Vi ricordiamo che con il decreto collegato alla finanziaria 2018 è stata introdotta una sanatoria specifica per gli ex-lavoratori transfrontalieri e soggetti in precedenza iscritti all’AIRE, che al ritorno in Italia detenevano alla data del 6 dicembre 2017 ancora patrimoni all’estero. Ora possono “condonare” tale situazione previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%.
Chi può usufruire di tale sanatoria?
La procedura della „mini“-Voluntary Disclosure può essere utilizzata essenzialmente soggetti residenti ora in Italia o loro eredi:
- che in passato risiedevano all’estero ed erano iscritti all’AIRE, oppure
- che hanno lavorato in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi. Per quanto riguarda la ns. Provincia si tratta degli ex-lavoratori transfrontalieri della Svizzera e dell’Austria. Ricordiamo che sono considerati transfrontalieri i lavoratori che lavorano all’estero e rientrano giornalmente in Italia.
Non sono ammessi alla sanatoria: - societá o enti,
- soggetti residenti, che hanno vissuto e lavorato all’estero ma che non erano iscrittiall’AIRE,
- oppure soggetti che hanno lavorato all’estero ma non come transfrontalieri.Sono altresì esclusi i soggetti esteri che hanno rinunciato alla residenza all’estero trasferendosi in Italia, conservando il loro patrimonio all’estero.
Quale patrimonio?
Si tratta essenzialmente di depositi su conti bancari e su libretti al risparmio; sono escluse quote di partecipazione a società estere e patrimoni detenuti all’estero, che non derivano dal lavoro stesso. Devono essere ancora detenuti all’estero alla data del 6 dicembre 2017 e non devono essere stati dichiarati nel quadro RW in passato. Sono agevolabili inoltre le somme derivanti dalla vendita di immobili detenuti nel paese estero dove il soggetto ha lavorato.
Autodenuncia e pagamento
La dichiarazione di autodenuncia (voluntary disclosure) deve essere trasmessa entro il 31 luglio 2018. Con un provvedimento del 1° giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per la compilazione.
L’imposta sostitutiva del 3% copre imposte, sanzioni ed interessi e viene calcolata sul valore della giacenza al 31.12.2016. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 (eventualmente anche in tre rate mensili).
La prescrizione dei relativi periodi di imposti viene sospesa fino al 30 giugno 2020 per consentire all’Agenzia di effettuare le necessarie verifiche.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Distinti saluti.
Josef Vieider