Novità fiscali e varie in breve

Di seguito alcuni aggiornamenti e alcune brevi considerazioni su varie novità di carattere fiscale e altro.

1. Termine di presentazione per gli elenchi fatture emesse e ricevute/spesometro

Per gli elenchi delle fatture emesse e ricevute, cd. spesometro, permane ancora l’obbligo di presentazione semestrale – su opzione anche trimestralmente – in attesa che con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica tale adempimento venga soppresso. Per l’invio degli spesometri del 2018 vi è stata un po’ di confusione per quanto riguarda il termine, ma alfine le scadenze sono state fissate come segue:

  • Gli elenchi per il 1° semestre 2018 vanno inviati entro il 1° ottobre 2018 (il 30 dicembre cade di domenica);
  • Quelli per il 2° semestre 2018 scadono al 28 febbraio 2019.

2. Termini per l’invio delle liquidazioni IVA

Anche a proposito del termine per l’invio della comunicazione delle liquidazioni del 2° trimestre vi è stata incertezza negli ultimi giorni, ma in conclusione sono state confermate le seguenti scadenze:

  • le liquidazioni del 2° trimestre 2018 vanno comunicate entro il 17 settembre 2018 (non è stata concessa alcuna proroga!);
  • le liquidazioni di luglio – settembre 2018 andranno comunicate entro il 30 novembre 2018, mentre
  • le comunicazioni relative ai mesi di ottobre – dicembre 2018 scadranno il 28 febbraio 2019.

3. Compensazione di crediti con il mod. F24

La legge finanziaria 2018 ha previsto delle ulteriori procedure di controllo per la compensazione in F24 di crediti di imposta. Ora, con un provvedimento del 28 agosto 2018, l‘Agenzia Entrate ha pubblicato i criteri in base ai quali verranno eseguiti tali ulteriori controlli. In concreto a partire dal 29 ottobre 2018 potranno essere “sospese” le compensazioni già effettuate, in quanto l’Agenzia avrà 30 giorni di tempo per verificarne la regolarità. Attenzione quindi: a partire da prossimo mese di novembre ci potrebbero essere difficoltà nelle compensazioni orizzontali.

4. Pagamenti in contanti ai dipendenti

Come noto, a partire dal 1° luglio 2018 non si possono effettuare pagamenti di retribuzioni ai dipendenti in contanti (si veda la ns. circolare 23/2018). Nel frattempo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato con un comunicato che ai fini di tale divieto non rilevano i rimborsi di spese viaggio o diverse anticipate dal dipendente, in quanto gli stessi non rappresentano retribuzioni. In tale senso sono quindi ammessi anche gli anticipi in denaro ai dipendenti, affinché possano sostenere le spese di cui sopra.

5. Comunicazione all’ENEA di lavori di ristrutturazione edilizia

Come già comunicato, la legge finanziaria 2018 ha previsto l’obbligo di preventiva comunicazione all’ENEA anche in caso di effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia (per intenderci, quelli per i quali è prevista la detrazione fiscale del 50%), mentre in precedenza se ne parlava soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica. Ad oggi però mancano le disposizioni attuative da parte del Ministero.
Pare che sia imminente la creazione di un canale telematico allo scopo nonché la pubblicazione delle suddette disposizioni attuative, cosicchè ci si deve aspettare l’introduzione di tale nuovo obbligo entro la fine dell’anno corrente. Vi informeremo non appena ci saranno novità al riguardo.

6. Cessione del credito derivante da interventi di riqualificazione energetica

Ricordiamo che la legge finanziaria 2018 ha esteso la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta derivante da interventi di riqualificazione energetica, effettuati anche su singole unità immobiliari. L’Agenzia delle Entrate ha a tale proposito pubblicato due circolari, la 11/E del 18 maggio 2018 e la 17/E del 23 luglio 2018, con le quali ha chiarito alcuni aspetti, con efficacia dal 1° gennaio 2018:tutti i contribuenti (anche enti e società) possono effettuare la cessione del bonus derivante dai suddetti interventi, in particolare ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ma anche a terzi con esclusione di banche ed intermediari finanziari;
i soggetti cd. “incapienti” possono cedere il loro bonus anche alle banche;
tale credito di imposta può essere a sua volta ceduto ulteriormente ad altri soggetti masoltanto una volta (quindi in totale sono ammesse due cessioni)
Con la risoluzione 58/E del 25 luglio 2018 l‘Agenzia Entrate ha inoltre pubblicato i codici tributo con i quali effettuare la compensazione per il soggetto cessionario del credito di imposta, che è il codice 6890. Come periodo di riferimento si inserisce l’anno in cui avviene la compensazione, quindi il 2018 per il decimo che viene utilizzato/compensato nel 2018, 2019 nell’anno prossimo e così via.
Nel caso la vs. impresa sia nelle condizioni di dovere accettare una tale cessione del bonus da parte di un contribuente, vi invitiamo a prendere contatto con il ns. ufficio.

7. Split Payment

In relazione all’applicazione dello split payment per enti pubblici, fondazioni o societá controllate da enti pubblici, capita spesso che taluni soggetti vengano cancellati dall’apposito elenco o che vengano aggiunti allo stesso. Ricordiamo che l’inclusione nel suddetto elenco rappresenta elemento costitutivo per l’assoggettamento alla procedura di split payment. Vi invitiamo quindi a consultare periodicamente, soprattutto nel caso vi siano incertezze, l’elenco seguente http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata .

8. Registrazione di contratti di comodato

I contratti di comodato di immobili devono essere registrati, secondo le indicazioni dell’Agenzia Entrate ed in base alla giurisprudenza. L’omessa registrazione potrebbe addirittura portare all’indetraibilità ai fini delle imposte sul reddito dei costi derivanti da tali contratti. Questo è quanto sostiene ad esempio la Corte di Cassazione nella recente sentenza n° 18934/2018. Nel caso specifico un’impesa individuale utilizzava un ufficio in comodato senza avere un contratto. La Cassazione di conseguenza non ha riconosciuto le detraibilità delle spese derivanti dall’utilizzo di tale ufficio in quanto non vi era un contratto registrato né tantomeno una data certa. La registrazione in sé si effettua a tassa fissa di Euro 200. Vi invitiamo, nel caso siate parte di un tale contratto, ad effettuare la registrazione oppure a procurarvi una data certa in altro modo, ad esempio con contratto concluso per corrispondenza inviato tramite PEC.

9. Agevolazioni per le imprese di trasporto merci per il 2018

Per aumentare la competitività delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritte nell’apposito elenco, il Ministero dei Trasporti ha previsto anche per il 2018 una serie di misure agevolative contenute nel decreto del 5 luglio 2018, con criteri analoghi all’anno scorso. Sono agevolati gli investimenti effettuati nel periodo 16 luglio 2018 – 15 aprile 2019, in particolare:

  • per l’acquisto di nuovi mezzi con massa complessiva a pieno carico pari u superiore a 3,5 tonnellate possono essere concessi contributi da 4.000 a 20.000 Euro, a seconda del tipo di trazione;
  • per l’acquisto di dispositivi idonei ad operare la riconversione di mezzi tradizionali in mezzi a trazione elettrica il contributo è del 40% con un tetto massimo di Euro 1.000 per veicolo;
  • per la rottamazione di veicoli inquinanti sostituendoli con veicoli meno inquinanti è previsto un contributo da 5.000 a 10.000 Euro;
  • infine sono previsti contributi fino ad Euro 5.000 anche per l’acquisto di rimorchi.
    Per le piccole e medie imprese PMI il contributo è aumentato del 10%. Le sovvenzioni non possono superare i 750.000 Euro per impresa.
    La richiesta va presentata a partire dal 30 luglio 2018 e fino al 15 aprile 2019.
    Per ulteriori informazioni o indicazioni siamo a disposizione.

10. Agevolazione „Legge Sabatini“

Come noto la legge cd. „Sabatini-ter” è stata prolungata dalla legge finanziaria 2018 fino al 31 dicembre 2018, che ha anche riservato il 30% dei fondi per il settore “industria 4.0”. Il contributo interessi è di base del 2,75%, per il settore industria 4.0 è del 3,75% ed è applicabile anche per l’acquisto di software. Il Ministero dell’Economia ha pubblicato le relative istruzioni con circolare 269210 del 3 agosto 2018. Rammentiamo che tale contributo non è incompatiibile con l’iperammortamento.

Nel caso abbiate bisogno di informazioni o aiuto nella presentazioni della richiesta potete rivolgervi al ns. studio.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Josef Vieider