle stesse, mentre nel caso dell’aumento delle esistenze iniziali è consentita soltanto una modifica quantitativa (e non anche una semplice rivalutazione dei valori senza aumento delle quantità).

Sulla differenza dell’inventario è dovuta una imposta sostitutiva di IRES e/o IRPEF e IRAP nella misura del 18%. In caso di riduzione dell’inventario si presume una vendita “in nero”, per cui è altresì dovuta anche l’IVA. Tale IVA è determinata applicando l’aliquota media del 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito per tempo con apposito decreto.

La correzione di rimanenze “dimenticate” in passato può comportare un notevole risparmio fiscale; al contrario la correzione in diminuzione è conveniente soltanto in casi specifici.

L’imposta sostitutiva e l’eventuale IVA andranno versate in due rate alle scadenze del saldo 2023 e del secondo acconto 2024 delle imposte sui redditi.

Le regolarizzazioni apportate ai sensi di quanto sopra descritto avranno valenza sia civilistica che fiscale e non potranno comportare alcun tipo di sanzione, eccetto il caso che alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 non siano già stati notificati dei processi verbali di constatazione a seguito di verifiche.

Naturalmente l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

Vi informeremo sulla misura in esame non appena sarà emanata la norma.

Distinti saluti

Josef Vieider