Il nuovo Governo ha emanato lo scorso venerdì 13 luglio il decreto legge 87/2018, cosiddetto “decreto dignità”; il decreto è entrato in vigore sabato 14 luglio e contiene varie novità nel campo del diritto del lavoro ma anche in ambito fiscale (non ancora però la annunciata “flat tax”). Di seguito una breve panoramica sulle novità di carattere tributario. Crediamo sia superfluo ricordare che nel corso della conversione in legge tali norme potranno subire variazioni.
1. Abolito lo split payment per i professionisti (art. 12)
L’obbligo era stato introdotto con il D.L. 50/2017 a partire dal 1° luglio 2017. Quindi dopo poco più di una anno si ritorna all’antico: le fatture emesse da professionisti (soggette alla ritenuta del 20%) a partire dal 15 luglio 2018 ad enti pubblici e società da questi controllate (si vedano le norme specifiche da noi commentate in varie circolari nel 2017) dovranno riportare di nuovo l’IVA. Di conseguenza i committenti/clienti dei professionisti dovranno pagare la fattura per intero comprensiva di IVA (al netto della ritenuta). La fattura del professionista non dovrà più riportare il rinvio all’art. 17-ter del DPR 633/1972. Naturalmente le fatture emesse fino al 14 luglio o riportanti tale data dovranno invece essere ancora assoggettate alla suddetta procedura anche se pagate successivamente. Soi ritiene anche che eventuali note di accredito su fatture emesse in regime di “split payment” dovranno essere assoggettate ugualmente allo split payment (con segno contrario) anche se emesse successivamente al 14 luglio 2018.
2. Contrasto alla delocalizzazione (art. 5)
Le imprese che hanno ricevuto un aiuto di Stato per investimenti e che si trasferiscono all’estero entro un termine di cinque anni dall’ottenimento dell’aiuto dovranno restituire il contributo. In particolare:
- Se il trasferimento avviene all’interno del territorio dello Stato oppure dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE) il contributo andrà restituito maggiorato degli interessi del 5%;
- Se il trasferimento avviene in pratica in territorio extra-UE si aggiunge anche una sanzione pari a due/quattro volte l’importo del contributo.In base alla lettera della legge la suddetta norma vale non solo per il trasferimento all’estero della sede ma anche per la delocalizzazione dell’attività operativa dell’impresa dall’Italia. Importante: la norma non è retroattiva ma riguarda soltanto per i contributi concessi a partire dal 14 luglio 2018!
L’applicazione concreta della norma non è ancora del tutto chiara, mancano le disposizioni attuative. Non pare che la norma riguardi anche i contributi della Provincia Autonoma di Bolzano, considerato che si parla di aiuti di Stato.
3. Modifiche alla disciplina dell’iper ammortamento (art. 7)
Un provvedimento analogo al contrasto alla delocalizzazione riguarda la norma che consente l’iperammortamento di industria 4.0 soltanto agli investimenti effettuati in Italia, mentre ancora pochi mesi fa il MISE con una circolare – n° 177355 – consentiva anche l’utilizzo all’estero dei beni agevolati. In questo caso perlomeno il contribuente/l’impresa dovrà semplicemente restituire il beneficio fiscale – anche per gli anni pregressi – ma senza sanzioni e interessi.Un ulteriore limitazione: se i beni agevolati vengono ceduti all’estero senza che vengano sostituiti da altri investimenti equivalenti, non si perde soltanto l’agevolazione per il futuro ma anche per i periodi passati.
La norma “punitiva” non riguarda invece il cd. “superammortamento”. Le novità si applicano per gli investimenti effettuati a partire dal 14 luglio.
4. Credito d’ imposta per ricerca & sviluppo (art. 8)
Il credito di imposta per la ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 3 del DL 145/2013 in particolare per investimenti in beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali) non viene più riconosciuto se si basa su costi sostenuti derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale limitazione si applica dal periodo di imposta in corso al 14 luglio 2018.
5. Studi di settore (art. 10)
Nonostante le promesse gli studi di settore non vengono del tutto aboliti. Verranno introdotti degli strumenti di controllo nuovi, ancora da stabilire. Per il momento e per i periodi di imposta a partire dal 2016 i controlli dovrebbero essere sospesi.
6. Spesometro – elenchi clienti e fornitori per il 2018 (art. 11)
I dati delle fatture emesse/ricevute (spesometro) dovranno essere trasmessi in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L’invio relativo al terzo trimestre 2018 però andrà effettuato entro il 28.2.2019 anziché il 30.11.2018.
In teoria a partire dal 2019 tale obbligo dovrebbe essere abrogato.
7. Società sportive dilettantistiche (art. 13)
È stata prevista la soppressione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative – in particolare delle disposizioni agevolative – introdotta soltanto pochi mesi fa con la finanziaria 2018. Vedremo come verranno affrontati i prevedibili disagi che ne deriveranno.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.
Josef Vieider