Limiti per la deducibilità dei rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi per l’utilizzo dell’automezzo proprio in occasione di trasferte effettuate per l’impresa

Limiti per la deducibilità dei rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi per l’utilizzo dell’automezzo proprio in occasione di trasferte effettuate per l’impresa

rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori

In allegato Vi inviamo la tabella che riporta i limiti fissati per l’anno 2010 ai fini della deducibilità dei rimborsi chilometrici riconosciuti a dipendenti, a collaboratori coordinati e continuativi (c.d. “co.co.co.”) ed a lavoratori a progetto.

 

Le indennità chilometriche riconosciute per le trasferte effettuate dai dipendenti con veicoli propri, al di fuori del comune in cui ha sede l’impresa, concorrono a formare reddito imponibile per il dipendente/collaboratore soltanto per l’importo che supera i limiti della tariffa Aci stabilita per i diversi modelli di autovetture. Abbiamo allegato alla nostra circolare n. 5/2010 le tabelle con i valori per l’anno 2010.

 

Per l’impresa committente non è deducibile la quota di costo rimborsata in misura superiore al costo chilometrico corrispondente a quello di un’auto di 17 cavalli fiscali se alimentata a benzina, e di 20 cavalli fiscali se alimentata a gasolio.

Se al dipendente o al collaboratore viene corrisposto un compenso chilometrico superiore,  questo, per la parte eccedente i 17 o 20 cavalli fiscali, non è da tassare e non è soggetto ad Irpef ne a contributi previdenziali. Conseguentemente per l’impresa questa parte di costo non é detraibile ai fini fiscali.

 

I limiti per autovetture con 17 cavalli fiscali se alimentata a benzina e di 20 cavalli fiscali se alimentata a gasolio vengono fissati due volte all’anno (a settembre e a marzo). A questa circolare alleghiamo la tabella in vigore da marzo 2009 (allegato A) e settembre 2009 (allegato B).

 

Avviso per l’utilizzo delle tabelle allegate: Nell’utilizzo della tabella è necessario considerare il chilometraggio complessivo annuo dell’auto, effettuato cioè sia per uso privato che per lavoro. Se un dipendente percorre mediamente 50.000 km l’anno, allora ai fini fiscali si applica la tariffa della colonna relativa ai 50.000 km, anche se il dipendente percorre p.e. solo 250 km su incarico dell’azienda. Serve una certificazione da parte del collaboratore /dipendente dei chilometri percorsi durante l’anno.

 

Inoltre ricordiamo che per l’utilizzo del proprio automezzo per effettuare trasferte aziendali, è necessario che l’impresa rilasci al dipendente un’autorizzazione o un documento di conferimento d’incarico in forma scritta.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-31- rimborsi chilometrici