La Legge Finanziaria per il 2024 è stata approvata con la legge n° 213 e pubblicata lo stesso giorno in Gazz. Uff. n° 303: è in vigore dal 1° gennaio 2024. Le novità contenute nella stessa comparate agli anni scorsi sono effettivamente molto poche. Ciò non significa che non ci siano molte novità di fine anno, in quanto negli stessi giorni sono entrate in vigore tutta una serie di altre disposizioni quali il decreto Collegato alla Finanziaria (DL 145/2023), il Decreto “Salva-Superbonus” (DL 212/2023), il decreto di San Silvestro “Milleproroghe” (DL 215/2023) oltre ad una serie di decreti attuativi della riforma fiscale dell’anno scorso, quali il Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 209/2023), il primo decreto relativo alla modifica delle imposte sul reddito delle persone fisiche (D.Lgs. 216/2023), il decreto relativo allo statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023) e quello relativo alla “cooperative compliance” (collaborazione) con l’Amministrazione Fiscale (D.Lgs. 221/2023), il D.Lgs. 220/2023 sulla riforma del processo tributario, ed infine il D.Lgs. 1/2024 sulla semplificazione fiscale: tutti provvedimenti che comportano molte novità per i contribuenti. Di seguito una panoramica delle novità riguardanti imprese e lavoro autonomo. Separatamente vi informeremo sulle novità in ambito IVA, edilizia ed altro.
1. Novità, abrogazioni e modifiche di agevolazioni fiscali
Investimenti industria 4.0: riduzione in vigore
Proroga e riduzione del bonus su investimenti
Come già disposto con la Finanziaria 2023, l’agevolazione è stata ridotta per gli anni di imposta 2023, 2024 e 2025 come segue:
- 20% per investimenti fino a 2,5 mln di Euro;
- 10% per investimenti da 2,5 e fino a 10 mln di Euro;
- 5% per investimenti da 10 e fino a 20 mln di Euro.
Importante: per gli anni 2023 – 2025, diversamente che in passato, il limite dei 20 mln di Euro per gli investimenti non vale per anno ma bensì unitariamente e cumulativamente per l’intero triennio. Quindi chi avesse investito 20 mln già nel 2023, negli anni seguenti non avrà più alcun diritto ad ulteriori bonus.
Vale anche nel 2024 la norma che prevede per gli investimenti Industria 4.0 di importo superiore ai 300.000 Euro l’obbligo di fare redigere una perizia giurata da un tecnico, riguardante anche l’interconnessione al sistema informatico. Per gli investimenti al di sotto della suddetta soglia è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante sulle caratteristiche tecniche del bene ai sensi di “industria 4.0”.
Attenzione: contrariamente a molte voci circolate a fine 2023, non ci sono proroghe di sorta per questa agevolazione!
Ricordiamo infine l’obbligo di indicare nelle fatture dei ben/investimenti aventi diritto al bonus, i riferimenti alla norma ed all’agevolazione: è sufficiente una indicazione del seguente tenore: “investimento agevolato ai sensi dell’art. 1, commi 1054 – 1058-ter, legge 178/2020, e successive modifiche legge 234/2021, art. 1, comma 44”. L’Agenzia Entrate ha chiarito che sul documento di trasporto non è invece necessaria alcuna indicazione, nella misura in cui dalla fattura ci siano i riferimenti al DDT.
Investimenti beni immateriali Industria 4.0
Resta invece in vigore per il 2024 (e fino al 31 dicembre 2025) l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali nell’ambito di Industria 4.0 (sempre con la possibilità di prolungamento al 30 giugno 2026). L’importo max. dell’investimento agevolabile è di un mln di Euro, con un credito di imposta del 15% nel 2024 e al 10% nel 2025.
Sanatoria credito di imposta ricerca & sviluppo
Bonus R&S (DL 145/2023)
Il termine per il riversamento spontaneo (senza sanzioni ed interessi) degli importi fruiti ma non spettanti è stato ancora una volta prorogato, al 30 luglio 2024. Inoltre, l’inizio di verifiche o l’invio di questionari da parte dell’Agenzia Entrate non rappresenta più un ostacolo alla fruizione della sanatoria. Soltanto l’emissione di un verbale da parte dell’Agenzia inibisce la sanatoria.
Agevolazione Sabatini (art. 1 comma 256 LF)
Il termine per la realizzazione degli investimenti, per i quali nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 è stato richiesto un finanziamento Sabatini, è stato prolungato di sei mesi ad un totale di diciotto mesi. Infine, la legge Sabatini è stata dotata di nuovi fondi.
Abrogazione dell’ACE (art. 5 D.Lgs. 216)
La norma agevolativa della capitalizzazione delle imprese è stata definitivamente abrogata, a partire dal periodo di imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2023. Di positivo c’è che eventuali riporti di ACE possono essere fruiti in futuro senza limiti di tempo. Ancora per l’esercizio 2023 potrà essere calcolata con il tasso di interesse fittizio dell’1,3%
Scadenza Super-ACE
Ricordiamo che con il 1° gennaio 2024 – per gli esercizi coincidenti con l’anno solare – decade il triennio di osservazione per chi ha fruito della Super-ACE nell’esercizio 2020. Tale norma prevedeva che, se nel triennio successivo venivano distribuiti gli utili del 2020 che avevano fruito dell’agevolazione, la stessa si considerava decaduta. Dal 2024 quindi si posson distribuire anche tali utili.
Bonus imprese trasporto (art. 1 comma 296-297 LF)
Alle imprese di trasporto per conto terzi iscritte nell’apposito registro con veicoli con portata a partire da 7,5 tonnellate viene concesso a posteriori un bonus per il mese di luglio 2022 (quindi oltre il mese di giungo 2022) in misura massima del 12% delle spese per il carburante, in particolare per automezzi di categoria Euro 5 e superiore.
Nuova regola de-minimis (Regola-mento UE 2831 e 2832/2023)
La soglia per i contributi cd. “de-minimis” viene stabilita ex-novo per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2030: il limite di 200.000 Euro in vigore fino a fine 2023 viene innalzato a 300.000 Euro nel periodo triennale. Viene inoltre modificato il periodo di osservazione: fino ad ora valeva l’anno di concessione dell’aiuto e i due precedenti (ad es. 2023 e due anni precedenti). Da ora in poi il periodo da considerare è mobile: ad es. se un contributo viene concesso il 10 gennaio 2024, il periodo di osservazione sará 10 gennaio 2021 – 10 gennaio 2024.
Saranno soggetti alle norme de-minimis anche i mezzi di trasporto, di conseguenza gli stati UE potranno sovvenzionare anche il settore dell’autotrasporto.
Omessa indicazione di credi di imposta non comportano la revoca (art. 13 D.lgs. 1/2024)
Viene finalmente chiarito che l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi di un credito di imposta non comporta il disconoscimento del bonus stesso. Tale situazione aveva creato non pochi problemi nella compilazione degli appositi quadri, anche perché le istruzioni non erano chiarissime. Sembra inoltre che già per il 2023 non sarà necessario indicare tutti i crediti di imposta in dichiarazione.
Cessione di beni rivalutati
Ricordiamo che i soggetti che hanno effettuato la rivalutazione di beni nel bilancio al 31.12.2020 (o del periodo in corso al 31.12.2020), possono a partire dal 1° gennaio 2024 cedere gli stessi beni rivalutati, senza le conseguenze fiscali previste in caso di cessione prima della scadenza del termine (disconoscimento degli effetti della rivalutazione).
2. Modifiche nella determinazione del reddito imponibile
Regolarizzazione del magazzino (art. 1 comma 78-85 LF)
Come già anticipatovi con la ns. circolare 51/2023, dopo oltre 20 anni viene riproposta la possibilità di regolarizzare le rimanenze iniziali di magazzino dietro pagamento di un’imposta sostitutiva: le imprese cha adottano i principi contabili nazionali OIC (di converso sono escluse le imprese che applicano gli IFRS) potranno, indipendentemente dalla forma giuridica (impresa individuale, società di persone o di capitali), correggere eventuali differenze nelle rimanenze iniziali di inventario, ai sensi dell’art. 92 del TUIR, dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 (di regola si tratta delle rimanenze iniziali all’1.1.2023). Possono essere regolarizzate le rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati e prodotti finiti, merci. Viceversa, si ritiene, anche rifacendosi alla Circolare 115/2000, che non possono essere corrette le rimanenze iniziali di opere e servizi in corso di esecuzione.
È possibile sia una eliminazione delle rimanenze iniziali sia una iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse; nel caso di riduzione è possibile sia una eliminazione quantitativa delle rimanenze che una svalutazione delle stesse, mentre nel caso dell’aumento delle esistenze iniziali è consentita soltanto una modifica quantitativa (e non anche una semplice rivalutazione dei valori senza aumento delle quantità).
Sulla differenza dell’inventario è dovuta una imposta sostitutiva di IRES e/o IRPEF e IRAP nella misura del 18%. In caso di riduzione dell’inventario si presume una vendita “in nero”, per cui è altresì dovuta anche l’IVA. Tale IVA è determinata applicando l’aliquota media del 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito per tempo con apposito decreto.
La correzione di rimanenze “dimenticate” in passato può comportare un notevole risparmio fiscale; al contrario la correzione in diminuzione è conveniente soltanto in casi specifici.
L’imposta sostitutiva e l’eventuale IVA vanno versate in due rate alle scadenze del saldo 2023 e del secondo acconto 2024 delle imposte sui redditi.
Le regolarizzazioni apportate ai sensi di quanto sopra descritto avranno valenza sia civilistica che fiscale e non potranno comportare alcun tipo di sanzione, eccetto il caso che alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 non siano già stati notificati dei processi verbali di constatazione a seguito di verifiche.
Si deve annotare criticamente, che la misura è identica a quella precedente del 2000: nel frattempo però sono radicalmente cambiate le norme sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci, e quindi sarà necessario attendere di vedere come la novella verrá commentata in dottrina, per capire come applicarla.
Capital gain per società non residenti (art. 1 comma 59 LF)
Le società residenti nell‘UE o nell’Area Economica Europea senza stabile organizzazione in Italia, che realizzano in Italia plusvalenze da partecipazione (capital gain) e che in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni devono tassarle in Italia, avranno diritto alla PEX (tassazione di solo il 5% del capital gain), se sono date le altre condizioni di applicarla, come per le società italiane. Sull’utile così ridotto si applica la ritenuta del 26%. È interessante notare che tali società estere potranno utilizzare anche una eventuale perdita nella misura del 5%, mentre per le società italiane la perdita è indetraibile al 100%.
Cooperative Compliance (D.lgs. 221/2023)
In base alle indicazioni dell’OCSE, i controlli fiscali dovrebbero avvenire in tempi brevi e non facendo trascorrere troppo tempo. La procedura della „Cooperative Compliance“
– „l’adempimento collaborativo“ – che attualmente è previsto per le imprese con più di 750 mln di Euro di ricavi, dovrebbe essere esteso in più fasi fino al 2028 a tutte le imprese con ricavi superiori a 100 mln di Euro. A tale scopo viene prevista l’istituzione di un “tax control framework” – sistema interno di rilevazione, misurazione gestione e controllo del rischio fiscale – che dovrà essere verificato e confermato da parte di un Dottore Commercialista o altro soggetto abilitato. I vantaggi saranno termini di prescrizione più brevi e riduzione delle sanzioni amministrative. Vi aggiorneremo sul tema non appena ci saranno novità.
OIC n° 34
Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 si applica il nuovo principio OIC 34 per i ricavi. Vi rimandiamo alla nostra circolare 48/2023.
2. Altre novità per imprese e professionisti
Sugar e plastic tax (art. 1 comma 44 LF)
Le due imposte introdotte con la Finanziaria 2020 e più volte rinviate, sono prorogate per l’ennesima volta: la (per ora) nuova scadenza per l’introduzione è il 1° luglio 2024.
Compensazione contributi (art. 1 commi 94-97 LF)
A partire dal 1° luglio 2024 anche per i crediti derivanti da contributi INPS e/o INAIL, la compensazione potrà essere effettuata soltanto tramite le piattaforme dell’Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel).
F24: divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo maggiori di 100.000 Euro (art. 1 comma 94 LF)
In presenza di iscrizioni a ruolo di imposte per importi in somma superiori a 100.000 Euro, non sarà più consentito effettuare pagamenti di imposte/contributi in compensazione con altri tributi. Tale nuova limitazione entra in vigore a partire dal 1° luglio 2024. Il divieto non opera se nel corso di un contenzioso viene concesso una sospensione del pagamento. Peraltro, in caso di pagamento rateale degli importi, con importo dovuto, anche dopo il corretto pagamento della prima rata, di oltre 100.000 Euro, parrebbe che tale divieto operi: si spera in una modifica della norma.
Ricordiamo che una norma analoga già prevede, in caso di cartelle di pagamento scadute per importi superiori a 1.500 Euro, un divieto di compensazione. In tale caso però il divieto è limitato a tale importo. In altre parole, se ho un importo scaduto da accertamento di 10.000 Euro, ma ho un credito compensabile di 100.000 Euro, posso compensare l’importo che eccede i 10.000 Euro, cioè 90.000 Euro. La nuova norma invece prevede un divieto assoluto di compensazione. La “vecchia“ norma è ancora in vigore, ma si applica soltanto per importi fino a 100.000 Euro. Secondo una interpretazione letterale della norma, ricadrebbero nella restrizione anche i crediti di imposta da ristrutturazioni edilizie, superbonus ecc.
Obbligo di assicurazione per danni da catastrofi (a rt. 1 Abs. 101 – 111 HG)
Per tutte le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia viene introdotto l’obbligo di stipulare entro il 31 dicembre 2024 polizze di assicurazione contro i danni ad immobili ed impianti, causati da catastrofi naturali (alluvioni, terremoti, frane ecc.). la franchigia non potrà superare il 15%. In caso di mancata stipula di tale polizza sono previste riduzioni di eventuali contributi ed aiuti. Anche le compagnie sono obbligate a offrire la copertura, in caso contrario sono previste sanzioni amministrative.
Collegio Sindacale
Con il 1° gennaio 2024 entrano in vigore nuove norme di comportamento per il Collegio Sindacale per le Spa, Srl e le società cooperative. Tali novità riguardano in particolare i temi dell’assemblea totalitaria, il “whistleblowing” e la crisi di impresa.
Ritenuta per agenti di assicurazione (commi 89–90 art. 1 LF)
Come noto, finora le provvigioni pagate dalle compagnie di assicurazione ai propri agenti erano esenti dall’obbligo di ritenuta. Per i pagamenti a partire dal 1° aprile 2024 tale esenzione decade. I futuri pagamenti soggiacciono secondo le norme generali all‘obbligo di ritenuta d’acconto nella misura del 23% sul 50% della provvigione. Percentuale che si riduce al 23% sul 20% nel caso di agenti che si avvalgono dell’opera di dipendenti o terzi.
Novità per sostituti di imposta (D.Lgs 1/2024)
Un’interessante semplificazione, peraltro soltanto a partire dal 2025, viene introdotta per i sostituti di imposta. Questi ultimi non dovranno più rilasciare ai percipienti forfettari la Certificazione Unica (“CU”): si tratta di un obbligo che già aveva poco senso, considerato che non venivano operate ritenute. Attenzione però: entro il prossimo 16 marzo 2024 dovranno essere emesse le CU per il 2023. Sono inoltre allo studio ulteriori semplificazioni per le piccole imprese sostituti di imposta (fino a cinque occupati), di cui vi informeremo a tempo dovuto.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori richieste.
Distinti saluti
Josef Vieider