Maggiore imposizione fiscale sulle rendite finanziarie dal 1° luglio 2014
Con il D.L. approvato il 18 aprile scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2014 è stato innalzato il livello di tassazione delle rendite finanziarie che passa da un’aliquota del 20% ad una del 26% a decorrere dal 1° luglio 2014.
La nuova imposizione riguarderà:
- gli interessi bancari e gli interessi sui titoli obbligazionari,
- i dividendi e il capital gain derivanti da partecipazioni non qualificate,
- le rendite derivanti da associazioni in partecipazione con apporto di capitale (fino al superamento della soglia prevista per le partecipazioni qualificate).
I dividendi e i capital gain relativi a partecipazioni qualificate mantengono invece il previgente regime impositivo. Attualmente i dividendi da partecipazioni qualificate, formati con utili prodotti dal 2008 in poi, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare (40%, se gli utili sono prodotti ante 2008). Si è creato un disallineamento tra possessori di quote: in caso di riscossione di un dividendo o plusvalenza il possessore di partecipazioni non qualificate di una società si troverebbe a pagare imposte in misura maggiore di colui che ha una partecipazione qualificata, anche nel caso in cui si applicasse al dividendo derivante dalla partecipazione qualificata l’aliquota massima Irpef (43% su 49,72 = 21%).
Ai sensi dell’art.1 D.M. del 2 aprile 2008 resta ferma la precedente percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Modifiche in vista: stando alla stampa specializzata il governo sta pianificando l’innalzamento della percentuale di tassazione anche per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, che passerebbe quindi dal 49,72% al 60,46%, consentendo di equiparare il prelievo fiscale tra partecipazioni non qualificate e qualificate. Considerando, infatti, l’aliquota relativa all’ultimo scaglione IRPEF, pari al 43%, la nuova percentuale porterebbe ad avere un prelievo complessivo pari a quello delle partecipazioni non qualificate (26%), contro il precedente 21%.
Raccomandazione:
- siccome i redditi di capitale assumono rilevanza nel periodo d’imposta in cui sono percepiti (principio di cassa), da un punto di vista fiscale è conveniente distribuire i dividendi derivanti da partecipazione qualificate e non, ovvero di realizzare il capital gain derivante dalle cessioni delle partecipazioni, entro il 30 giugno 2014.
- inoltre acquista maggiore convenienza la possibilità di rivalutare le partecipazioni mediante l`assolvimento dell`imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate entro il 30 giugno 2014.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-24 04.06.2014 - Aumento delle aliquote sulle rendite finanziarie