Novità fiscali delle ultime settimane

Novità fiscali delle ultime settimane

Con la presente circolare intendiamo illustrare le novità fiscali delle ultime settimane:

 

1. Ambito IVA

 

 

Nuovi moduli per l’identifica-zione diretta

A partire dal 1 gennaio 2010 i soggetti passivi esteri dovranno utilizzare il modulo „ANR/3“ per identificarsi direttamente  ai fini IVA in Italia. In particolare i nuovi moduli tengono conto della circostanza che un’impresa estera non può essere dotata in Italia contemporaneamente sia di una stabile organizzazione e dell’identificazione diretta.
   
Nuovi modelli per comunicazione di inizio attività Sono stati pubblicati i nuovi moduli „AA9/10“ (persone fisiche) e „AA7/10“ (società ed enti) che dovranno essere utilizzati a partire dal 1 gennaio 2010 dalle persone fisiche, le società di persone e le società di capitali ed enti ai fini della comunicazione di nuova attività nonché ai fini delle comunicazioni di eventuali variazioni rilevanti ai fini IVA.
   
 

 

Contributi pubblici e diritto alla detrazione dell’IVA – sentenza della Cassazione

L‘acquisto di beni e di servizi finanziato interamente o solo in parte con contributi pubblici non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, qualora i beni ed i servizi siano a loro volta impiegati in un’attività destinata ad originare ricavi imponibili. Tale statuizione deriva dalla sentenza della sezione tributaria della Cassazione n. 28048 del 30 dicembre 2009. Con tale sentenza la Cassazione segna la fine di una diatriba ormai protrattasi per molto tempo e che aveva visto con la risoluzione n. 61/2009 dello scorso marzo l’Agenzia delle Entrate disconoscere il diritto alla detrazione ad una società consortile operante nell’ambito del marketing, i cui acquisti erano interamente stati finanziati con contributi pubblici.
   
2. Imposte sui redditi

 

 

 

Compensazione delle ritenute dei soci – circolare 56/E del 23.12.09

Come noto, in virtù del principio della trasparenza gli utili delle società di persone e delle associazioni tra professionisti non vengono tassati in capo alla società o all’associazione stessa, ma vengono tassati nelle dichiarazioni dei redditi dei soci persone fisiche. Le società e le associazioni sono soggette unicamente all’IRAP. In base alla stessa logica, ai singoli soci vengono attribuite, in base alla loro percentuale di partecipazione, le ritenute d’acconto subite dalla società. Può accadere, soprattutto nell’ambito delle associazioni professionali, che le ritenute attribuite ai singoli soci siano maggiori delle imposte dovute.

Con la circolare 56/E del 23 dicembre 2009 l’Agenzia, a sorpresa, ha stabilito la possibilità per i soci di cedere alla società le proprie quote di ritenute non utilizzate, affinché questa le utilizzi per compensare i propri debiti fiscali e contributivi.

Nella pratica si realizza una cessione del credito derivante dalle ritenute da parte del socio alla società o associazione. È necessario che il socio manifesti la propria volontà di cedere il credito alla società mediante un adeguato atto avente data certa: L’assenso può anche essere previsto in via generale nello stesso atto costitutivo.

Ulteriore condizione affinché si possa realizzare la cessione delle ritenute alla società è che l’assenso dei soci alla cessione del credito sia anteriore all’utilizzo in compensazione da parte della società. Il preventivo assenso può essere fornito anche mediante la posta elettronica certificata (“PEC”), trattandosi di strumento idoneo a fornire certezza sull’istante della trasmissione e sull’identità delle parti attraverso la firma digitale.

È consentita anche la cessione parziale delle ritenute, nel caso in cui il socio avesse necessità di parte delle ritenute per compensare proprie imposte. Le ritenute che residuano in capo alla società non possono, stando all’attuale interpretazione, essere nuovamente attribuite al socio che le aveva cedute.

Con la circolare n. 6/E del 11 febbraio 2010 l’Agenzia ha pubblicato i codici che le società o le associazioni devono utilizzare per la compensazione delle ritenute trasferite dai soci: si tratta del codice 6830.

La nuova disposizione trova applicazione pratica a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi del 2009 e dovrebbe portare a notevoli vantaggi in termini di liquidità.

   
 

Agevolazione per i lavoratori transfronta-lieri

E´ stata prorogata in sede di conversione in legge del „decreto mille proroghe“ (D.L. 194/2009) l’agevolazione prevista per i lavoratori transfrontalieri. Ne consegue che fino al 31 dicembre non sono tassati i redditi percepiti da soggetti residenti fiscalmente in Italia derivanti da lavoro svolto in modo continuato ed esclusivo all’estero, in zone limitrofe al confine nazionale (con la circolare ministeriale è stato ad esempio menzionato il Principato di Monaco) e contenuti entro un massimo di 8.000,00 Euro all’anno. La disposizione è particolarmente vantaggiosa per i soggetti che lavorano nelle zone del sud della Germania, dove viceversa vige un’agevolazione per redditi da lavoro solo fino ad un massimo di 400 Euro.
   
 

La certificazione degli utili corrisposti nel 2009

Con provvedimento del 21.12.2009 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare i nuovi modelli da utilizzare per la certificazione degli utili o proventi equiparati relativi al 2009; come è noto, entro il 1 marzo 2010 ai percettori di tali redditi di capitale deve essere rilasciata la certificazione, utilizzando il nuovo modulo “Cupe 2010”.

Con riferimento ai dividendi distribuiti, il modulo va utilizzato unicamente per le partecipazioni rilevanti, in quanto gli utili da partecipazioni non rilevanti sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% e non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi.

Sono obbligati al rilascio della certificazione anche le imprese individuali e le società di persone che abbiano corrisposto somme a soggetti associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

   
 

Bonus capitalizzazio-ne per società di persone e di capitali

Come già comunicato, in sede di conversione della cosiddetta “manovra d’estate 2009” (D.L. 78/2009) è stato previsto un bonus per la ricapitalizzazione di società di capitali e di persone: per aumenti di capitale di società di capitali e di persone perfezionati fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010 fino ad un importo massimo di 500.000,00 Euro, viene riconosciuto un rendimento fittizio pari al 3% annuo escluso dalla tassazione. Ogni anno per tre anni possono quindi essere dedotti dalla base imponibile un massimo di 15.000,00 Euro.

Con circolare n.53/E del 21 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità della manovra, a favore del contribuente:

- del bonus possono usufruire anche società di persone con contabilità semplificata;

- l’agevolazione trova applicazione con riferimento non solo dell’IRPEF e dell’IRES, ma, contrariamente a quanto previsto dalla stampa specializzata, anche con riferimento all’IRAP.

- l’agevolazione opera anche per conferimenti realizzati in sede di costituzioni di nuove società;

- L’agevolazione opera anche relativamente a versamenti effettuati a fondo perduto dai soci a titolo di copertura delle perdite e con riferimento alle rinunce di restituzione di finanziamenti dei soci.

Viene fatta chiarezza anche circa l’applicazione temporale della manovra: per conferimenti realizzati fino al 31.12.2009 l’agevolazione compete per gli anni 2009-2013, per i conferimenti realizzati fra il 1° gennaio ed il 5 febbraio 2010 l’agevolazione spetta per gli anni dal 2010 al 2014.

È stato inoltre chiarito, che vanno detratte le distribuzioni di utili o di riserve, che alla data del 4 agosto 2009 erano iscritte nel patrimonio netto della società.

   
 

Aliquota IRAP ridotta in Alto Adige

A partire dall’esercizio 2010 (quindi nella dichiarazione del 2011) trova applicazione per imprenditori e liberi professionisti un’aliquota IRAP ridotta pari al 2,98% (precedentemente era del 3,4%). La riduzione è prevista nella legge provinciale di bilancio per il 2010.

A partire dal 2010 non è pertanto più necessario rinunciare per 5 anni alla concessione di contributi provinciali per poter usufruire dell’aliquota ridotta. Come noto, dell’aliquota ridotta poteva essere usufruito già negli esercizi 2008 e 2009, a condizione tuttavia di rinunciare a contributi provinciali.

Vale la seguente regola transitoria: coloro che avevano già usufruito dell’aliquota ridotta possono richiedere contributi provinciali a partire dal 2010.

Si consiglia di effettuare un’attenta valutazione in sede di dichiarazione dei redditi per il 2009: coloro che non usufruiscono di contributi provinciali possono infatti applicare il saggio ridotto già a partire dal 2009. Negli anni scorsi infatti, anche alla luce della crisi economica molte imprese avevano preferito non calcolare l’IRAP sulla base dell’aliquota ridotta, a causa del conseguente obbligo di rinuncia a contributi pubblici per un quinquennio.

   
Accordo contro le doppie imposizione USA-Italia Il 16 dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo accordo contro le doppie imposizioni fra USA e Italia. Con riferimento alle ritenute alla fonte, l’accordo trova applicazione a partire dal 1 febbraio 2010.
   
 

Crediti di imposta per interventi di sicurezza

 

 

Con un comunicato stampa del 1° febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la possibilità, per le piccole e medie imprese che svolgono attività commerciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande, di presentare un’istanza di credito d’imposta a fronte di spese sostenute per impianti e attrezzature di sicurezza (telecamere,videosorveglianza, impianti di allarme, porte antiscasso, casseforti ecc.). L’istanza di attribuzione del credito può essere presentata già a partire dal 2 febbraio e va fatta utilizzando il modello IMS.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari all’80% delle spese sostenute, tuttavia con un limite massimo di 3.000,00 Euro (1.000,00 Euro per dettaglianti di prodotti di monopolio).

Nell’attribuzione del credito d’imposta hanno la priorità i contribuenti che hanno presentato l’istanza ancora negli esercizi passati e che a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili non ne hanno ancora potuto beneficiare. Per questi contribuenti non sarà necessario presentare un‘ulteriore istanza.

   
3. Immobili

 

 

 

Proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Come già comunicato con una nostra precedente circolare, sembrava essere stata completamente dimenticata nel “decreto milleproroghe” di fine dicembre (DL 194/2009) l’ormai consueta proroga di un anno dell’agevolazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale nei trasferimenti riguardanti la piccola proprietà contadina.

La predetta agevolazione è stata tuttavia ripristinata in sede di conversione del decreto in legge. Di conseguenza, per gli acquisti di terreni agricoli finalizzati alla costituzione o all’ampliamento di imprese agricole trovano nuovamente applicazione l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale in misura proporzionale pari all’1% (non si applica in Alto Adige dove per i terreni vige il sistema tavolare).

 

 

Detrazione per  interventi per il risparmio energetico e contributi

 

L’Agenzia delle Entrate con la decisione ministeriale n. 3/E del 26 gennaio 2010 ha chiarito che dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare i contributi della Comunità Europea, delle Regioni, Provincie ed altri Enti con la detrazione del 55% per  interventi finalizzati al risparmio energetico.

Quindi, chi percepisce contributi dalla Provincia per interventi per il risparmio energetico non può beneficiare della detrazione del 55%. Questa limitazione vale per spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009.

Il divieto di cumolo delle agevolazioni ai sensi del D.lgs. 115/2008 è in vigore dal 1° gennaio 2009. Il Consiglio Provinciale ha chiarito ciò già l’anno scorso, ma nel territorio nazionale esistevano forti dubbi interpretativi.

   
 

Prima casa troppo piccola: l’agevolazione può essere applicata una seconda volta

La Cassazione con la sentenza n. 100 dell’8 gennaio 2010 ha portato notevoli cambiamenti per l’agevolazione prima casa, le cui conseguenze non sono ancora prevedibili.

Come noto l’agevolazione per l’acquisto della prima casa (IVA 4%, imposta di registro 3%) può essere richiesta solo se l’acquirente al momento del acquisto non è proprietario,

usufruttuario (anche in comproprietà con il coniuge)

-          di un altro immobile nello stesso comune o

-          di un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa sullo territorio nazionale.

Questi presupposti erano ormai prassi consolidata, la sentenza cambia la materia in questione.

Può usufruire delle agevolazioni “prima casa” anche il contribuente che è proprietario di un’altra abitazione nel medesimo Comune in cui è situato l’immobile agevolabile, qualora quella già posseduta non sia concretamente idonea, per dimensione o per caratteristiche, “a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della sua famiglia”. Nel caso di specie, il contribuente disponeva nello stesso Comune di un altro immobile di circa 22 mq.

 

La sentenza dovrebbe eliminare le situazioni nelle quali il contribuente è costretto a vendere l’immobile per avere l‘agevolazione. Viceversa causerà anche dubbi interpretativi, in quanto non è sempre facile determinare se un’immobile è adeguato o meno.

 

 
4. Varie

 

 

Periodo di prescrizione

Nella  circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2009 viene trattato con ritardo il “Decreto-Bersani” dell’anno 2006 (art. 37 D.L. 223/2006). È raddoppiato il periodo di prescrizione da 4 a 8 anni per i periodi d’imposta nei quali sia stata constatata una violazione tributaria penale, anche se il procedimento è stato chiuso già nella fase di esame preliminare. Questo raddoppio è previsto anche in caso di assoluzione totale. Si applica inoltre anche ai soggetti direttamente legati come ad esempio in caso di tassazione per trasparenza e di gruppo.
   
Tasso di interesse legale 1% È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2009, n. 291 il Decreto che riduce dal 3% all’1%, a decorrere dall’1.1.2010, il tasso di interesse legale.

Tale variazione ha effetto, in particolare:

- per la determinazione dell'usufrutto vitalizio;

- ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

   
 

 

Scheda di trasporto

Nella nostra circolare n. 25/2009 abbiamo trattato la nuova scheda di trasporto. Con la circolare n. 104497 del 3 dicembre 2009 il Ministero dei Trasporti ha emanato delle semplificazioni. È stata prevista una serie di documenti di accompagnamento che possono sostituire la scheda di trasporto.

Il documento di trasporto („DDT“) sostituisce la scheda di trasporto solo se viene integrato con gli elementi della scheda di trasporto.

In caso di difficoltà oggettive è possibile indicare il peso o la quantità solo all’incirca. Non si deve indicare il proprietario della merce se non è conosciuto, se ne deve però indicare il motivo.

Semplificazioni in caso di sub-vettori: In una circolare precedente il ministero ha richiesto l’emissione di un nuovo documento di trasporto, adesso è sufficiente integrare il primo documento.

Alleghiamo la comunicazione del Ministero di Trasporto a questa circolare.

 

 

Contributi INPS 2010

 

Nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2009 l’INPS ha determinato le nuove aliquote per collaboratori, associati in partecipazione, venditori porta a porta e liberi professionisti senza altre coperture pensionistiche.

Qui le aliquote per il 2010:

- 26,72% per collaboratori, associati in partecipazione e liberi professionisti senza altre coperture pensionistiche con un massimale di reddito di Euro 92.147.

-     17% per gli altri assicurati con un massimale di reddito di Euro 92.147.

Le nuove aliquote sono da applicare dal 1° gennaio 2010, anche se si riferiscono ad anni precedenti. Escluso sono compensi dell’anno precedente pagati entro il 12 gennaio 2010 (principio di cassa allargato) per i quali vale l’aliquota del 2009 del 25,72%.

Per i collaboratori e venditori porta a porta il contributo grava per i due terzi sul committente e per un terzo sul percettore e viene trattenuto dal committente al momento del pagamento del compenso.

In caso di associazione in partecipazione il 55 per cento del contributo è posto a carico dell’associante e il 45 per cento è posto a carico dell’associato.

I liberi professionisti non iscritti ad una cassa hanno la facoltà di addebitare al cliente il 4% del contributo. Il contributo viene calcolato sulla base dell’utile dell’anno.

Non ricadono nell’obbligo assicurativo i lavoratori occasionali che percepiscono un compenso annuo fino a 5.000,00 Euro e per un periodo fino a 30 giorni lavorativi. Ricadono sempre nell’obbligo assicurativo i collaborati coordinati e continuativi.

I liberi professionisti senza cassa previdenziale ricadono nell’obbligo assicurativo se i compensi superano 5.000 Euro l’anno, per i venditori porta a porta questo limite ammonta d 6.410,26 Euro.

Gli associati in partecipazione ricadono nell’obbligo assicurativo se apportano esclusivamente lavoro.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

scarica qui la circolare C-10-28.02.2010 Novità varie