Di seguito un promemoria per due novità che entrano in vigore con il prossimo 1° luglio 2020, salvo proroghe dell’ultima ora.
Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti
Rammentiamo che attualmente per l’utilizzo privato dell’auto aziendale al dipendente viene annualmente calcolato un fringe benefit (retribuzione in natura) pari al 30% della tariffa ACI della specifica autovettura di 15.000 km: in pratica l’importo corrispondente a 4.500 km moltiplicato per la tariffa.
Per le convenzioni per l’utilizzo promiscuo dell’auto stipulate con i dipendenti a partire dal1° luglio invece, il fringe benefit dovrà essere calcolato, come da art.1 comma 632 della legge 160/2019, sulla base delle emissioni dell’autovettura dichiarate dal costruttore come segue, sempre tenendo conto di una percorrenza annuale di 15.000 km:
- fino a 60 g/km: 25% (cioè 3.750 km/anno invece degli attuali 4.500 km),
- oltre 60 fino a 160 g/km: 30% (corrisponde alla prassi attuale dei 4.500 km/anno),
- oltre 160 fino 190 g/km: 40% (cioè 6.000 km/anno) e dal 2021 50% (7.500 km/anno);
- oltre 190 g/km: 50% (cioè 7.500 km/anno) e dal 2021 60% (corrisponde a 9.000 km/anno).
Conseguentemente dovranno essere addebitati al dipendente i nuovi importi per l’utilizzo promiscuo dell’autovettura.
Restano invece invariate le norme relative alla deducibilità dei costi per l’azienda che dà l’auto in uso promiscuo al dipendente: costi di acquisto (o leasing, noleggio) e costi di esercizio sono deducibili nella misura del 70% ai fini delle imposte dirette.
I nuovi di cui sopra si applicano anche agli amministratori delle societá che utilizzano un’autovettura aziendale: naturalmente resta invariata la deducibilità dei costi delle relative vetture (limitata per quanto riguarda i costi di acquisto al 20% di 18.076 Euro).
Entrata in vigore: l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora mai pubblicato una circolare esplicativa sul tema. Sulla stampa specializzata si ritiene che tali nuove norme si applichino a partire dal 1° luglio 2020:
a) per le auto immatricolate a partire da tale data;
b) acquistate o noleggiate dal datore di lavoro a partire da tale data e
c) concesse in uso al dipendente a partire da tale data.
Di conseguenza per le autovetture giá in uso a tale data non dovrebbe cambiare nulla, nemmeno se una autovettura già immatricolate/posseduta prima del 1° luglio 2020 viene nuovamente concessa in uso al dipendente.
Limite del contante abbassato a 2.000 Euro
Ricordiamo che dal 1° luglio 2020 saranno ammessi pagamenti in contanti soltanto fino al limite di 1.999.99 Euro. A partire da 2.000 Euro il pagamento dovrà avvenire con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito, carta prepagata, bancomat). Al momento il limite è ancora di 3.000 Euro.