Limitazione alla compensazione orizzontale del credito IVA 2010

Limitazione alla compensazione orizzontale del credito IVA 2010

A decorrere dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito IVA con imposte o contributi nel modello F24 potrà avvenire nel rispetto di determinate nuove regole. Le novità erano già contenute nella manovra d’estate, ma a seguito di forti proteste entrano in vigore solo con il nuovo anno. Le prime istruzioni sono contenute nella Circolare nr. 57/E del 23 dicembre 2009.

Per chiarezza precisiamo che la procedura della compensazione verticale (IVA su IVA) non richiede alcuna formalità. Coloro che vogliono compensare il credito IVA 2009 con l’Iva a debito del mese di gennaio 2010, possono farlo senza alcuna limitazione. Invece la compensazione del credito IVA 2009 con il pagamento di ritenute, contributi o altri tributi in scadenza il 16 gennaio (venerdì 18 gennaio) può essere effettuata solo per importi pari o inferiori a 10.000,00 Euro.

Per le compensazioni superiori a questo limite sono da rispettare le seguenti modalità:

 

  • presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza trimestrale;
  • compensazione del credito IVA a partire dal 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione IVA/istanza di rimborso trimestrale;
  • richiesta del visto di conformità o sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per effettuare compensazioni superiori a 15.000,00 Euro
  • presentazione del modello tramite Entratel o Fisconline;

 

Le novitá in dettaglio:

 

Preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza di rimborso trimestrale La compensazione in F24 del credito IVA per un importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) con altre imposte e tributi é possibile solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza del rimborso IVA trimestrale. Per ridurre i tempi di attesa si rende possibile per tutti i contribuenti la presentazione della dichiarazione IVA autonoma già a partire dal 1° febbraio 2010. Di conseguenza compensazioni del credito IVA 2009 per importi superiori ad Euro 10.000,00 sono possibili a partire dal 16 Marzo 2010.
 
 

 

Visto di conformitá

Per la compensazione del credito IVA che risulta dalla dichiarazione 2010 per importi superiori ad Euro 15.000, 00 (quindicimila) annui necessità il rilascio del visto di conformità  da parte di un soggetto abilitato; per le società obbligate al controllo contabile è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione IVA annuale da parte del soggetto che esercita il controllo contabile (collegio sindacale ovvero revisore contabile oppure società di revisione). La circolare n. 57/E individua in modo chiaro i soggetti abilitati al  rilascio del visto di conformità, che sono:

-          Dottore commercialista / esperto contabile

-          Consulente del lavoro,

-          Perito/esperto tributario iscritto alla data del 30.09.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA; e

-          Responsabile all’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Al professionista é richiesto il possesso oltre che della normale polizza rischi professionali, di una apposita copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale. Le le società di capitali, sottoposte al controllo contabile, in alternativa al visto di conformità possono far sottoscrivere la dichiarazione annuale anche dal soggetto che esercita il controllo contabile, quindi dalla società di revisione o  dal revisore contabile ovvero dal collegio sindacale.

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce un dettaglio dei controlli necessari per il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione della dichiarazione IVA.

 
 

 

Entratel

La Risoluzione 22.12.2009, n. 286/E stabilisce che per poter effettuare nel mod. F24 la compensazione del credito IVA annuale/trimestrale, di importo superiore a 10.000 Euro annui è obbligatorio utilizzare i canali telematici: Entratel o Fisconline se l’invio è eseguito direttamente dal contribuente o Entratel se l’invio è eseguito da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Si precisa che l’invio del modello F24 con i metodi tradizionali quali home banking o remote banking è possibile solo per le compensazioni fino a 10.000 Euro.

Con questi sistemi di pagamento l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di verificare se é stata presentata la dichiarazione IVA annuale o l’istanza di rimborso IVA, se é stato rilasciato il visto di conformità o se la dichiarazione risulta sottoscritta dal revisore contabile o dalla società di revisione per compensazioni superiori a 15.000 Euro. Attenzione: L’art. 10 del D.L. 78/2009 richiede che la compensazione avvenga dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o dell’istanza di rimborso trimestrale, salvo una interpretazione favorevole, Vi preghiamo di fare attenzione a non effettuare il pagamento in compensazione troppo presto (p.es. compensazione con ritenute relative del mese di febbraio giá in data 15 marzo) perché in questo caso in base all’interpretazione letterale della norma vigente la compensazione non sarebbe ancora ammessa.

 
 

 

Credito residuo 2008

Le limitazioni sopra illustrate non valgono per il credito IVA relativo all’anno 2008 non ancora compensato; i contribuenti che hanno ancora un credito IVA 2008 possono utilizzarlo nel 2010 secondo le vecchie regole, presentando il modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6099 e l’anno di riferimento 2008. In questo caso non  deve essere rispettato il limite dei 10.000 Euro e non si deve richiedere il visto di conformità. Non é ancora stato chiarito se è obbligatorio l’invio tramite Entratel o Fisconline per gli importi superiori a 10.000,00 Euro.

Consiglio: particolare attenzione bisogna prestare nella compilazione della dichiarazione IVA per il 2009 in riferimento agli utilizzi del credito IVA 2008 effettuano nell’anno 2010.

 
 

Sanzioni amministative

Dobbiamo ancora ricordarVi che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute é punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Per queste sanzioni non é applicabile la definizione agevolata che prevede l’abbattimento al 25% delle sanzioni.

 

Consigli:

 

Se risultate a credito dalla dichiarazione IVA annuale per il 2009 per un importo superiore a 10.000,00 Euro e  prevedete di non riuscire a recuperare questo credito con la compensazione IVA verticale (IVA su IVA) e volete quindi compensare il credito IVA con altre imposte, vi consigliamo di predisporre al più presto  la documentazione per la compilazione della dichiarazione IVA affinché possa essere completata nel mese di febbraio. Con l’invio della dichiarazione entro febbraio avrete poi la possibilità di fare la compensazione con il 16 marzo 2010.

 

Inoltre sono esonerati dalla Comunicazione annuale dati IVA i contribuenti che presentano entro il mese di febbraio la Dichiarazione annuale Iva. Si risparmiano quindi i costi di predisposizione e di invio della Comunicazione annuale dati Iva

Se prevedete di fare frequenti compensazioni IVA di importi elevati vi consigliano di attivarvi per il servizio „Fisconline o Entratel“ ; per le richieste necessarie siamo a vostra disposizione. Nel caso tali compensazioni avvengano solo in modo occasionale ci potete incaricare a presentare il modello F24 tramite Entratel per vostro conto.

 

Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-03- 04.01.10 Compensazioni IVA 2010