Modifiche al regime agevolato per piccoli imprenditori e professionisti cosiddetto “dei minimi” a partire dal 1 gennaio 2012

Modifiche al regime agevolato per piccoli imprenditori e professionisti cosiddetto “dei minimi” a partire dal 1 gennaio 2012

Con la Manovra Correttiva per il 2011 (D.L. 98/2011; vedi anche la nostra Circolare nr. 29/2011) il regime agevolato per piccoli imprenditori e professionisti cd. “dei minimi” (Art. 1 comma 96 – 117 Legge nr. 244/2007) viene radicalmente modificato con effetto 1 gennaio 2012. Le novità in breve:

- la tassazione agevolata può, a partire dal 2012, trovar luogo solo nel caso di attività iniziate successivamente al 31 dicembre 2007;

- l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali IRPEF viene ridotta dal 20% al 5%;

- la possibilità di ricorrere a questo favorevole regime viene ristretto ai soggetti passivi d’imposta di età non superiore ai 35 anni ed ai soggetti in cassa integrazione.

Consiglio: nell’evenienza Sia interessato al ricorso a questo particolare regime agevolato, La invitiamo a mettersi in contatto con noi per gli approfondimenti del caso.

 

In questa Circolare è bene accennare a due novità di particolare interesse per committenti, ovvero clienti di persone fisiche le quali fanno ricorso al summenzionato nuovo regime “dei minimi”: le modifiche inerenti la menzione della fonte normativa per l’esonero dall’applicazione dell’IVA da riportare su fatture di tali soggetti nonché la ritenuta d’acconto loro applicata.

Novità relative all’imposta sul valore aggiunto:

Come in precedenza, le fatture dei soggetti aderenti al nuovo regime dei “minimi” vengono emesse senza IVA; le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2012 sono esonerate dall’IVA se riportanti la nuova e corretta citazione normativa, ovvero:

“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007.Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”.

 

Nessuna ritenuta d’acconto

Significativo è altresì l’impatto delle modifiche sulla ritenuta d’acconto: contrariamente a quanto previsto fino al 31 dicembre 2011, sulle fatture di imprenditori e professionisti aderenti alla nuova tassazione agevolata del 5% e come sopra indicato non riportanti alcuna IVA, non deve più essere applicata alcuna ritenuta d’acconto. Ciò in funzione di quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate nr. 185820 del 22 dicembre 2011.

Per tale ragione è dunque necessario che l’imprenditore o il professionista aderente al regime agevolato esponga in fattura un’ulteriore apposita dichiarazione. Nel caso di compenso assoggettabile a ritenuta d’acconto infatti, (p. e. compensi a rappresentanti o intermediari come anche parcelle di professionisti), sulla fattura deve essere esposta la seguente dicitura al fine della non applicazione della ritenuta d’acconto:

“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820”

Fintanto che la fattura reca la suddetta dicitura, nessuna ritenuta d’acconto potrà essere applicata.

 

Per le fatture da pagare nel corso del mese di gennaio 2012 già emesse però nel 2011 e dunque riportanti secondo le vecchie disposizioni normative la ritenuta d’acconto, questa può essere “ignorata” fintanto che l’imprenditore o professionista beneficiario integri la fattura con la suddetta dichiarazione.

La non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto vale per ogni tipo di ritenuta che il sostituto di imposta deve operare; quella sulle provvigioni, quella sui compensi a professionisti come quella sui pagamenti dei condomini.

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

scarica qui la circolare C-07 - 20 01 12 - Il nuovo regime dei minimi