Novitá fiscali in materia di imposte indirette (esclusa IVA) di fine anno 2014

Novitá fiscali in materia di imposte indirette (esclusa IVA) di fine anno 2014

In ambito „imposte indirette“ sono state introdotte vari nuove norme, principalmente con il „decreto semplificazioni“ n° 175/2014. In particolare:

Imposta sulle successioni e donazioni:

Anzitutto una considerazione positiva: non è stata aumentata l’imposta, nonostante negli ultimi tempi se ne parlasse diffusamente. Il „pericolo“ però non è sventato del tutto perchè il beneplacito dell’UE alla manovra finanziaria arriverà soltanto nel prossimo mese di marzo. potrebbero essere richieste ulteriori misure di risanamento delle finanze statali. Tanto per citare un esempio, in Austria è stato approvato un aumento della suddetta imposta.

 

In tema di donazioni o sistemazioni tra futuri eredi, si devono considerare in primo luogo gli aspetti familiari e legali/successori, e soltanto in seconda istanza entrano in gioco gli aspetti fiscali. Se dette questioni sono state ragionate e chiarite, allo stato attuale può essere opportuno pensare ad una donazione: in effetti da un confronto con altre realtà europee emerge che in Italia le imposte di successione e donazione sono molto più basse che altrove. La conclusione è che la tassazione in Italia non può certo diminuire!

Passando ad una disamina del decreto, la prima osservazione che si deve fare è che sono state approvate alcune semplificazioni.

- il limite per l’esonero dall’obbligo della dichiarazione di successione è stato elevato da 25.822,84 Euro a 100.000 Euro, sempre a condizione che gli eredi siano il coniuge e/o parenti in linea retta e che nella massa ereditaria non siano contenuti immobili o diritti reali.

- un ulteriore semplificazione è rappresentata dal fatto che non sarà più obbligatorio allegare alla dichiarazione di successione documenti in originale o copie conformi all’originale, ma sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva che dichiari che le semplici copie allegate sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

- eventuali crediti di imposta del soggetto deceduto potranno essere rimborsati agli eredi anche senza integrazione della dichiarazione di successione.

APE – Attestazione di Prestazione Energetica

In caso di cessione o di locazione di immobili, dovrà in futuro essere inoltrata al Ministero dell’Economia l’APE, anche se non è stato allegato al contratto vero proprio nonostante sussista l’obbligo (le sanzioni: multa tra 3.000 e 18.000 Euro nei contratti di cessione, da 1.000 a 4.000 Euro nei contratti di locazione). Il termine di consegna al Ministero è di 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Consigliamo di adempiere diligentemente a tali obblighi, considerato che il controllo sarà duplice: le sanzioni sono decisamente alte.

Registrazione di contratti di locazione e di affitto

Con il 1° gennaio 2015 è scaduto il periodo transitorio durante il quale poteva essere utilizzato il modello F23 per il versamento di imposta di registro, addizionali, imposta di bollo ovvero interessi e sanzioni legate alla registrazione di contratti di locazione o di affitto di azienda. Dal 2015 quindi potrà essere utilizzato esclusivamente il modello „F24 Elide“. Di conseguenza si applicano le disposizioni specifiche per i modelli F24:

- Imprese e professionisti potranno effettuare versamenti con il modello  „F24 Elide“ in proprio solo tramite il canale telematico (Entratel oder Fisconline) oppure tramite un professionista abilitato (di norma un dottore commercialista);

- i privati potranno effettuare versamenti anche tramita istituto di credito, semprechè l’importo non superi la soglia di 1.000 Euro.

Non è possibile invece effettuarecon il modello F 24 Elide versamenti in compensazione con altri crediti di imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti con provvedimento del 3 gennaio 2015 i seguenti codici tributo per il nuovo modello:

- “1500” Imposta di registro per prima registrazione;
- “1501” Imposta di registro per annualità successive;
- “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto;
- “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto;
- “1505” Imposta di bollo;
- “1506” Tributi speciali e compensi;
- “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-05-05.01.2015 Novità fiscali imposte indirette

scarica qui l'allegato Nuovo modulo dichiarativo con relative istruzioni