Modifiche apportate dal 2010 alla legge IVA – disposizioni transitorie
Coma già comunicato (nostra circolare n. 35 del 22 novembre 2009) la direttiva comunitaria 2008/8/CE ha previsto delle sostanziali modifiche con riguardo alla determinazione della territorialità delle prestazioni di servizi, entrate in vigore il 1° gennaio 2010. L’Italia non ha ancora emanato i provvedimenti attuativi volti a recepire la direttiva comunitaria . La bozza del decreto attuativo emanata dal Governo il 12 novembre scorso, non è ancora stata pubblicata in G.U.:la pubblicazione è attesa attorno al 20 gennaio p.v.
Nonostante il mancato recepimento trovano applicazione immediata, dal 1° gennaio 2010, le dettagliate previsioni normative contenute nella citata direttiva 2008/8/CE, essendo la norma comunitaria prevalente su quella nazionale. Non sono direttamente applicabili unicamente le previsioni normative comunitarie relativamente alle quali all’Italia è stata concessa facoltà di deroga nell’applicazione della normativa interna. Non sono inoltre ancora recepite nell’ordinamento italiano le novità previste per il rimborsi IVA ai soggetti esteri (direttiva 2008/9/CE) e quelle previste per le comunicazioni Intrastat (2009/10/CE).
Con la circolare 58/E del 31 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti applicativi legati alle novità IVA relative alle prestazioni di servizi, facendo riferimento alla citata direttiva comunitaria. Non sono stati al momento forniti chiarimenti riguardanti l’applicazione dell’inversione contabile obbligatoria alla cessione di beni e la nuova procedura di rimborso Iva ai soggetti esteri.
Ancora prive di chiarimenti sono rimaste anche le novità relative alla presentazione dei modelli Intrastat. Dal 1° gennaio 2010 devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat anche le prestazioni di servizi fornite a committenti residenti in altro paese comunitario, come conseguenza del principio di tassazione nel paese del committente. Manca ad oggi la pubblicazione sia dei modelli che delle istruzioni ministeriali da applicare.
Di seguito, ad integrazione della nostra precedente circolare n. 35, si riepilogano ancora una volta le novità riguardanti il presupposto territoriale delle prestazioni di servizi e le conseguenze di natura contabile ad esse collegate.
- La nuova regola generale applicata dal 1° gennaio 2010:
A partire dal 1° gennaio 2010 si ha omogeneità di trattamento fra cessioni di beni e prestazioni di servizi: la tassazione delle prestazioni di servizi avviene nel paese del committente, qualora soggetto imprenditore o libero professionista. Rimane invece immutata la regola che prevede la tassazione nel paese del prestatore qualora il committente sia un soggetto privato.
A partire da 1° gennaio 2010, ai sensi dell’art 44 della Direttiva 2008/8/CE (che verrà presumibilmente recepito con l’introduzione del nuovo art. 7-ter del DPR 633/1972) vale quanto segue:
- alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi (cd. prestazioni ”business to business” - “B2B”) si applica la regola del paese di destinazione, ovvero si ha tassazione nel luogo di domicilio del committente . La presente regola vale, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2008/08/CE, anche nei confronti di committenti extra –UE.
- alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti privati non imprenditori (cd. prestazioni „business to consumer“- o „B2C“) si applica la regola generale del paese di origine, ovvero le prestazioni sono tassate nel paese di domicilio del prestatore.
Prestazioni - B2B |
Le prestazioni di servizi rese a imprese e liberi professionisti sono tassate nel paese di domicilio del committente. Ne consegue che:
- prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2010 da un’impresa con sede in Italia nei confronti di un‘impresa con sede all’estero sono da fatturare senza Iva con la dicitura “prestazione non soggetta Iva ai sensi dell’art. 44 dir. 2008/8/CE”. Una volta pubblicato il provvedimento di attuazione il riferimento andrà fatto all’art. 7-ter del DPR 633/1972. -per prestazioni di servizi rese ad un’impresa con sede in Italia da un’impresa estera, la società italiana dovrà emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 17 DPR 633/1972. Attenzione: a differenza di quanto previsto per gli acquisti intracomunitarie di beni, non sarà sufficiente l’integrazione della fattura, bensì ci vorrà formalmente un‘autofattura. |
Prestazioni B2C | Le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti privati sono tassate nel paese in cui il prestatore è soggetto passivo ai fini IVA (principio del paese di origine) |
Nota bene: Come più sopra evidenziato, la direttiva non distingue, nel caso di tassazione nel paese di destinazione, fra committente UE ed extra UE. Conseguentemente, le prestazioni rese nei confronti di committenti con sede extra UE vengono trattate alla stregua di quelle rese nei confronti di committenti intracomunitari. Diversamente da quanto era stato inizialmente ipotizzato dalla stampa specializzata, l’Italia non ha introdotto alcuna deroga con riferimento a tale previsione, sono pertanto escluse dall’IVA anche le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di imprese e liberi professionisti extra UE.
Il prestatore italiano è obbligato a :
- richiedere al committente comunitario il suo numero di partita Iva estera;
- richiedere al committente extracomunitario una certificazione che attesti la sua qualità di soggetto di impresa o di libero professionista;
-richiedere da committenti ditte individuali, liberi professionisti o enti una dichiarazione che attesti che le prestazioni rese vengono utilizzate nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.
Per quanto riguarda gli enti che svolgono sia attività istituzionali che commerciali, questi vengono inquadrati ai fini delle nuove disposizioni sempre come soggetti IVA e non privati. Gli enti che svolgono attività puramente istituzionali vengono anch’essi assimilati a soggetti passivi qualora nell’esercizio abbiano effettuato acquisti intracomunitari per un importo superiore ai 10.000,00 Euro (dovendo avere quindi una posizione IVA).
Consiglio: Si consiglia di predisporre in contabilità un nuovo codice IVA: „non soggetto IVA art. 7-ter DPR 633/1972“. Dato che a partire dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti comunitari devono essere riepilogate nel modello di comunicazione Intrastat, si consiglia di separare le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari da quelle rese verso committenti extracomunitari. Tale distinzione può avvenire mediante una diversa codifica IVA o filtrando le operazioni comunitarie per le quali è stato inserito il numero di partita IVA estero.
Conseguenze pratiche di maggio rilievo:
- Prestazioni su beni mobili
Fino al 31 dicembre 2009 le prestazioni di servizi rese su beni mobili erano tassate in Italia, qualora ivi rese. Le stesse le prestazioni, in particolare le lavorazioni su beni mobili, rese su incarico di un committente comunitario fino ad oggi non erano invece imponibili in Italia qualora il bene, una volta effettuata la prestazione, fosse stato trasportato fuori dal territorio nazionale in un altro paese comunitario. A partire dal 2010 per la non imponibilità della prestazione in Italia diventa irrilevante che il bene venga trasportato in un altro paese comunitario, essendo sufficiente, per prestazioni B2B, che il committente sia un soggetto passivo. Le prestazioni di servizi su beni mobili rese a imprese estere, sono, a partire dal 1° gennaio 2010, „non soggette a IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972“.
Le considerazioni appena fatte valgono anche per le prestazioni di manutenzione periodica e per i contratti di servizio relativi a beni mobili (macchinari o attrezzature) conclusi con committenti esteri comunitari. Tali prestazioni, che con qualche eccezione erano fino ad oggi tassate in Italia, non sono più soggette ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972.
Per contro il soggetto passivo italiano che usufruisce di tali prestazioni rese da prestatore estero, è tenuto ad emettere un’autofattura con IVA al 20%.
Problema: I maggiori problemi connessi a tale nuova previsione riguarderanno le prestazioni rese nell’ambito di un contratto d’appalto che prevede la consegna di un bene mobile finito, problemi causati, non da ultimo, dalla mancanza nel diritto commerciale italiano di una precisa distinzione fra il contratto d’appalto ed il contratto d’opera. Nella fattispecie, i contratti di appalto, in cui le componenti materiali fornite superano il valore delle prestazioni fornite nell’ambito dello stesso contratto, dovranno essere assimilati a cessioni di beni piuttosto che a prestazioni di servizi, con l’applicazione delle regole delle forniture intracomunitarie.
- Trasporto di beni
Il trasporto di beni reso da un’impresa di trasporti italiana su incarico di un committente estero (prestazione B2B) è “non soggetto ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972” a partire dal 1° gennaio 2010. Tale principio vale:
- per i trasporti nazionali
- per i trasporti intracomunitari
- per i trasporti internazionali (paese di partenza o di destinazione extraeuropeo).
Anche i trasporti internazionali e intracomunitari pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010 non sono più “non imponibili” ai sensi dell’ art. 9 DPR 633/1972 e dell’art. 40 DL 331/1993, bensì “non soggetti ad IVA ai sensi dell’art 7-ter DPR 633/1972”. Tali servizi non danno più diritto alla determinazione del plafond. Tale principio vale anche per le prestazioni accessorie ai trasporti, quali i servizi di carico e scarico.
Per contro i trasporti di beni resi da terzi su incarico di un’impresa italiana sono sempre imponibili in Italia, sia che si tratti di un trasporto cd. estero su estero (ad esempio da Monaco ad Amburgo), di un trasporto intracomunitario o di un trasporto internazionale. Qualora l’impresa di trasporti sia un soggetto passivo estero il committente italiano deve emettere un’autofattura. Restano tuttavia inalterate le previsioni al numero 7 del co. 1 dell’art. 9 del DPR 633/1972, pertanto in caso di trasporto di beni realizzato nell’ambito di operazioni di importazione o esportazione (al di fuori del territorio UE) su incarico di un committente italiano, l’autofattura dovrà essere emessa con la dicitura “non imponibile ai sensi dell’art 9, co. 1 n. 7 DPR 633/1972.
Esempio: un trasportatore austriaco realizza su incarico di un committente italiano un primo trasporto da Bolzano a Milano, un altro da Bolzano ad Innsbruck ed infine un terzo da Bolzano ad Zurigo,per i primi due trasporti va emessa autofattura con IVA al 20%, mentre per la terza tratta l’autofattura è da emettere senza IVA, in quanto “ non imponibile ai sensi dell’art . 9 n. 7 DPR 633/1972.
Il trattamento del trasporto di beni su incarico di soggetti privati è illustrato al seguente punto 3) della presente circolare.
- Noleggio a lungo termine
Le nuove disposizioni hanno conseguenze rilevanti con riferimento ai noleggi a lungo termine di autovetture. Tali servizi soggiacciono a partire dal 1° gennaio 2010 alla regola generale per i servizi B2B di tassazione nel paese del committente.
Per il noleggio di autovetture da Idealcar o da altre società operanti nel settore dovrà essere emessa un’autofattura con IVA italiana, con detraibilità limitata al 40%. Per contro, le fatture di cui all’esempio non soggiacciono più all’IVA tedesca.
- Intermediazioni
Le intermediazioni rese da un’impresa italiana nei confronti di un soggetto passivo estero sono sempre “non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972”, in aderenza alla regola generale per i servizi B2B, e ciò indipendentemente dal fatto che siano intermediazioni riferite a cessioni di beni o prestazioni di servizi nazionali, intracomunitarie o internazionali.
Nel caso opposto di servizi di intermediazione resi da un soggetto passivo estero ad un committente italiano, questo dovrà emettere un’autofattura con IVA al 20%.
Per il caso in cui le intermediazioni siano tassate in Italia (in quanto il committente soggetto passivo è italiano) e siano riferite ad operazioni di importazione, esportazione o trasporto internazionale di beni e di persone(quindi operazioni non intracomunitarie), varrà anche in futuro l’attuale regola di non imponibilità prevista dall’art. 9, co. 1 n.7 DPR 633/1972, che dovrà essere indicata sull’autofattura emessa.
Il trattamento delle intermediazioni su incarico di soggetti privati è illustrato al seguente punto 3) della presente circolare.
- Servizi particolari
Le prestazioni di diversa natura, attualmente disciplinate dall’art. 7, co. 4 lett. d) del DPR 633/1972 e che sulla base della precedente normativa erano già “non soggette ad IVA”, come ad esempio le consulenze tecniche e legali, le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili diversi dagli automezzi, le concessioni di diritti di licenza, le prestazioni pubblicitarie, la formazione del personale, l’elaborazione dei dati, le traduzioni, i servizi di telecomunicazione, i servizi finanziari, la messa a disposizione di personale, la fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica continuano ad esser anche dopo il 1° gennaio 2010, “non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”, qualora il committente sia un soggetto passivo estero. Ciò, come già sottolineato - indipendentemente dal fatto che il committente estero sia domiciliato in un paese UE o extra-UE. A differenza di quanto previsto fino ad ora, in caso di committente estero soggetto passivo, non occorrerà più fare riferimento al paese nel quale la prestazione viene effettivamente utilizzata. Nel caso di committente impresa italiana e di prestazioni di servizi rese da soggetto passivo estero (UE o extra UE), deve essere emessa in ogni caso un’autofattura con IVA.
Attenzione: tutte le prestazioni di cui sopra rese/ricevute a/da imprese domiciliate all’estero, dovranno essere riepilogate a partire dal 2010 nei modelli Intrastat.
- Deroghe ai principi generali di territorialità sia per i rapporti B2B che B2C
Si illustrano di seguito le deroghe previste ai principi generali di territorialità che prevedono la tassazione nel paese del committente per i servizi B2B e nel paese di origine per i servizi B2C.
Principio di tassazione nel luogo in cui è situato l’immobile (invariato) | |
Prestazioni relative a beni immobili – attuale art. 7, co, 4 lett. 4) DPR 633/72 |
Le prestazioni di servizi relative a beni immobili continuano anche dopo il 1° gennaio 2010 ad essere imponibili nel paese in cui è situato l’immobile, indipendentemente dal fatto che il committente sia un soggetto passivo o un soggetto privato. Rientrano in tale previsione:
- le prestazioni di servizi rese su beni immobili (costruzione, ristrutturazione ecc.), comprese la progettazione, le perizie e le intermediazioni; - la fornitura di alloggio. Ne consegue che le prestazioni di alloggio di qualsiasi genere rese da un albergatore altoatesino in una struttura situata in Alto Adige sono imponibili IVA in Italia; - la locazione e l’affitto di immobili situati in Italia sono ivi imponibili, a prescindere dal fatto che il locatario/affittuario sia un soggetto imprenditore o una persona fisica. Nota bene: in tale ambito non vi sono modifiche rispetto alle disposizioni previgenti. Va comunque posta attenzione al fatto che per tali prestazioni, qualora siano rese da un soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia nei confronti di un committente soggetto passivo in Italia, quest’ultimo è tenuto a partire dal 1° gennaio 2010 ad emettere un’autofattura, anche se il soggetto estero ha un’identificazione diretta o un rappresentante fiscale in Italia. Esempio: è ricorrente la situazione in base alla quale un costruttore tedesco o austriaco sia dotato in Italia di un’identificazione diretta o di un rappresentante fiscale e fatturi le proprie prestazioni in Italia con IVA italiana. A partire dal 1° gennaio 2010 tali soggetti potranno emettere una fattura con IVA italiana solo nei confronti di privati o committenti esteri. Committenti soggetti passivi italiani per contro non potranno più accettare fatture emesse con esposizione dell’IVA italiana, salvo che l’impresa di costruzioni non sia anche dotata di stabile organizzazione in Italia. Le medesime considerazioni valgono anche per le altre prestazioni relative ai beni immobili di cui sopra. |
Problema: Come conseguenza degli obblighi contabili appena menzionati si dovrà effettuare un’attenta distinzione fra le prestazioni rese su beni immobili e beni mobili (ad esempio prestazioni relative ai mobili situati in una abitazione). Fino ad oggi per le prestazioni su beni mobili era rilevante il luogo in cui veniva resa la prestazione, che nella maggior parte dei casi coincideva con il luogo in cui era situata la casa, e pertanto la distinzione diveniva di fatto irrilevante. A partire dal 1° gennaio 2010 invece vale la regola del paese del committente per le prestazioni rese su beni mobili (si veda più sopra) e conseguentemente di dovrà effettuare una netta distinzione fra le prestazioni sull’immobile e quelle su beni mobili. Mancano tuttavia ulteriori chiarimenti ufficiali in merito a tale questione. | |
Trasporto di persone: principio della distanza percorsa (invariato) | |
Distanza percorsa per il trasporto di persone: art. 48 direttiva 2008/8/CE
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È rimasta invariata la regola prevista per il trasporto di persone, imponibile in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa. La regola citata vale anche per il caso di committente estero. Nel caso di trasporti eseguiti in parte in territorio nazionale e in parte in territorio estero (es. Bolzano - Monaco) in dipendenza di un unico contratto, vale come in precedenza la non imponibilità anche della tratta su territorio nazionale ai sensi dell’art. 9. co. 1 n. 1 DPR 633/1972. |
Servizi culturali, sportivi, didattici, scientifici ecc.: luogo di effettiva prestazione (invariato) | |
Luogo dell‘effettiva prestazione per servizi culturali e simili art. 53 direttiva 2008/8/CE |
Le prestazioni si seguito elencate sono imponibili, ai sensi dell’art. 53 della direttiva 2008/8/CE (recepito dall’art. 7- quinquies DPR 633/72) nel luogo di effettiva prestazione: servizi culturali, artistici, sportivi, didattici, scientifici, ricreativi e affini. Vale il previgente principio di tassazione nel paese di effettiva esecuzione. Lo stesso principio trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2010 anche per le fiere e le esposizioni e le attività organizzative connesse. Conseguentemente chi organizza una fiera in Italia per conto di un committente estero rende una prestazione soggetta ad IVA. Tale previsione era in precedenza limitata alla locazione di stand fieristici.
Trattasi di disposizione transitoria, dato che a partire dal 2011 dovrebbe valere un’altra disposizione per i soggetti privati. |
In conseguenza dell’introduzione della nuova regola generale si è reso necessario prevedere ulteriori nuove deroghe.
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Servizi di ristorazione e catering: luogo di consumo effettivo | |
Luogo di consumo effettivo peri servizi di ristorazione: art. 55 dirett. 2008/8/CE | Per servizi di ristorazione e di catering si intende la distribuzione di alimenti e bevande destinate ad essere consumate nel luogo in cui avviene la distribuzione. Il luogo della prestazione viene definito con il luogo in cui la prestazione viene effettivamente resa. La presente deroga vale sempre, sia nei confronti di soggetti passivi che di soggetti privati. |
Servizi di catering a bordo di navi, treni e aerei: tassazione nel paese di partenza | |
Tassazione nel luogo di partenza per catering a bordo di navi, aerei e treni : art. 57 direttiva 2008/8/CE | I servizi di ristorazione e di catering resi a bordo di navi, aerei e treni sono tassati nel paese di partenza dei passeggeri. |
Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto: tassazione nel luogo di messa a disposizione del mezzo | |
Luogo della messa a disposizione del mezzo di trasporto: art. 57 dirett. 2008/8/CE |
Fino al 31 dicembre 2009 valeva il principio in base al quale il noleggio di mezzi di trasporto era tassato nel paese del prestatore (locatore).
A partire dal 1° gennaio 2010 è stata introdotta una distinzione fra noleggio a breve e lungo termine. Nel caso di noleggio a breve termine, con durata fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, la regola prevede la tassazione nel paese in cui i mezzi di trasporto sono effettivamente messi a disposizione. In caso di superamento dei 30 giorni, torna ad essere applicato il principio del paese di destinazione qualora il committente sia un soggetto passivo. Esempio: un imprenditore italiano, che nel corso di un viaggio di lavoro in Germania, noleggi lì un’autovettura per una settimana paga l’IVA tedesca. Viceversa, qualora una società tedesca noleggi un’autovettura in Italia ad un soggetto passivo italiano per la durata di 2 anni, tale prestazione sarà d’ora in avanti soggetta ad IVA in Italia ed il committente nazionale dovrà emettere autofattura (con detrazione dell’IVA di norma paria al 40%). Per noleggi ai privati trova applicazione una regola transitoria fino alla fine del 2012, in base alla quale la tassazione avviene nel paese del locatore; a partire dal 2013 nel paese del locatario ed il locatore dovrà provvedere a identificarsi ai fini IVA all’estero. Attenzione: la locazione di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto rientra nella regola generale prevista per i servizi B2B (paese del committente) e B2C (paese del prestatore), indipendentemente dalla durata del contratto di noleggio. |
- Ulteriori deroghe previste esclusivamente per i servizi a privati („B2C”):
La direttiva comunitaria 2008/8/CE prevede una serie di ulteriori deroghe per i servizi resi ai privati, che saranno presumibilmente recepite dall’art. 7-sexies del DPR 633/1972.
Trasporto internazionale di beni | |
Principio della distanza percorsa per trasporti internazionali di beni
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Per i trasporti internazionali di beni resi su incarico di soggetti privati varrà anche in futuro il principio della distanza percorsa. Esempio: un trasporto da Verona a Zurigo su incarico di un privato è “non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 DPR 633/72” per la tratta che va da Verona al confine e “non soggetta ad IVA ex art. 7-sexies DPR 633/1972” per la tratta confine – Zurigo |
Trasporto intracomunitario di beni | |
Luogo di partenza per i trasporti intracomunitari di beni |
I trasporti intracomunitari di beni eseguiti su incarico di soggetti privati sono soggetti per intero all’IVA italiana qualora il trasporto parta dall’Italia. Esempio: trasporto di beni da Verona ad Innsbruck su incarico di un privato è soggetto ad IVA per intero in Italia. |
Lavorazioni su beni mobili | |
Luogo di prestazione dei servizi su beni mobili | Le lavorazioni eseguite su beni mobili, comprese le perizie, le prestazioni di carico e scarico e altri servizi accessori al trasporto resi su incarico di privati sono tassati in Italia, qualora ivi eseguiti. |
Noleggio a lungo termine per mezzi di trasporto | |
Luogo di utilizzo per noleggi a lungo termine |
Noleggi a lungo termine (oltre i 30 gg) di mezzi di trasporto da parte di società stabilità in Italia resi nei confronti di privati sono imponibili in Italia, qualora l’utilizzo dei mezzi avvenga nell’ambito del territorio comunitario. |
Intermediazioni in nome e per conto del cliente | |
Luogo di esecuzione del servizio intermediato |
Attività di intermediazione rese in nome e per conto di clienti privati sono tassate in Italia qualora la prestazione intermediata, ivi resa, sia soggetta ad Iva in Italia. |
Deroghe per le telecomunicazioni | |
Telecomunica-zioni | Saranno in futuro applicate delle deroghe nell’ambito dei servizi di telecomunicazione resi a soggetti privati, anche se in linea di massima resteranno invariate le disposizioni attualmente vigenti. |
- Deroghe particolari per servizi resi a „privati“ (soggetti non passivi) con sede in un paese terzo extra-UE
Sono state confermate alcune deroghe al principio generale in base al quale le prestazioni rese da un prestatore italiano nei confronti di un soggetto privato sono sempre imponibili in Italia. Rimangono sostanzialmente inalterate le previgenti disposizioni, ora disciplinate dettagliatamente dall’art. 59 della dirett. 2008/8/CE (recepito dall’art . 7-septies DPR 633/1972).
Le prestazioni di seguito elencate rese nei confronti di soggetti privati con residenza extra-UE continuano a non essere soggette ad IVA italiana:
- concessione dei diritti di autore e diritti su invenzioni industriali e simili;
- servizi pubblicitari
- consulenze tecniche e legali
- elaborazione dati
- servizi bancari e di assicurazione
- la messa a disposizione di personale
- locazione di beni mobili diversi da mezzi di trasporto
- servizi di telecomunicazione
- concessioni di accesso al sistema del gas naturale e dell’ energia elettrica.
Tali prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2010 nei confronti di soggetti privati residenti extra-UE sono da fatturare come “non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-septies del DPR 633/72)”.
- Contabilità IVA: novità
Le novità evidenziate portano con se una serie di modifiche di natura formale, di seguito riepilogate:
- emissione della fattura: come evidenziato, la maggior parte delle prestazioni di servizi verso l’estero diverranno fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972; ciò nonostante dovrà essere emessa fattura;
- indicazione del numero di identificazione IVA sulla fattura: a partire dal 1° gennaio 2010 diventa obbligatorio anche per le prestazioni di servizi indicare in fattura il numero di identificazione IVA del cliente comunitario. Tale obbligo era fino a oggi previsto soltanto per le cessioni di beni intracomunitarie;
- certificazione circa la natura di soggetto imprenditore: per le prestazioni rese nei confronti di committenti esteri extra-UE l’imprenditore italiano deve farsi rilasciare una certificazione in base alla quale risulta che il committente è un soggetto imprenditore ovvero un libero professionista. Nel caso di liberi professionisti e di imprenditori individuali occorre inoltre verificare che la prestazione si resa nell’ambito dell’attività professionale/ imprenditoriale;
- autofattura: per le prestazioni che a seguito delle novità introdotte sono imponibili in Italia dovrà essere emessa, a partire dal 1° gennaio 2010 un’autofattura. Non sarà sufficiente, come previsto per gli acquisti intracomunitari un’integrazione della fattura estera con l’IVA italiana. Ciò si ripercuote in particolar modo sui trasporti comunitari e sulle lavorazioni su beni mobili poiché per tali servizi fino ad oggi era sufficiente effettuare l’integrazione della fattura con l’IVA;
- stabile organizzazione: per le prestazioni di servizi a imprese estere con stabile organizzazione inItalia si deve verificare se la prestazione stessa è resa alla casa madre o alla stabile organizzazione. Nel primo caso la fattura sarà senza IVA, nel secondo caso con IVA.
- Novità inerenti le comunicazioni Intrastat
Come più volte ribadito, a partire dal 2010 devono essere riepilogate nelle comunicazioni Intrastat anche le prestazioni di servizi, così come descritte nella presente circolare, e cioè sia per prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi esteri sia per quelle da questi ottenute. Non devono essere riepilogate nei modelli Intrastat le prestazioni di servizi a/da soggetti passivi extra-UE.
I modelli Intra 1-quater, per le prestazioni rese e Intra 2 quater per i servizi acquisiti sono ad oggi disponibili solo in bozza; ci si attende una pubblicazione ufficiale dei moduli e delle relative istruzioni intorno al 20 gennaio p.v.
Per quanto attiene gli elenchi Intratstat riferiti a periodi decorrenti dal 2010 va inoltre considerato:
- essi possono essere trasmessi solo in via telematica (gli elenchi riferiti al periodo 2009 possono ancora essere trasmessi anche su carta o su floppy).
- gli elenchi avranno in linea di massima una cadenza mensile. Qualora tuttavia non viene superato il limite dei 50.000,00 Euro è possibile effettuare le comunicazioni con cadenza trimestrale. Sembra che ci sia la volontà di innalzare detto limite a 100.000,00 Euro. È stata abolita la presentazione annuale.
Data la mancanza dei moduli e delle istruzioni ci si attende una proroga circa l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di Intra, che sarà nostra cura comunicarVi per tempo.
- L‘inversione contabile
La regola generale dell’inversione contabile prevede che per le prestazioni di servizi rese da una società senza una sede in Italia e che non abbia ivi una stabile organizzazione, debitore d’imposta sia il committente italiano, qualora si tratti di un soggetto passivo. Ciò vale anche qualora il soggetto estero abbia in Italia un rappresentante fiscale ovvero un’identificazione diretta ai fini IVA. L’inversione contabile si realizza sia che il soggetto estero sia comunitario che extra-UE.
Conseguentemente, una società estera dotata di un rappresentante fiscale in Italia o che si sia fatta identificare ai fini IVA in Italia non può più emettere per le prestazioni/forniture rese nei confronti di committenti soggetti passivi italiani fattura con IVA; di converso il soggetto italiano deve emettere autofattura con IVA.
Restano escluse dall’applicazione dell’inversione contabile le prestazioni rese attraverso la stabile organizzazione italiana. A tal proposito si ricorda come società estere che abbiano in Italia una stabile organizzazione non possono anche essere identificate direttamente ai fini IVA e non possono avere un rappresentante fiscale.
Ai sensi di quanto previsto nella circolare 58/E del 31 dicembre dell’Agenzia delle Entrate la suddetta inversione contabile trova diretta applicazione in Italia anche in assenza della disposizione interna di recepimento della direttiva 2008/8/CE.
Qualora invece le prestazioni di servizi siano rese nei confronti di imprese non residenti in Italia a privati, occorrerà anche in futuro fare ricorso al rappresentante fiscale o all’identificazione diretta.
Esempio: un’impresa austriaca, identificata direttamente ai fini IVA in Italia, rende delle prestazioni di servizi relative a beni immobili nei confronti di imprese italiane, di soggetti privati italiani e nei confronti di altre società austriache: per le prestazioni rese alle imprese italiane si applica l’inversione contabile, mentre per le prestazioni rese nei confronti dei privati e delle imprese austriache vengono emesse le fatture con IVA.
Come già comunicato con la nostra precedente circolare n. 35/2009, l’Italia è intenzionata ad estendere il meccanismo dell’inversione contabile anche alla cessioni di beni effettuate da imprese estere a soggetti passivi italiani ( ad esempio impresa tedesca identificata ai fini IVA acquista un bene a Milano e lo rivende ad un’impresa di Genova) fintantoché la società estera non sia dotata di una stabile organizzazione in Italia, ma solo di un’identificazione diretta o di una rappresentanza fiscale.
Fino a quando però la direttiva 2008/8/CE non verrà recepita dalla normativa italiana, non può, a nostro avviso, essere applicato il reverse charge obbligatorio. Ne consegue, che presumibilmente fino al 20 gennaio 2010, le imprese estere identificate direttamente in Italia o con rappresentante fiscale italiano sono tenute ad emettere fattura con IVA.
Si fa nuovamente presente come non sia da escludere che in sede di recepimento delle tre direttive comunitarie nella normativa interna possano intervenire ulteriori modifiche. È auspicabile una sanatoria per gli eventuali comportamenti difformi messi in atto in una situazione di incertezza.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,
cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
Scarica qui la circolare C-01- 02.01.10 Modifiche legge IVA dal 2010 - disposizioni transitorie