Manovra correttiva 2010 – le misure fiscali
Con il decreto legge n. 78/2010 del 31 maggio 2010 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 31.05.2010 ed in vigore dalla data di pubblicazione) il governo italiano ha emanato una serie di misure miranti soprattutto al risparmio. Oltre a vari tagli delle spese (pensioni, stipendi degli impiegati pubblici, ecc.) la manovra prevede maggiori entrate fiscali per circa dieci miliardi di Euro, le quali dovrebbero essere generate soprattutto dalla lotta all’evasione fiscale. In questo senso il governo ha introdotto una serie di misure coordinate tra loro, che già a partire dai prossimi mesi genereranno diversi rompicapo a molti contribuenti. Il fatto che la stampa locale abbia denigrato la manovra come una “riformina all´italiana”, non è a nostro parere condivisibile. Nello specifico sono stati reintrodotti gli elenchi clienti, il redditometro è stato completamente rivisto, i comuni assumono un ruolo più rilevante nella lotta all´evasione fiscale e soprattutto sono state ridotte al minimo le possibilità di evitare il pagamento in seguito ad un avviso di accertamento.
Gran parte delle misure sono applicabili a partire dal 31 maggio 2010; in alcuni casi bisognerà attendere le disposizioni attuative per la loro applicazione. Di seguito riportiamo un quadro delle novità, che in fase di discussione parlamentare del decreto legge subiranno necessariamente alcune modifiche.
1. Novità per le imprese
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Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi e delle imprese in perdita (art. 23 – 24) |
Le imprese che cessano l´attività entro un anno (365 giorni) dalla data di inizio dell’attività saranno inserite in un apposito elenco utilizzato da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed INPS per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo. Resta da chiarire se ai fini di tale periodo temporale rilevino la data di attribuzione del codice fiscale o la data di iscrizione nel registro delle imprese. La disposizione non si applica ai liberi professionisti.
Particolari controlli sono previsti anche a carico delle imprese che per più esercizi presentano dichiarazioni con perdite fiscali, qualora non determinate da compensi erogati ad amministratori o soci. Qualora le perdite siano imputabili ai suddetti compensi, il fisco non interviene dal momento che questi componenti sono tassati in capo a chi li percepisce. Entrambe le novità sono in vigore a partire dal 31 maggio 2010. |
Transfer pricing nelle operazione con parti correlate all´estero (art. 26) |
Si introduce l’obbligo di tenuta di documentazione che permetta di comprovare la congruità dei prezzi di trasferimento applicati. L´Italia recepisce così la relativa direttiva OCSE.
Ciò significa che le imprese che intrattengono rapporti commerciali con parti correlate all´estero devono dimostrare per mezzo di idonea documentazione interna, che per le forniture ed i servizi sono stati applicati prezzi di trasferimento al valore normale, e quindi prezzi di mercato, i quali sarebbero stati praticati anche nei confronti di parti terze indipendenti. Entro il 30 giugno 2010 un provvedimento dell´Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di predisposizione della relativa documentazione. La novità presenta un vantaggio: con la regolare predisposizione di tale documentazione l’amministrazione in caso di controllo non irrogherà sanzioni, ma potrà richiedere soltanto l´integrazione di imposte e relativi interessi. Attenzione: Questa misura avrà effetto immediato su tutte le imprese operanti in ambito internazionale. Vi informeremo tempestivamente appena le disposizioni attuative saranno pubblicate e Vi forniremo volentieri il nostro supporto nell´elaborazione della documentazione necessaria.
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Nuovi elenchi clienti per fatturati oltre 3.000 Euro (art. 21) |
Al fine di combattere l’utilizzo di fatture false, imprese e liberi professionisti saranno tenuti a comunicare elettronicamente all´Agenzia delle Entrate tutte le operazioni con valore maggiore di 3.000 Euro. Le omissioni saranno punite con sanzioni tra 258 e 2.065 Euro. Le modalità e le scadenze saranno definite con decreto del direttore dell´Agenzia delle Entrate. In quest’ambito secondo la stampa specializzata sarà anche introdotto definitivamente l´obbligo della fatturazione elettronica nei confronti dell´amministrazione pubblica, che in passato ha subito diverse proroghe.
Attenzione: Non appena saranno emanate le disposizioni attuative, provvederemo a fornire i dettagli di questo nuovo adempimento, che purtroppo comporterà un notevole sforzo amministrativo.
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Divieto di compensazione in presenza di cartelle esattoriali non pagate (art. 31) |
A partire dal 1° gennaio 2011 sarà operante un divieto per quanto riguarda la possibilità di compensare crediti con imposte e contributi dovuti (mediante il modello unificato F24), qualora il contribuente presenti debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali scadute e non pagate per importi superiori a 1.500 Euro. La compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti. Per le violazioni è prevista una sanzione pari al 50% dell´importo indebitamente compensato.
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No vendite intra nei primi 30 giorni di attività (art. 27) |
L’apparentemente ancora diffuso abuso di partite IVA in relazione alle operazioni intracomunitarie attive vuole essere inibito. A tal fine in futuro imprese e liberi professionisti in occasione dell’inizio dell’attività dovranno comunicare se intendono effettuare operazioni intracomunitarie attive. L´amministrazione finanziaria avrà la facoltà, dopo aver effettuato i relativi controlli, di negare o revocare retroattivamente tale attività. Secondo un’interpretazione prudente ciò dovrebbe significare che nei primi 30 giorni dalla dichiarazione di inizio attività sia vietato effettuare operazioni intracomunitarie attive.
Sarà istituita un’apposita banca dati che accoglierà tutti i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie attive. La novità al momento riguarda soltanto i contribuenti che iniziano una nuova attività.
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Semplificazioni per tassazione di gruppo e per ricercatori stranieri |
In chiusura di capitolo segnaliamo alcuni contenuti positivi contenuti nella manovra correttiva:
Tassazione di gruppo: Le disposizioni in merito ad accertamento e accertamento con adesione dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale sono state semplificate e razionalizzate (art. 35). La disposizione entrerà in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2011, ma avrà effetto retroattivo sui periodi di imposta per i quali non sono ancora prescritti i termini per l´accertamento (di regola quelli a partire dal 2006). Ricercatori stranieri: Sarà prorogata l´agevolazione fiscale riservata ai ricercatori stranieri che trasferiscono la residenza in Italia. L´agevolazione è la seguente: il reddito beneficia di una detassazione IRPEF del 90% e le retribuzioni non sono assoggettate ad IRAP.
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Regime fiscale di attrazione alle imprese di altri stati UE (art. 41) |
Alle imprese residenti in uno stato membro dell´UE diverso dall´Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, si può applicare, in alternativa
- la normativa tributaria vigente nel paese di provenienza, oppure - la normativa tributaria vigente in un altro degli stati membri dell´UE. Questo “regime fiscale di attrazione europea” necessita tuttavia dell’approvazione da parte della Commissione Europea. Le disposizioni attuative saranno definite con un decreto ministeriale. Le relative richieste andranno rivolte agli uffici tributari di Roma e Milano.
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Riciclaggio e paradisi fiscali (art. 36) |
Alle imprese ed ai liberi professionisti soggetti alle disposizioni in merito all´antiriciclaggio, sarà interdetto di intrattenere rapporti continuativi, nonché di compiere operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o imprese da queste controllate con residenza in un paradiso fiscale. La misura riguarda in prima linea avvocati, commercialisti e notai. A tal fine sarà nuovamente pubblicata una lista dei paradisi fiscali oggetto di tale restrizione. Alle violazioni saranno applicate sanzioni fino a 250.000 Euro.
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Agevolazioni alle reti di imprese (art. 42) |
La manovra correttiva prevede nuovamente “semplificazioni fiscali, amministrative e finanziarie” per le imprese aderenti ad una rete (cluster o network). Gli aspetti operativi saranno oggetto di una apposita disposizione dell´Agenzia delle Entrate.
Va purtroppo detto che di misure di questo tipo negli ultimi anni se ne sono viste diverse, la cui applicazione tuttavia era legata all’emanazione delle disposizioni attuative. Tali disposizioni purtroppo non sono mai state emanate e pertanto tali agevolazioni sono sempre esistite solamente sulla carta. Resta da sperare che gli errori abbiano insegnato qualcosa.
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2. Novità per gli immobili
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Ritenuta d’acconto sui bonifici per oneri deducibili e detraibili (art. 25) |
La detrazione Irpef del 55% per le misure di risparmio energetico che terminerà con fine 2010 rappresenta da tempo una spina nel fianco del Ministro delle Finanze. Ora si punta l’indice anche contro l’agevolazione del 36% per le spese sostenute nell’ambito di ristrutturazioni edilizie di immobili residenziali.
Con il chiaro intento di limitare il ricorso a queste due agevolazioni, è stata introdotta una ritenuta d’acconto. La novità implica quanto segue: Al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali del 36% e del 55% è ormai noto che i relativi pagamenti debbano essere eseguiti mediante bonifico bancario o postale. A decorrere dal 1° luglio 2010 la banca o le poste per quanto riguarda questi bonifici dovranno trattenere una ritenuta d’acconto nella misura del 10%. Conseguenza: All´impresa di costruzione sarà liquidato solo il 90% dell’importo indicato in fattura. La ritenuta d’acconto a carico dell´impresa in dichiarazione dei redditi (l’anno successivo) potrà essere scomputata dalle imposte dovute. Un apposito provvedimento individuerà le modalità relative alla certificazione delle ritenute applicate. Attenzione: La novità purtroppo implicherà un’ulteriore stretta della liquidità per le imprese operanti nel settore edile, già di per sé pesantemente colpito dall’attuale crisi economica. Consigliamo pertanto alle imprese chiamate in causa, di invitare i propri clienti a pagare entro il 30 giugno 2010 senza l’applicazione di ritenute gli importi relativi a servizi prestati. Per completezza d´informazione va segnalato che la ritenuta non va applicata ai pagamenti relativi ad acquisti di abitazioni ristrutturate. Motivo: il pagamento in questi casi non deve necessariamente avvenire mediante bonifico bancario o postale.
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Aggiornamento del catasto fabbricati (art. 19) |
A partire dal 1° gennaio 2011 l’Agenzia del Territorio attiverà la cosiddetta “anagrafe immobiliare integrata”, che corrisponde ad un archivio degli immobili. Tutti gli immobili non iscritti nel catasto fabbricati nonché le variazioni non comunicate in precedenza, dovranno essere aggiornati entro il 31 dicembre 2010. Qualora il contribuente non provveda a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, vi provvederà l’Agenzia del Territorio con attribuzione di una rendita presunta.
Attenzione: C´è da aspettarsi un assalto verso la fine dell´anno, pertanto è auspicabile muoversi per tempo per comunicare le relative modifiche.
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Indicazione dei dati catastali negli atti |
A decorrere dal 1° luglio 2010 per tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su fabbricati, il notaio sarà tenuto a verificare preventivamente che il titolare dichiarato coincida con il titolare risultante al Catasto. Inoltre le parti dovranno dichiarare la conformità allo stato di fatto delle planimetrie depositate in Catasto. La mancanza di questa dichiarazione comporterà la nullità dell´atto.
Attenzione: A chi intende trasferire fabbricati immediatamente dopo il 1° luglio si consiglia di verificare immediatamente la coincidenza delle planimetrie con le risultanze catastali.
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Contratti di locazione e dati catastali |
Anche i contratti di locazione o affitto di beni immobili stipulati dopo la data del 1° luglio 2010 dovranno contenere l´indicazione dei dati catastali dei relativi immobili. Attenzione: l´obbligo di indicazione dei dati catastali vale anche per le registrazioni successive al 1° luglio 2010 relative a cessioni, risoluzioni e proroghe (anche tacite) di contratti di locazione e di affitto.
La mancata indicazione dei dati catastali è punita con una sanzione pari ad un importo tra il 120% e il 140% dell´imposta di registro dovuta.
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3. Pensionati e lavoratori dipendenti
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Controlli incrociati relativi a lavoratori dipendenti (art. 28) | Sono previsti controlli incrociati più severi in merito ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali sono dovuti i contributi previdenziali. L’obiettivo è di portare alla luce redditi non dichiarati, riferiti soprattutto a lavoratori domestici.
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Conguagli relativi a pensioni (art.38) |
Per le pensioni non superiori a 18.000 Euro all’anno le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi dovuti complessivamente superiori a 100 Euro, saranno trattenute in 11 rate mensili.
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Lavoratori transfrontalieri e quadro RW (art.38) |
Con un cambio di rotta, il legislatore ha ritrattato gli adempimenti a carico dei contribuenti che svolgono attività di lavoro dipendente all’estero. Contrariamente a quanto previsto dalle istruzioni collegate allo “scudo fiscale”, è stato chiarito che questo tipo di lavoratori sono esonerati dalla compilazione del quadro RW. Nel dettaglio:
- I contribuenti con residenza fiscale in Italia che prestano lavoro all´estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali sono esonerati dalla dichiarazione del quadro RW per l’intero periodo di tempo in cui svolgono la propria attività lavorativa all´estero. - Lo stesso esonero si applica anche ai lavoratori transfrontalieri, ossia ai dipendenti che lavorano in via continuativa all´estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. Tuttavia in questi casi, l´agevolazione si applica solo per i Paesi confinanti (p.es. Austria o Svizzera), nel quale il lavoratore transfrontaliero presta la propria attività. I patrimoni ed i redditi conseguiti in Paesi terzi vanno invece dichiarati nel modello RW.
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Proroga dei premi di produttività (art.53) |
La tassazione agevolata del 10% sui premi di produttività è stata rinnovata già fin da ora anche per l´anno 2011. L´agevolazione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 Euro lordi e interessa solo i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 Euro. Per questi premi di produttività è inoltre prevista una riduzione dei contributi previdenziali; la misura di questa riduzione sarà stabilita entro il 31.12.2010.
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4. Novità in materia di accertamento e riscossione
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Novità relative al redditometro |
La punta di diamante nella lotta all´evasione fiscale sarà costituita dalla rivisitazione dell’istituto del redditometro. Si tratta dell´accertamento sintetico dei redditi dichiarati in base allo standard di vita del contribuente ed alle spese sostenute nell´anno. Le nuove disposizioni avranno effetto retroattivo anche in riferimento al periodo d´imposta 2009, anche se sussistono rilevanti dubbi in merito alla legittimità di un´applicazione retroattiva della norma. Segue un quadro delle novità più importanti:
- Le spese e i redditi stimati sono calcolati in funzione del nucleo familiare e dell´area territoriale di appartenenza del contribuente. Si distingue tra le spese necessarie da quelle di carattere voluttuario, il tutto ponderato da parametri di natura statistica. I parametri precisi che consentono la determinazione del reddito presunto dovranno essere stabiliti mediante apposita disposizione d’attuazione, e non si limiteranno più solamente a singoli beni (ad es. camper). - Vi è la presunzione legale relativa secondo cui le spese di un periodo d´imposta sono finanziate da redditi generati nel medesimo periodo d’imposta. Fino ad ora si presumeva che la spesa fosse stata finanziata da redditi conseguiti nel medesimo anno e nei quattro precedenti. Al contribuente resta comunque la possibilità di fornire la prova contraria. In pratica: per un contribuente che nell´anno spende 100.000 Euro vale la presunzione che nello stesso anno abbia conseguito redditi per 100.000 Euro. - Una novità positiva: Nel calcolo del reddito presunto non rileva più l´incremento patrimoniale, come p.es. l´acquisto di immobili, che fino ad oggi si presumeva essere finanziato dai redditi dell´anno corrente e dei quattro precedenti. - In base ai calcoli evidenziati, che saranno effettuati mediante banche dati rielaborate, saranno effettuati controlli automatici che selezioneranno quei contribuenti che evidenzieranno uno scostamento di almeno il 20% tra spese presenti in banca dati e reddito dichiarato nel periodo d’imposta. - Per l´accertamento da redditometro sarà quindi sufficiente lo scostamento del 20% anche in un solo anno; fino ad ora lo scostamento doveva essere di almeno il 25%, registrato per almeno due periodi d´imposta. - Piccola consolazione: in caso di verifica l´ufficio ha l´obbligo di convocare il contribuente affinché lo stesso possa spiegare e giustificare le differenze accertate.
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Collaborazione dei comuni nell´attività di accertamento |
Il ruolo dei Comuni nella lotta all´evasione fiscale assume sempre maggiore importanza: questi sono infatti chiamati a collaborare con gli uffici tributari e l’INPS nell´attività di accertamento e nel fornire le relative informazioni.
I Comuni con più di 5.000 abitanti saranno tenuti ad emanare entro il 30 agosto 2010 un regolamento che preveda l´istituzione di un consiglio tributario; nei comuni più piccoli, è fatto obbligo di riunirsi in consorzio, per la successiva istituzione di un tale organo, entro il 27 novembre 2010. Il consiglio tributario sarà istituzionalmente deputato a gestire i rapporti con l´Agenzia delle Entrate ed in particolare a supportare la stessa nell´accertamento da redditometro. In cambio, i comuni beneficeranno di un aggio pari al 33% (fino ad ora 30%) sulle maggiori somme riscosse. Queste novità sono entrate in vigore con il 31 maggio 2010.
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Pagamenti in seguito ad accertamento (art. 38) |
Le conseguenze più gravi della manovra correttiva 2010 derivano dalle modifiche apportate in relazione alla riscossione nell’ambito dell’accertamento di imposte dirette ed IVA.
Gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° luglio 2011 e riguardanti periodi d´imposta alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno contenere l´intimazione ad adempiere al pagamento degli importi richiesti entro 60 giorni dalla notifica, anche se solo a titolo provvisorio. Non è quindi più necessaria la notifica anche della cartella di pagamento. Qualora il contribuente non impugni l´avviso di accertamento, egli sarà tenuto a corrispondere per intero ed entro il termine di 60 giorni l’intero ammontare degli importi accertati. Il vantaggio: con il fatto che non è più necessario attendere la notifica della cartella di pagamento, il contribuente almeno evita i compensi di riscossione pari attualmente al 4,65%. Qualora invece il contribuente proponga ricorso, dovrà ugualmente versare entro i 60 giorni, a titolo provvisorio, il 50% dell´importo accertato. In mancanza del pagamento, decorsi 30 giorni, l´agente è legittimato a intraprendere l´azione esecutiva in base al titolo che è rappresentato dal solo avviso di accertamento. La novità rilevante: l´avviso di accertamento rappresenta titolo idoneo a procedere all´esecuzione forzata. In caso di mancato pagamento l´agente della riscossione è tenuto a rinnovare la richiesta di pagamento entro un anno dalla notifica del titolo, e deve disporre l´espropriazione forzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica. Attenzione: Essendo consapevoli di quanto spesso le pretese del fisco siano ingiustificate, si può immaginare quali conseguenze possa comportare una novità di questo tipo. Ad ogni modo, in futuro nel caso di verifiche fiscali assumeranno maggiore importanza i tentativi volti ad una definizione già in sede di processo verbale di constatazione, per poter evitare fin dal principio la notifica dell’avviso di accertamento.
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Sospensione del pagamento (art. 38) |
Ma non è finita qui: Si limitano anche gli effetti dei provvedimenti di sospensione dei pagamenti di tributi concessi dalle commissioni tributarie nel caso in cui possano derivare da questi ultimi danni gravi e irreparabili a carico del contribuente e siano presenti gli elementi che facciano presumere l´accoglimento del ricorso: in futuro la sospensione giudiziale avrà effetto per massimo 150 giorni, decorsi i quali, in mancanza di accoglimento del ricorso, il pagamento dovrà essere effettuato in ogni caso. La limitazione si applica a tutti i provvedimenti giudiziali notificati a decorrere dalla data del 31 maggio 2010.
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Notifica delle cartelle di pagamento |
A decorrere dal 31 maggio 2010 la notifica delle cartelle di pagamento potrà avvenire anche per mezzo della posta elettronica certificata (PEC); consigliamo pertanto a tutte le imprese che dispongono già di una casella di posta elettronica certificata, di consultarla periodicamente.
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5. Altre novità
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Limitazione all´uso del contante (art. 20) |
Il limite per l´uso del denaro contante e di titoli al portatore viene ridotto da 12.500 Euro a 5.000 Euro. La limitazione riguarda oltre al denaro contante anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore e gli assegni bancari trasferibili. I trasgressori saranno puniti con sanzioni pari ad almeno 3.000 Euro.
Attenzione: Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli assegni bancari con controvalore pari o superiore a 5.000 Euro, tratti successivamente al 31 maggio 2010. Questi dovranno infatti riportare necessariamente il nome del beneficiario e l´annotazione “non trasferibile”. |
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-20- 18.06.10 manovra correttiva
scarica qui l'allegato C-20-estratto 18.06.10 manovra correttiva - immobili