Novitá fiscali della Legge Finanziaria 2015 – Novitá relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di capitale ed ai redditi diversi.
Il 29 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 la Legge Finanziaria 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, nota anche come “Legge di Stabilitá”.
Di seguito Vi illustriamo le principali novitá riguardanti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
1. Novitá relative ai redditi di lavoro dipendente: | |
Bonus fiscale di 80 Euro
(commi 12, 13, 15) per lavoratori dipendenti e collaboratori |
Il bonus fiscale di 80 Euro mensili, introdotto dal Decreto Renzi (DL 66/2014) lo scorso anno, è stato ora inserito nell’art. 13 del Tuir, e quindi introdotto a regime nella normativa fiscale: ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati (i collaboratori coordinati e continuativi quali gli amministratori, i lavoratori a progetto, i percettori di borse di studio ecc.) con un reddito annuo non superiore a 24.000 Euro, viene riconosciuto un credito di imposta annuo pari a 960 Euro. Il credito va ragguagliato alla durata del rapporto di lavoro. Se il reddito è compreso tra i 24.000 Euro ed i 26.000 Euro, al lavoratore spetta comunque un credito, ma proporzionalmente inferiore, mentre nulla è riconosciuto nei casi di reddito superiore ai 26.000 Euro. Incomprensibilmente, restano esclusi dal suddetto bonus i titolari di redditi da pensione.
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Bonus bebé (commi da 125 a 129) | Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 viene riconosciuto un bonus annuo di 960 Euro fino al compimento del terzo anno di etá.
Il bonus spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare non superi i 25.000 Euro. Il bonus raddoppia se il reddito ISEE non supera i 7.000 Euro. L’assegno viene erogato dall’INPS, ma sará un apposito decreto attuativo che stabilirá nel dettaglio i presupposti dell’agevolazione.
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TFR in busta paga (commi da 26 a 34) | Per il periodo sperimentale che va dal 01.03.2015 al 30.06.2018 i lavoratori dipendenti che da almeno 6 mesi lavorano presso lo stesso datore di lavoro, possono richiedere di percepire la quota di TFR maturanda, unitamente alla normale retribuzione. In tal modo il lavoratore disporrá di una maggiore liquiditá, ma dovrá assoggettare la quota di TFR percepita a tassazione ordinaria progressiva, rinunciando alla tassazione separata.
L’opzione é irrevocabile ed anche in questo caso le modalitá attuative della disposizione in esame sono rimandate ad un apposito decreto. Per i datori di lavoro, che vedranno ridurre la propria liquiditá per effetto della norma in esame, sono previsti dei finanziamenti statali particolari, ad un saggio di interesse pari al tasso di rivalutazione del TFR.
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Lavoratori frontalieri – Franchigia aumentata a 7.500 Euro
(comma 690) |
L’ammontare dell’esenzione Irpef per i lavoratori frontalieri aumenta da 6.700 Euro a 7.500 Euro, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Come noto, sono considerati frontalieri i soggetti residenti in Italia in zone di frontiera, che lavorano in via continuativa ed esclusiva all’estero, in altri paesi limitrofi. Nelle istruzioni in via di emanazione viene menzionato quale esempio il Principato di Monaco, cosicché dovrebbe essere riconosciuto quale frontaliero anche l’altoatesino che lavora nell’area meridionale della Germania, pur non essendo un Paese confinante con l’Italia.
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Rientro dei ricercatori residenti all‘estero
(comma 14) |
Gli incentivi fiscali a favore dei ricercatori che rientrano in Italia, vengono aumentati e prolungati nel tempo. Ora l’ammontare del reddito esente ammonta al 90%. I ricercatori devono rientrare in Italia entro il 31.12.2017 e riprendere qui la loro attivitá. L’incentivo riguarda l’anno del rientro e i due anni successivi, sempreché la residenza fiscale del ricercatore rimanga in Italia.
Attenzione: la norma non va confusa con l’agevolazione prevista dalla L. 238/2010, la quale prevede per i diplomati che hanno vissuto all’estero in maniera continuativa per almeno 24 mesi per motivi di studio o di lavoro e che non hanno superato i 40 anni, al loro rientro in Italia, una esenzione del reddito ai fini Irpef nella misura del 70% (80% per le donne). Questa agevolazione resta ancora valida per tutto il 2015 e purtroppo viene applicata di rado in quanto poco conosciuta, Vi invitiamo pertanto a verificate se i vostri dipendenti hanno diritto a tale agevolazione.
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Tassazione della rivalutazione del TFR (comma 623) | L’imposta sostitutiva a carico del dipendente sulla rivalutazione del fondo TFR, aumenta dall’11% al 17%.
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2. Redditi di capitale: | |
Tassazione dei fondi pensione (commi da 621 a 623) | L’imposta sostitutiva che colpisce il risultato della gestione dei fondi pensione, viene aumentata, con effetto retroattivo dal 2014, dall’11,5% al 20%. Se il Fondo pensione investe peró in titoli di pubblici, la base imponibile va in parte ridotta.
L’aumento si applica retroattivamente ai risultati della gestione del 2014 e per il 2015 è previsto una credito di imposta del 9% del risultato, se gli investimenti del Fondo sono in titoli a medio-lungo termine. Per il 2014 resta comunque in vigore il maggior prelievo.
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Utili delle Casse pensionistiche dei professionisti (Commi da 91 a 93) | Sugli utili finanziari conseguiti dalle Casse Pensionistiche, in particolare quelle dei liberi professionisti, viene riconosciuto un credito di imposta qualora gli utili abbiano scontato una tassazione superiore al 20%. In tal modo l’imposta a carico delle Casse Previdenziali viene sostanzialmente limitata al 20%.
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Dividendi degli enti non commerciali
Assicurazioni sulla vita (commi da 658 a 659)
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Finora i redditi di capitale conseguiti dagli enti non commerciali andavano tassati solo per il 5% (carico fiscale pari quindi all‘1,375%). La base imponibile sale ora, con effetto retroattivo dal 2014, al 77,74%, equiparando sostanzialmente la tassazione a quella delle persone fisiche che possiedono delle partecipazioni qualificate. La novitá riguarda tra gli altri anche le Fondazioni delle banche. Solo per il 2014 viene riconosciuto un credito di imposta in misura pari all’aumento, in modo da lasciare invariata per quell’anno la tassazione. Il credito di imposta riconosciuto peró potrá essere utilizzato solo negli anni dal 2016 al 2018 nella misura di un terzo per anno.
Dal 1° gennaio 2015 é prevista l’esenzione Irpef della quota di capitale percepita in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, mentre è assoggettata a tassazione il plusvalore.
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3. Redditi diversi: | |
Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 626-627) | È stata prorogata ancora una volta la possibilitá di rivalutare terreni e partecipazioni detenuti dalle persone fisiche, previo pagamento di una imposta sostitutiva. Si possono cosí rivalutare i valori alla data del 1° gennaio 2015. Entro il 30 giugno 2015 è necessaria la redazione ed il giuramento della perizia di stima ed entro lo stesso termine deve essere anche versata l’imposta sostitutiva, o perlomeno la prima rata se si opta per la rateazione della stessa. Puó essere oggetto di rivalutazione anche la cubatura disponibile in essere su un immobile.
Sostanzialmente la disposizione è la stessa giá prevista in precedenza, ma l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata raddoppiata: - al 4% per le partecipazioni non qualificate (cioè non superiori al 25% nelle societá di persone ed al 20% nelle societá di capitali) e - all‘8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni e le aree fabbricabili. Bisogna sempre prestare attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva va applicata non all’ammontare della rivalutazione, ma sul valore al 01.01.2015 risultante dalla perizia di stima. L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2015 o alternativamente in caso di opzione, in tre rate di uguale importo, entro il 30 giugno 2015 entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno 2017, con l’aggiunta degli interessi nella misura del 3%.
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Tracciabilitá dei pagamenti (comma 713) | Il limite previsto per la tracciabilitá dei pagamenti per le societá, le associazioni e gli altri enti sportivi dilettantistici che hanno optato per la tassazione forfettaria prevista dalla L. 398/1991, passa da 516,46 Euro a 1.000,00 Euro. Pagamenti per importi superiori possono avvenire solamente tramite c/c bancari, postali, carte di credito, bancomat, assegni bancari non trasferibili o assegni circolari.
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Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-10-12.01.2015 Finanziaria 2015