Liste clienti-fornitori per il 2011 – Pagamenti in contanti superiori a 1.000 Euro – Agevolazioni per il settore del trasporto merci su strada – Nuovi modelli per il rimborso trimestrale dell’IVA
Con la presente desideriamo informarvi sulle ultime novità legislative e i relativi adempimenti.
- Liste clienti-fornitori per il 2011 (interpellanza parlamentare del 28 marzo 2012):
Con la ns. circolare 20/2012 Vi abbiamo informati sulla reintroduzione delle liste clienti-fornitori dal 1° gennaio 2012. La soglia dei 3.000 Euro è stata cancellata, quindi dal 2012 dovranno essere comunicate tutte le operazioni attive e passive, per le quali si emette fattura a prescindere dal loro importo. Per le operazioni con ricevuta o scontrino fiscale vale la soglia dei 3.600 Euro, IVA inclusa.
Come rilevato nella summenzionata circolare, stando al dominante parere della dottrina per il 2011 rimane in atto la “vecchia” normativa. Ciò è stato confermato dal Ministero delle Finanze in una risposta ad una interpellanza parlamentare del 28 marzo 2012. Di conseguenza:
Le liste clienti-fornitori per il 2011 dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2012, tenendo conto:
- di tutte le operazioni, avvenute dal 1° gennaio 2011 per le quali si è emessa fattura con imponibile superiore a 3.000 Euro
- dall’1° luglio 2011, anche di tutte le operazioni, con ricevuta o scontrino fiscale, per importi superiori a 3.600 Euro, IVA inclusa.
Se desiderate incaricarci per la compilazione e spedizione della comunicazione vi preghiamo di trasmetterci la documentazione necessaria entro giovedì 12 aprile 2012.
- Pagamento in contanti di cittadini di Paesi non membri UE (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012):
Con la ns. circolare n. 21/2012 vi abbiamo informato delle molto discusse semplificazioni, relative ai pagamenti in contanti superiori a 999,99 Euro. Con le modificazioni apportate di recente il legislatore (D.L. n. 16/2012 del 2. marzo 2012) prevede la possibilità di incassare importi in contanti superiori a 999,99 Euro per forniture di beni o servizi alle sottoelencate condizioni:
- operazioni verso consumatori finali, per le quali non si è emessa fattura ma soltanto ricevuta o scontrino fiscale, quindi il settore del commercio al minuto e soggetti assimilati, ristorazione e settore alberghiero, certe attività dell’artigianato e il settore delle agenzie di viaggi;
- tale semplificazione si limita a consumatori finali non residenti in Italia, in UE o SEE (Spazio Economico Europeo: Norvegia, Lichtenstein e Islanda). La semplificazione riguarda ad esempio cittadini svizzeri, russi e americani. In allegato a questa circolare troverete una lista dei paesi, i quali cittadini non rientrano nelle summenzionate semplificazioni (UE e SEE).
- Per attestare l’operazione bisogna farsi rilasciare dalla persona interessata copia del passaporto e un’autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000, attestante che lo stesso non sia cittadino UE/SEE né abbia residenza in Italia. In allegato trovate il testo dell’autocertificazione.
- L’imprenditore deve recarsi in una banca il giorno lavorativo successivo all’incasso e depositare l’importo incassato, nonché copia della ricevuta o scontrino fiscale emesso, copia del passaporto del cliente e della autocertificazione.
- Inoltre, la normativa prevede che gli imprenditori che intendono eseguire incassi in contanti superiori ai 999,99 Euro, devono preventivamente comunicarne l’intenzione all’Agenzia delle Entrate, obbligandosi a rispettare la procedura descritta.
Insieme al Provvedimento del 23 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche il modello per la comunicazione dell’intento di svolgere tali operazioni. Nella comunicazione si devono indicare i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione e il tipo di attività svolta. Le società devono indicare anche i dati del legale rappresentante. Nel primo rigo si indica il tipo di attività svolta, precisamente:
Codice “1” per commercianti al minuto e soggetti assimilati (es. alberghi, ristoranti, artigiani ecc.) e il codice “2” per le agenzie di viaggi.
La comunicazione deve farsi prima dell’avvenuto incasso. La disposizione transitoria prevede che le imprese che abbiano già avuto tali incassi durante il periodo transitorio, quindi dalla pubblicazione del Provvedimento derogativo il 2 marzo 2012 fino alla pubblicazione del modello il 23 marzo 2012 possono inviare la comunicazione fino al 10 aprile 2012, come data di sottoscrizione bisogna indicare in questo specifico caso la data del primo incasso (es. il 15 marzo 2012, se in tale data si ha avuto il primo incasso superiore ai 999,99 Euro).
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, siamo a vostra disposizione se deciderete di avvalervi del ns. servizio. Se avete già incassato prima del 23 marzo suddetti importi e siete quindi obbligati alla presentazione della comunicazione entro il 10 aprile 2012, vi invitiamo di comunicarcelo entro venerdì, 6 aprile 2012.
Avviso: Poiché la comunicazione non è collegata a controlli o adempimenti aggiuntivi, e come su menzionato deve essere trasmessa prima che avvenga il primo incasso in contanti superiore a 999,99 Euro consigliamo a tutti gli imprenditori che potenzialmente possano ricevere tali incassi da privati residente al di fuori dell’UE e del SEE di presentare la comunicazione al più presto. Quando il cliente si presenta alla cassa con i contanti, potrebbe essere già troppo tardi.
- Agevolazioni per le imprese di trasporto anche per il 2012 (comunicato stampa 26.03.2012):
L’Agenzia delle Entrate ha confermato con comunicato stampa del 26 marzo 2012, che è attribuito un credito di imposta di 300,00 Euro per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale SSN per ogni polizza assicurativa corrisposta nel 2011 per autocarri con portata lorda superiore a 11,5 tonnellate. La portata deve essere verificata per ogni singolo autocarro. Diritto all’agevolazione hanno sia gli autotrasportatori per conto terzi, che gli autotrasporti in conto proprio.
Suddetto credito può essere usato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 in compensazione delle diverse imposte e tributi nel modello F24. Il codice tributo da usare per la compensazione è 6793 e l’anno di riferimento da indicare è il 2012. Anche in questo caso, il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili pari a 516.456 Euro non è applicato.
Il credito deve essere debitamente indicato nella dichiarazione dei redditi.
Con lo stesso comunicato stampa sono, stati confermati gli importi forfetari detraibili riguardanti trasporto merci per le spese non documentate degli autotrasportatori (art. 66, comma 5, DPR 917/1986). Precisamente vengono riconosciuti nell’ambito del trasporto merci (conto terzi) 56,00 Euro al giorno se i trasporti sono stati effettuati al di furi del comune, rimanendo nella stessa regione o nelle regioni confinanti. Per i tragitti al di fuori dal territorio, l’importo forfettario detraibile sale a 92,00 Euro al giorno.
- Nuovi modelli per il rimborso trimestrale dell’IVA (Provvedimento del 22. marzo 2012)
Anamnesi: i cambiamenti nella legge IVA 2010 hanno fatto sì che una serie di servizi intracomunitari, che erano esenti IVA siano divenuti non imponibili ai sensi dell’art. 7-ter, con la conseguenza che tali prestazioni di servizi non concorrono alla formazione del plafond e al diritto del rimborso trimestrale dell’IVA.
Per rimediare, la legge comunitaria (legge n. 217 del 15 dicembre 2011 – si veda anche al ns. circolare n. 15/2012) ha ampliato la possibilità del rimborso trimestrale (art. 38-bis legge IVA). Dal 1° trimestre 2012 è previsto il rimborso trimestrale d’imposta anche per le sotto menzionate prestazioni di servizi, rese a soggetti d’imposta nella CE o in altro paese non membro UE:
- Lavorazione ed elaborazione di beni mobili;
- Trasporto merci con relativa intermediazione e prestazioni accessorie;
- Prestazioni di servizi assicurativi e finanziari a soggetti d’imposta residenti al di fuori dell’UE.
Le soprelencate prestazioni di servizi devono ammontare a più del 50 percento del fatturato.
Per tenere conto di questo cambiamento è stato elaborato con Provvedimento del 22 marzo 2012 un nuovo modello (Modello IVA TR). Il nuovo modello sarà usato la prima volta per il rimborso IVA del primo trimestre, con scadenza il 30 aprile 2012.
Il sopraindicato ampliamento della norma dei rimborsi trimestrali IVA alle operazioni non imponibili non avrà un grosso impatto per il primo trimestre. Come esplicitamente menzionato nelle istruzioni, saranno prese in considerazione soltanto le operazioni avvenuto dopo il 17 marzo 2012, sempre se ammontano a più del 50 percento del fatturato.
Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-22 - 31 03 12 - Comunicazioni varie
Allegati per i pagamenti in contanti sopra 999,99 Euro:
1) Modello per la comunicazione dell’incasso in contanti
2) Modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione
3) Lista die stati per i quali sono vietati i pagamenti in contanti sopra 999,99 Euro