Manovra correttiva 2011
Poco prima della festività di Ferragosto il Governo ha emanato un secondo pacchetto di misure, mediante il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, entrato in vigore lo stesso giorno. Lo scopo è quello di ottenere risparmi per ca. Euro 45,5 miliardi negli anni 2012 e 2013, con l’obiettivo finale di raggiungere il pareggio di bilancio nell’anno 2013. Il pacchetto di misure non contiene riforme strutturali.
Di seguito evidenziamo le principali misure afferenti imposte e tributi. Allo stato attuale non si ritiene opportuno approfondire le singole novità in quanto sono probabili numerose modifiche in sede di conversione in legge.
Pagamenti in contanti per importi inferiori ad Euro 2.500 |
Al fine di combattere l’evasione fiscale mediante la riduzione dei pagamenti in contanti la soglia per l’utilizzo dei contanti medesimi e dei libretti al portatore è stata nuovamente ridotta: dal 13 agosto 2011 l’importo massimo è pari ad Euro 2.500. Quindi i pagamenti in contanti ora sono consentiti soltanto fino ad un importo complessivo di Euro 2.499,99. La limitazione si applica anche ai libretti al portatore ed agli assegni bancari trasferibili. Le sanzioni per violazioni sono almeno pari ad Euro 3.000.
Attenzione: In particolare è necessario prestare attenzione al fatto che dal 13 agosto 2011 gli assegni bancari per importi di Euro 2.500,00 e superiori devono essere muniti del nominativo del beneficiario e della clausola di intrasferibilità. Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore devono essere o estinti, oppure ridotti ad un importo inferiore alla soglia di Euro 2.500.
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Contributo di solidarietà |
Al centro di ampia discussione vi è l’argomento dell’introduzione retroattiva per l’anno 2011 di un contributo di solidarietà finalizzato a risollevare le casse statali. La misura si calcola sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2011, 2012 e 2013, ed è pari al 5% del reddito complessivo compreso tra Euro 90.000 ed Euro 150.000, cui si aggiunge un ulteriore 10% da calcolarsi sul reddito complessivo eccedente Euro 150.000. Questo contributo è deducibile ai fini del calcolo delle imposte dirette.
In alternativa è possibile optare per un’aliquota massima di tassazione del 48% (in luogo del 43%) già a partire da un reddito di Euro 75.000, tuttavia senza possibilità di dedurre fiscalmente tale maggiorazione. Secondo i calcoli de “Il Sole 24 Ore” questa variante diventa vantaggiosa solamente per redditi superiori ad Euro 545.000. Secondo l’attuale tenore letterale il contributo di solidarietà si calcola sul reddito complessivo, e pertanto si applicherebbe ad esempio anche al reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale. Attenzione: E’ probabile che in sede di conversione il contributo di solidarietà subisca una riduzione o modifica, parrebbe invece improbabile la sua abrogazione totale. Per quanto riguarda in particolare chi ha redditi complessivi elevati è consigliabile rivedere i compensi degli amministratori di società a base familiare.
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Aumento aliquote per i professionisti |
E’ stato previsto invece soltanto per i professionisti un incremento permanente dell’aliquota marginale IRPEF relativa agli ultimi due scaglioni di reddito. In sostanza le ripercussioni sarebbero le seguenti:
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Robin-Hood-Tax: aumento al 10,5% per le imprese operanti nel settore petrolifero ed energetico |
In riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013 la c.d. Robin-Hood-Tax, ossia l’addizionale IRES applicabile alle imprese operanti nei settori pertrolifero ed energetico, sarà aumentata al 10,5% (attualmente 6,5%). Di tale incremento non va tenuto conto per il calcolo degli acconti relativi al 2011. Inoltre la disposizione amplia l’ambito applicativo anche alle imprese operanti nel settore del trasporto e della distribuzione di gas e di energia elettrica. Inoltre non saranno più esonerate dall’applicazione dell’addizionale le imprese che producono energia da fonti rinnovabili (biomassa, solare, eolico), e saranno anche ridotte le soglie di fatturato e di reddito: Con le nuove disposizioni saranno soggette alla Robin-Hood-Tax le imprese con ricavi superiori ad Euro 10 milioni e redditi complessivi superiori ad Euro 1 milione; finora era prevista solamente la soglia di ricavi oltre ad Euro 25 milioni. |
Tassazione dei redditi di capitale
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E‘ stata inoltra prevista la già da tempo annunciata riforma della tassazione dei redditi di capitale delle persone fisiche, la quale, dopo l’introduzione della cedolare secca sui redditi da locazione, avvenuta questa primavera, in sostanza comporta una parità di trattamenti tra redditi realizzati a fronte di locazioni ed affitti di immobili da un lato, e redditi di capitale dall’altro lato.
In definitiva le ritenute e le imposte sostitutive del 12,5% e del 27% saranno unificate nella misura del 20%. La nuova aliquota sostituisce le attuali tassazioni al 12,5% dei proventi da obbligazioni, contratti a termine, azioni, fondi d’investimento ecc., ed al 27% (in particolare interessi bancari attivi). La nuova aliquota si applica ai proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012. In questo senso in particolare per i dividendi ed i proventi similari vige il principio di cassa, mentre per le amministrazioni di fondi dopo le recenti modifiche in generale vige il principio di competenza, ossia vanno tassati con le nuove aliquote i proventi maturati indipendentemente dal momento del loro incasso. Resta invece invariata al 12,5% la tassazione delle cedole dei titoli di stato, anche quelli di altri Paesi qualora compresi nella c.d. “white list”. Attenzione: Sarà necessario verificare in modo dettagliato se – anche a fronte degli attuali sviluppi dei mercati finanziari – sia opportuno anticipare al 2011 la realizzazione di redditi di capitale, al fine di poter beneficiare dell’attuale ritenuta del 12,5%.
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Tassazione di dividendi da partecipazio-ni non qualificate |
Le summenzionate modifiche si riflettono anche sulla tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate (fino al 20% delle quote in società non quotate in borsa, fino al 2% per quelle quotate in borsa), incassati dalle persone fisiche. Con la riforma sono soggette all’imposta sostitutiva del 20% (in luogo dell’attuale 12,5%). La novità si applica ai dividendi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2012 indipendentemente dal periodo in cui i relativi utili sono maturati. Resta invece invariata la tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate.
Attenzione: A fronte di questa novità sarà opportuno valutare una distribuzione nell’anno 2011 di dividendi in favore di soci con partecipazioni non qualificate.
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Addizionali IRPEF regio-nali e comunali | Dal 2012 le Regioni ed i Comuni hanno la possibilità di aumentare le relative addizionali rispettivamente dello 0,5% e dello 0,1-0,8%. E’ probabile che questi enti facciano uso di questa possibilità.
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Studi di settore |
L’inibizione all’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti congrui ai fini degli studi di settore si applicherà soltanto nei casi in cui anche nell’esercizio precedente sono sati realizzati ricavi congrui. Pertanto la congruità in un solo anno non metterà al riparo da eventuali accertamenti, ma sarà necessario essere congrui per almeno due periodi d’imposta.
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Sospensione attività professionisti |
Qualora in capo ad un professionista siano accertate almeno quattro violazioni relative ad omessa fatturazione nell’arco di cinque anni, potrà essere disposta la sospensione temporanea dal relativo albo professionale, per un periodo compreso tra tre giorni fino ad un mese. In caso di recidiva potrà addirittura essere disposta la sospensione fino a sei mesi. |
Altre novità |
La manovra contiene numerose novità anche per quanto riguarda altri ambiti. Segue un breve cenno in merito alle più importanti:
- le festività non religiose (1° maggio, 25 aprile e 2 giugno) potranno essere spostate ad una domenica; - i Comuni e le Province di ridotte dimensioni saranno accorpati; - il registro ambientale SISTRI è stato abrogato, ancor prima di essere introdotto; - viene alleggerito il divieto di pubblicità per i professionisti, ed anche le tariffe degli ordini professionali avranno carattere meramente indicativo; - le pensioni e le liquidazioni subiscono delle modiche.
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I.P.T. automezzi |
Con la conversione in Legge del decreto in oggetto (presumibilmente ad inizio settembre 2011) i costi di trascrizione degli automezzi subiranno un incremento. L’imposta fissa per la trascrizione di mezzi in seguito a cessioni soggette ad IVA si applicherà solamente ancora ai mezzi agricoli, agli autobus con potenza fino a 110 KW ed agli altri mezzi con potenza inferiore a 53 KW. Per tutti gli altri automezzi si applicherà invece l’imposta di Euro 3,51 per KW, oltre alle eventuali maggiorazioni stabilite dalle Province, equiparando quindi le cessioni effettuate da contribuenti IVA a quelle effettuate tra privati.
Attenzione: A chi ha intenzione di immatricolare un’auto si consiglia di provvedervi ancor prima della conversione in Legge del D.L.
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Indicazioni conclusive |
La manovra correttiva è attualmente al centro di accese discussioni. Il Governo ha più volte affermato che sono possibile modifiche, ma non per quanto riguarda i “saldi” della manovra dell’importo complessivo di Euro 45,5 milioni.
In quest’ottica è molto probabile che in sostituzione di altre misure critiche si opti piuttosto per l’incremento dal 20% al 21% dell’aliquota ordinaria dell’IVA. Questo incremento è già stato più volte auspicato da Assonime. Pertanto chi ha preventivato acquisti per importi consistenti potrebbe valutare di anticipare tali acquisti al fine di evitare la maggiorazione. Inoltre si sta discutendo se prevedere la riapertura dello scudo fiscale (“scudo-bis”) per far riemergere capitali parcheggiati all’estero. Vi terremo informati.
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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
scarica qui la circolare C-31- manovra correttiva