Misure fiscali di sostegno a seguito dell’aumento dei costi energetici e della crisi in Ucraina – altre misure fiscali

Nelle ultime settimane sono stati emanati numerosi decreti contenenti agevolazioni e/o altre misure fiscali per calmierare gli effetti degli aumentati costi energetici e del conflitto in Ucraina. Essendo tali decreti – alcuni di questi – stati modificati in sede di conversione abbiamo atteso di conoscere il testo definitivo per trattare il tema, e per tale motivo chiediamo la vostra comprensione. Si tratta dei seguenti provvedimenti:

  • D.L. „Energia“ n° 17/2022, convertito nella legge n° 34 il 27 aprile 2022;
  • D.L. „Crisi Ucraina“ n° 21 del 21 marzo 2022, convertito in legge n° 51 del 320 maggio 2022;
  • D.L. n° 36 del 30. aprile 2022, che dovrá essere convertito entro la fine di giugno;
  • D.L. “Aiuti” n° 50 del 17 maggio 2022, che dovrà essere convertito in legge entro la metà di luglio.

Con la presente circolare vi informiamo sui primi due provvedimenti già convertiti ed entrati in vigore. Con una successiva circolare vi informeremo sugli altri due decreti. Di seguito le misure più importanti contenute nelle due leggi.

1. Misure per le imprese "energivore" (energia elettrica, gas, carburante)

Sostegni per le imprese „energivore“ per il 1° trimestre 2022

Rammentiamo che per imprese energivore si intendono quelle con un consumo annuo di energia elettrica superiore ad 1 GWh e che inoltre rientrano in uno dei seguenti parametri:

  • Operano in uno die settori di cui all’Allegato 3 dell’apposita linea guida UE,
  • Operano nei settori di cui all’Allegato 5 della linea guida UE con costi energetici di almeno il 20% del valore della produzione (cd. “VAL” come da definizione e determinazione nell’anzidetto allegato);
  • Sono comprese negli elenchi CSEA 2013 e 2014 .

Rinviamo alla nostra circolare 10/2022 dove è trattato il primo degli interventi per le imprese energivore – D.L. 4/2020 del 27 gennaio 2022 – pari al 20% del consumo del 1° trimestre 2022 a condizione che il costo dell’energia dell’ultimo trimestre 2021 sia superiore di oltre il 30% dell’analogo periodo del 2019. È stato pubblicato il codice tributo per la compensazione in F24 del credito di imposta: il codice è il 6960.

Sostegni per le imprese "energivore" per il 2° trimestre 2022 - (art. 4 D.L. 17/2022 e art. 5 D.L. 21/2022)

Nel frattempo è stato emanato un sostegno per le imprese energivore anche per il 2° trimestre 2022, dapprima fissato al 20% dell’aumento dei costi, poi elevato al 25%.

Anche in questo caso la condizione è che il prezzo dell’energia del primo trimestre 2022 sia aumentato di oltre il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Resta da annotare che:

a) il bonus può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite mod. F24 con altre imposte o contributi,

b) non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP e non rileva ai fini della detrazione di interessi e spese generali,

c) è cumulabile con altri sostegni, a condizione che il totale dei sostegni non superi il costo stesso.

Il codice tributo per la compensazione in F24 è il 6961.

Con il successivo D.L. 21/2022 è stata prevista anche la possibilità di cedere il credito di imposta, peraltro in attesa di un decreto attuativo. È richiesto il visto di conformità.

Attenzione: la compensazione e/o la cessione del credito di imposta allo stato attuale devono avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Sostegni per le imprese "gasivore" per il 2° trimestre 2022 - (art. 5 D.L. 17/2022)

Quali imprese “gasivore” sono considerate, in base a D.M. del 21 dicembre 2021, le imprese con un consumo annuo superiore a 1 GWh, oltre all’appartenenza a specifici codici ATECO ed a un costo energetico per il gas superiore al 20% del VAL o superiore al 2% dei ricavi.

Tali imprese possono ottenere un aiuto pari al 25% del costo del gas nel secondo trimestre 2022 (dapprima era il 15%, poi elevato al 20%, e infine fissato al 25% con l’art.2, D.L. 50/2022).

Condizione è che il prezzo del gas nel 1° trimestre 2022 sia aumentato di oltre il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, e che il consumo di gas nel 1° trimestre 2022 sia stato pari ad almeno 23.600 metri cubi.

Per l’utilizzo e gli effetti fiscali, compresa la cessione del credito di imposta, valgono le considerazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto precedente. Il codice tributo per la compensazione in F24 è il 6962.

Sostegni per imprese "non energivore o gasivore" per il 2° trimestre 2022 (art. 3 e 4 D.L. 21/2022)

Il D.L. 21/2022 ha ampliato la platea dei soggetti aventi diritto alle sovvenzioni anche alle altre imprese:

  • Anche le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari o superiore a 16,5 kW possono fruire di un credito di imposta pari al 15% (così innalzato dal 12% con il D.L. 50/2022) delle spese per energia sostenute nel 2° trimestre 2022. Anche in questo caso le condizioni di accesso al bonus sono che il costo medio per kWh del 1° trimestre 2022 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il bonus – non tassato ai fini delle II.DD. e IRAP – potrà essere fruito soltanto in compensazione tramite F24 con altri tributi e contributi, ed è cumulabile con altri aiuti, a condizione che nel complesso gli aiuti non superino il costo dell’energia. Il credito è cedibile a terzi ed `richiesto il visto di conformità. Il codice tributo per la compensazione è il 6963.

  • Regole simili valgono anche per le imprese non considerate gasivore. Il bonus originariamente previsto nella misura del 20% delle spese per il gas del 2° trimestre 2022, è stato aumentato al 25% con il D.L. 50/2022. Anche in questo caso condizione essenziale è che il costo del gas nel 1° trimestre 2022 sia aumento di più del 30% rispetto al 1° trimestre 2019. Valgono le medesime regole che per gli altri bonus in relazione a trattamento fiscale, obbligo di compensazione, possibilità di cessione del bonus a terzi. Si è in attesa di un decreto attuativo. Il codice tributo per la compensazione è il 6964.

Riduzione generale delle accise sui carburanti fino all’8 luglio 2022 (art. 1 D.L. 21/2022)

Di tale misura hanno per ora approfittato tutti: per calmierare l’aumento del prezzo dei carburanti per autotrazione è stata ridotta proporzionalmente l’accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione. Tra vari rimandi, rinvii e proroghe, per il momento tale riduzione è in vigora fino all’8 luglio 2022

Buoni benzina per i dipendenti per l’anno 2022 (art. 2 D.L. 21/2022)

La misura prevede per il 2022 per imprese, enti e professionisti la possibilità di concedere ai dipendenti buoni benzina fino ad un importo di 200 Euro. Non devono essere necessariamente erogazioni liberali, ciò significa che possono essere anche parte della retribuzione.

Detti buoni benzina sono però esentasse per i percipienti (art. 51, comma 3, DPR 917/86) e sono esenti da contributi previdenziali, oltre ad essere interamente detraibili per il soggetto erogatore (datore di lavoro). Non è necessario che tale “benefit” sia erogato a tutti i dipendenti o a tutti i dipendenti di una determinata categoria (quindi in teoria anche solo a singoli soggetti). L’erogazione di detto benefit non rileva ai fini del computo per il limite dei 258,23 Euro (a testa) valido per i “regali” in generale a favore dei dipendenti (solitamente in occasione del Natale, ma non solo). Non sembra che possano beneficiare di tale bonus i collaboratori quali, ad es., tipicamente gli amministratori di societá. Si è in attesa di una circolare esplicativa.

Rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas (art. 8 D.L. 21/2022)

È prevista la possibilità per le imprese clienti finali di energia e gas residenti in Italia di richiedere ai fornitori per le fatture relative ai consumi energetici di maggio e giugno 2022 di richiedere una rateizzazione fino a 24 mesi.

Produzione di energia elettrica da biogas (art. 5bis D.L. 21/2022)

È consentito utilizzare l’intera produzione di biogas per la produzione di energia elettrica indipendentemente dall’attuale concessione e fino a +20% dell’autorizzazione, senza che si debba richiedere una modifica della concessione. Il di più rispetto alla potenza nominale installata non è però incentivato.

Realizzazione di impianti di produzione energia alternativa (art. 7-bis D.L. 21/2022)

La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra viene notevolmente facilitata, in particolare nel raggio di 500 metri dalle zone produttive o di edifici produttivi ecc. Tale norma potrebbe scontrarsi però con le norme in materia urbanistica ad es. in Provincia di Bolzano.

2. Misure di sotegno per le imprese di trasporto

Deduzione forfettaria e rimborsi pedaggi per le imprese di trasporto (merci) – (art. 6 D.L. 17/2022 e art. 15 D.L. 21/2022)

È stata aumentata la dotazione di fondi per la deduzione forfettaria delle spese non documentate e verranno stabiliti nuovi limiti con apposito Decreto Ministeriale. Sono stati anche aumentati i fondi per i rimborsi dei pedaggi autostradali per imprese di trasporto.

Credito di imposta AdBlue per imprese di trasporto (merci) – (art. 6 D.L. 17/2022)

Alle imprese di trasporto merci è concesso un sostegno del 15% per l’acquisto dell’additivo AdBlue, in particolare per i costi sostenuti (e documentati da fattura) nel 2022. Si tratta di un bonus non tassato e compensabile in F24. Siamo in attesa di un decreto attuativo.

Credito di imposta GNL imprese di trasporto (merci) – (art. 6 D.L. 17/2022)

Un ulteriore credito di imposta del 20% è previsto per le imprese di trasporto merci per il 2022 per l’acquisto di gas liquefatto “GNL”. Il bonus è esente da imposte. Dettagli saranno noti con la pubblicazione di un decreto attuativo.

Esonero versamento contributo imprese di trasporto (art. 16 D.L. 21/2022)

Le imprese iscritte all’albo nazionale delle imprese di trasporto merci per conto terzi sono esonerate per il 2022 dal versamento del contributo annuale.

3. Novità per il settore dell’edilizia

I vari provvedimenti legislativi contengono varie limitazioni per evitare utilizzi fraudolenti delle agevolazioni ovvero dei bonus nel settore dell’edilizia.

Indicazione CCNL in fattura o nel contratto

Su tale argomento vi abbiamo informati con un’apposita circolare (n° 17/2022).

Detrazioni fiscali e iscrizioni SOA (art. 10-bis D.L. 21/2022)

In sede di conversione del D.L. 21/2022 sono state introdotte misure inerenti alle detrazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione ecc. in edilizia. Una di queste riguarda l’obbligo per pagamenti a partire dal 1° gennaio 2023 e per lavori di importo superiore a 516.000 Euro l’impresa incaricata dovrà essere in possesso di una cd. “attestazione SOA”. Tale obbligo sussiste nel caso del bonus 110% indipendentemente dalle modalità di fruizione, mentre per gli altri bonus l’obbligo sussiste soltanto nel caso di sconto in fattura o cessione del credito a terzi. La sussistenza dell’attestazione SOA è obbligatoria in particolare già a partire dalla data dell’incarico per i lavori.

La suddetta novità non si applica invece ai lavori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione – il 21 maggio 2022 – erano già iniziati o per i contratti di appalto o subappalto che alla medesima data erano giá conclusi/sottoscritti (con data certa).

Ne deriva che al contrario, per i contratti di appalto o subappalto conclusi a partire dal 21 maggio 2022, per un importo superiore a 516.000 Euro e per i quali sono previsti pagamenti anche dopo il 1° gennaio 2023, è richiesta, in base ad una prudente interpretazione, l’iscrizione SOA.

Proroga concessioni edilizie (art. 10-septies D.L. 21/2022)

Infine una buona notizia per tutte le imprese di costruzioni e del settore edile, che negli ultimi tempi soffrono per le incertezze legate a prezzi e tempi di consegna di materiali e prestazioni. In sede di conversione del D.L. 21/2022 è stata disposto che per tutte le concessioni edilizie emesse fino al 31 dicembre 2022, tutti i termini per l’inizio e il termine dei lavori sono prorogati di un anno.

Attenzione: la proroga non è automatica, ma è bensì condizionata alle seguenti azioni:

- deve essere presentata apposita istanza al Comune, nella quale si dichiara di volere usufruire della suddetta proroga;

- alla data di presentazione dell’istanza la concessione/autorizzazione non deve esser già scaduta, e

- alla data di presentazione dell’istanza la concessione/autorizzazione deve essere in regola con eventuali norme urbanistiche mutate nel frattempo.

Suggeriamo a chi ha interesse di attivarsi senza indugio a verificare i presupposti per presentare eventualmente un’istanza.

4. Altre novità per le imprese

Riforma bonus pubblicità (art. 25-bis D.L. 21/2022)

In sede di conversione del D.L. 21/2022 è stato riformato il bonus pubblicità. Come noto, per gli anni 2021 e 2022 spetta un bonus (teorico) del 50% per le spese di pubblicità sostenute sui media cartacei e radio/TV: il bonus poi in effetti si riduce per via dei fondi ridotti a disposizione.

Ora la “riforma” prevede a partire dal 2023 un bonus aumentato al 75%, però calcolato sull’incremento delle spese pubblicitarie rispetto al periodo precedente (2022). Inoltre il bonus, secondo l’attuale versione, spetterà soltanto per la pubblicità su giornali e riviste – anche in versione online – e non più per quella su radio e TV.

Credito d’imposta seconda rata IMU nel settore del turismo (art. 22 D.L. 21/2022)

È stato previsto un credito d’imposta del 50% riferito alla seconda rata IMU 2021 limitatamente alle imprese del settore turistico-ricettivo. Il bonus spetta per gli immobili della categoria D/2 nei quali il proprietario gestisce la relativa attività del settore turistico. Il soggetto deve avere subito una diminuzione del fatturato/dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

Il bonus deve essere utilizzato in compensazione entro la fine del 2022 e può essere ceduto a terzi. Per fruirne è richiesta una specifica autodichiarazione, ma per il momento resta in bilico l’efficacia della misura in attesa di autorizzazione della Commissione UE. Resta peraltro da chiarire, per i soggetti residenti in Provincia di Bolzano, se tale misura si applica anche all’IMI.

Deposito fiscale (art. 5-quater D.L. 21/2022)

I soggetti che
dovessero perdere i presupposti per l’esercizio di depositi fiscali di prodotti
energetici hanno la possibilità di presentare apposita garanzia bancaria di dodici
mesi per non vedersi sospesa la licenza nell’immediato. Si è in attesa di
dettagli con una disposizione attuativa.

Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili (art. 29 D.L. 17/2022)

Il termine per procedere alla rivalutazione di terreni edificabili e partecipazioni, riaperto appena poco tempo fa a febbraio, è stato prolungato dal 15 giugno al 15 novembre 2022. L’imposta sostitutiva resta sempre al 14%. C’è quindi più tempo per fare eseguire la perizia e versare almeno la prima rata dell’imposta sostitutiva.

Come sempre, tale possibilità è concessa essenzialmente soltanto ai privati persone fisiche ed enti non commerciali.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider