Manovra correttiva accertamento

Manovra correttiva accertamento

Il decreto legge n. 78/2010 del 31 maggio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 il 31.05.2010 e in vigore dalla data di pubblicazione) è stato convertito in legge con la legge di conversione n. 122/2010 del 30 luglio 2010. Tale legge è entrata in vigore in data 31 luglio 2010.

Le modifiche introdotte dalla legge sono già state illustrate con la nostra circolare n. 20/2010. Di seguito Vi informiamo sulle novità definitive inserite in sede di conversione del decreto legge, in merito ad accertamento e riscossione.

 

 

 

Novità nel redditometro

Lo strumento principale nella lotta all´evasione fiscale sarà costituita dalla rivisitazione dell’istituto del redditometro. Si tratta dell´accertamento sintetico dei redditi dichiarati in base allo standard di vita del contribuente ed alle spese sostenute nell´anno. Le nuove disposizioni avranno effetto retroattivo anche in riferimento al periodo d´imposta 2009, anche se sussistono rilevanti dubbi in merito alla legittimità di un´applicazione retroattiva della norma. Segue un quadro delle novità più importanti:

-     Le spese e i redditi stimati sono calcolati in funzione del nucleo familiare e dell´area territoriale di appartenenza del contribuente. Si distingue tra le spese necessarie e quelle di carattere voluttuario, il tutto ponderato da parametri di natura statistica. I parametri precisi che consentono la determinazione del reddito presunto dovranno essere stabiliti mediante apposita disposizione d’attuazione, e non si limiteranno più solamente a singoli beni (ad es. camper).

-     Vi è la presunzione legale relativa secondo cui le spese di un periodo d´imposta sono finanziate da redditi generati nel medesimo periodo d’imposta. Fino ad ora si presumeva che la spesa fosse stata finanziata da redditi conseguiti nel medesimo anno e nei quattro precedenti. Al contribuente resta comunque la possibilità di fornire la prova contraria. In pratica: per un contribuente che nell´anno spende 100.000 Euro vale la presunzione che nello stesso anno abbia conseguito redditi per 100.000 Euro.

-     Una novità positiva: Nel calcolo del reddito presunto non rileva più l´incremento patrimoniale, come p.es. l´acquisto di immobili, che fino ad oggi si presumeva essere finanziato dai redditi dell´anno corrente e dei quattro precedenti.

-     In base ai calcoli evidenziati, che saranno effettuati mediante banche dati rielaborate, saranno effettuati controlli automatici che selezioneranno quei contribuenti che evidenzieranno uno scostamento di almeno il 20% tra spese presenti in banca dati e reddito dichiarato nel periodo d’imposta.

-     Per l´accertamento da redditometro sarà quindi sufficiente lo scostamento del 20% anche in un solo anno; fino ad ora lo scostamento doveva essere di almeno il 25%, registrato per almeno due periodi d´imposta.

-     Piccola consolazione: in caso di verifica l´ufficio ha l´obbligo di convocare il contribuente affinché lo stesso possa spiegare e giustificare le differenze accertate.

In corso di conversione, l´art. 22 non ha subito variazioni. Per poter applicare il nuovo redditometro sono però necessarie le annunciate disposizioni attuative.

   
 

Partecipazione dei comuni nell´attività di accertamento (art. 18)

Il ruolo dei Comuni nella lotta all´evasione fiscale assume sempre maggiore importanza: questi sono infatti chiamati a collaborare con gli uffici tributari e l’INPS nell´attività di accertamento e nel fornire le relative informazioni.

I Comuni con più di 5.000 abitanti saranno tenuti ad emanare entro il 30 agosto 2010 un regolamento che preveda l´istituzione di un consiglio tributario; nei comuni più piccoli, è fatto obbligo di riunirsi in consorzio, per la successiva istituzione di un tale organo, entro il 27 novembre 2010. Il consiglio tributario sarà istituzionalmente deputato a supportare l´Agenzia delle Entrate soprattutto nell´accertamento da redditometro e l´Agenzia del Territorio nella mappatura degli immobili tassabili.

In cambio, i comuni beneficeranno di un aggio pari al 33% (fino ad ora 30%) sulle maggiori somme riscosse.

I dettagli di tale novità saranno definiti all´interno di apposite disposizioni attuative.

   
 

 

Pagamenti in seguito ad accertamento

(art. 38)

Le conseguenze più pesanti della manovra correttiva 2010 derivano dalle modifiche apportate in relazione alla riscossione nell’ambito dell’accertamento di imposte dirette ed IVA.

Queste però, in considerazione delle modifiche apportate in sede di conversione, avranno efficacia solo per gli avvisi notificati a partire dal 1° luglio 2011, che però potranno riguardare retroattivamente periodi d´imposta a partire dal 31.12.2007. Le novità:

-     Gli avvisi, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresentano un titolo esecutivo di riscossione; non è quindi più necessaria la notifica della cartella di pagamento.

-     Qualora il contribuente non impugni l´avviso di accertamento, egli sarà tenuto a corrispondere per intero ed entro il termine di 60 giorni l’intero ammontare degli importi accertati. Il vantaggio: con il fatto che non è più necessario attendere la notifica della cartella di pagamento, il contribuente almeno evita i compensi di riscossione pari attualmente al 4,65%.

-     Qualora invece il contribuente proponga ricorso, dovrà ugualmente versare entro i 60 giorni, a titolo provvisorio, il 50% dell´importo accertato.

-     In caso di mancato pagamento, decorsi 30 giorni dal termine ultimo dei 60 giorni, l´Agente della riscossione è legittimato a intraprendere l´azione esecutiva in base al titolo che è rappresentato dal solo avviso di accertamento.

-     È inoltre possibile presentare una richiesta di sospensiva cautelare, se dall'atto impugnato può derivare un danno grave ed irreparabile e se sussiste il cosiddetto “fumus boni juris”. Nel caso in cui la sospensione non venga concessa il contribuente, decorsi 30 giorni dalla notifica del diniego, è comunque tenuto a corrispondere il 50% delle imposte, anche se egli presenta ricorso avverso la mancata sospensione.

Attenzione: Essendo consapevoli di quanto spesso le pretese del fisco siano ingiustificate, si può immaginare quali conseguenze possa comportare una novità di questo tipo. Ad ogni modo, in futuro nel caso di verifiche fiscali assumeranno maggiore importanza i tentativi volti ad una definizione già in sede di processo verbale di constatazione, per poter evitare fin dal principio la notifica dell’avviso di accertamento.

   
Notifica della cartella di pagamento (art. 38) A decorrere dal 31 maggio 2010 la notifica delle cartelle di pagamento potrà avvenire anche per mezzo della posta elettronica certificata (PEC); consigliamo pertanto a tutte le imprese che dispongono già di una casella di posta elettronica certificata, di consultarla periodicamente.

Questa procedura non ha subito variazioni in sede di conversione.

   
 

Limitazioni all´uso del contante

(art. 20)

Con efficacia a partire dal 31 maggio 2010, l´uso del denaro contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 Euro a 5.000 Euro. La limitazione, oltre al denaro contante, riguarda anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore e gli assegni bancari trasferibili. Tutti i contribuenti sottoposti ai controlli antiriciclaggio (soprattutto banche, ma anche i revisori), sono tenuti a denunciare infrazioni in tal senso. Le infrazioni vengono sanzionate con importi che vanno dal 1% al 40% dell´importo pagato, con una sanzione minima di 3.000 Euro. Anche il frazionamento dei pagamenti, messo in atto per eludere il limite viene sanzionato.

Attenzione: Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli assegni bancari con controvalore pari o superiore a 5.000 Euro, tratti successivamente al 31 maggio 2010. Questi dovranno infatti riportare necessariamente il nome del beneficiario e l´annotazione “non trasferibile”; libretti di risparmio al portatore esistente al 31 maggio 2010 vanno chiusi o convertiti in titoli nominativi.

In corso di conversione del decreto legge, si è deciso di sospendere le sanzioni fino al 15 giugno 2010.

   
 

 

Lavoratori transfrontalieri e quadro RW (art. 13)

Con un cambio di rotta, il legislatore ha ritrattato gli adempimenti a carico dei contribuenti che svolgono attività di lavoro dipendente all’estero. Contrariamente a quanto previsto dalle istruzioni collegate allo “scudo fiscale”, è stato chiarito che questo tipo di lavoratori sono esonerati dalla compilazione del quadro RW. Nel dettaglio:

-     I contribuenti con residenza fiscale in Italia che prestano lavoro all´estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali sono esonerati dalla dichiarazione del quadro RW per l’intero periodo di tempo in cui svolgono la propria attività lavorativa all´estero.

-     Lo stesso esonero si applica anche ai lavoratori transfrontalieri, ossia ai dipendenti che lavorano in via continuativa all´estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. Tuttavia in questi casi, l´agevolazione si applica solo per i Paesi confinanti (p.es. Austria o Svizzera), nel quale il lavoratore transfrontaliero presta la propria attività. I patrimoni ed i redditi conseguiti in Paesi terzi vanno invece dichiarati nel modello RW.

L´esonero sussiste già per le dichiarazioni per il 2009 in scadenza il 30 settembre.

   
Codice fiscale per operazioni bancarie con soggetti esteri (art. 34) Banche, Poste e intermediari finanziari sono obbligati a disporre del codice fiscale italiano di tutti i soggetti non residenti in Italia con i quali intrattengono rapporti negoziali continuativi.
   
Controlli incrociati sui lavoratori dipendenti (art. 28) Sono previsti controlli incrociati più severi in merito ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali sono dovuti i contributi previdenziali. L’obiettivo è di portare alla luce redditi non dichiarati, riferiti soprattutto a lavoratori domestici.

 

   
Conguagli relativi a pensioni (art. 38) Per le pensioni non superiori a 18.000 Euro all’anno le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi dovuti complessivamente superiori a 100 Euro, saranno trattenute in 11 rate mensili.

 

   
Accertamento e tassazione di gruppo (art. 35) Le disposizioni in merito ad accertamento e accertamento con adesione dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale sono state semplificate e razionalizzate (art. 35). La disposizione entrerà in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2011, ma avrà effetto retroattivo sui periodi di imposta per i quali non sono ancora prescritti i termini per l´accertamento (di regola quelli a partire dal 2006).
   
Proroga dei premi di produttività (art. 53) La tassazione agevolata del 10% sui premi di produttività è stata rinnovata già fin da ora anche per l´anno 2011. L´agevolazione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 Euro lordi e interessa solo i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 Euro. Per questi premi di produttività è inoltre prevista una riduzione dei contributi previdenziali; la misura di questa riduzione sarà stabilita entro il 31.12.2010.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-30-manovra correttiva accertamento