Novità fiscali nella Finanziaria per il 2015 – modifiche nella determinazione dei redditi d’impresa e dei redditi di lavoro autonomo

Novità fiscali nella Finanziaria per il 2015 - modifiche nella determinazione dei redditi d’impresa e dei redditi di lavoro autonomo

La Legge Finanziaria (c.d. “Legge di Stabilità”) per il 2015 è stata pubblicata nella G.U. n. 300 di data 29 dicembre 2014 quale L. n. 190 del 23 dicembre 2014, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Vi abbiamo informato in merito alle modifiche in ambito IVA con la ns. circolare n. 7/2015. Qui di seguito si evidenziano le principali novità relative alla determinazione del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.

Novità per le imprese:

Patent  box (co. 36-45)

 

La novità più interessante per le imprese è indubbiamente costituita dall’introduzione della c.d. “patent box“ nel nostro ordinamento. L’obiettivo è di incentivare l’innovazione o perlomeno di limitare l’emigrazione del „made in Italy“.

A favore delle imprese è introdotto questo regime opzionale, in base al quale concorrono alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del 50% del relativo ammontare, ai fini di IRPEF, IRES ed IRAP, i redditi derivanti da:

• utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;

• processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Per il 2015 la percentuale di esclusione dalla formazione del reddito è fissata nella misura

del 30%, per il 2016 del 40%, per il 2017 del 50%.

Inoltre:

• qualora i suddetti beni siano utilizzati direttamente, la predetta esclusione dal reddito opera a condizione che il relativo contributo economico alla produzione sia determinato in base ad un apposito accordo tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria ex DL n. 269/2003.

• in caso di cessione dei suddetti beni non si determina l’emersione di plusvalenze imponibili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo, nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.

Ai fini dell’agevolazione in esame è necessario che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con Università o Enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei predetti beni. Inoltre deve trattarsi di diritti e beni immateriali che siano giuridicamente tutelabili.

L’agevolazione spetta anche ad imprese residenti in altri Paesi, a condizione che con l’Italia sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione. In caso di utilizzo diretto da parte di un’impresa controllata è necessaria una richiesta di ruling.

Regimi simili già esistono in diversi Paesi dell’UE, e la Commissione UE nel 2008 in riferimento alla Spagna ha confermato che non si tratta di sovvenzioni (il che è importante per il “De-Minimis”); tuttavia recentemente simili agevolazioni in Lussemburgo sono state oggetto di forti critiche.

Il regime in esame ha una durata di 5 esercizi, è irrevocabile e, come già anticipato, rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM che

individuerà anche le tipologie di marchi escluse dal regime opzionale. In tale sede dovrà essere chiarito in modo particolare se sarà possibile beneficiare dell’agevolazione anche in riferimento a forme e modelli e per i processi produttivi.

Se le disposizioni attuative non introdurranno limitazioni inaspettate, è possibile che questa norma rappresenti realmente uno strumento in grado di permettere a molte imprese un’interessante pianificazione fiscale.

 
Credito d‘imposta R&S (co. 35) Sono state “riscritte” le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d’imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Como noto, la disciplina prevede agevolazioni per le spese relative al personale, ai costi d’acquisto e di ammortamento di attrezzature ed apparecchi da laboratorio, nonché per i progetti di ricerca commissionati a università ed istituti di ricerca riconosciuti. In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio, precedentemente limitato al triennio 2014 – 2016. Il credito (del 25% per macchinari ed attrezzatura da laboratorio e simili; del 50% per le spese relative al personale scientifico-tecnico e  per i progetti di ricerca commissionati a università ed istituti di ricerca riconosciuti), infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019), a condizione che superino la media delle spese corrispondenti sostenute nel triennio 2012 – 2014. Pertanto il credito d’imposta (25% e/o 50%) è riconosciuto soltanto sull’eccedenza delle spese sostenute rispetto al periodo di confronto. Inoltre tali spese devono ammontare ad almeno € 30.000. Il bonus fiscale riguarda tutte le imprese. Per beneficiarne è inoltre necessario il visto di conformità del revisore, dell’organo di controllo o di un commercialista.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM, e sarà nostra cura informarVi nel dettaglio non appena sarà pubblicato.

 
Buoni pasto elettronici (co. 16 e 17) Per i buoni pasto utilizzati in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è aumentata ad € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione a decorrere dall’1.7.2015.

Tuttavia la novità non dovrebbe riguardare i servizi sostitutivi di mensa resi con tessere elettroniche: Infatti queste spese ai sensi della risoluzione n. 63/2005 sono già interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF ed inoltre deducibili ai fini IRAP (circolare n. 27/2009). Pertanto non è chiaro l’impatto della norma in riferimento a queste tessere elettroniche. Consigliamo quindi a chi già utilizza questi sistemi di tessere elettroniche di contattare quanto prima il proprio fornitore.

 
 

Imprese di auto-trasporto (co. 233 – 234)

Dal 2015 il credito d’imposta sulle accise in favore delle imprese di autotrasporto non è più riconosciuta per quanto riguarda i veicoli con classe di emissione “0”. Inoltre si dispone che questo credito d’imposta fino al 2019 non sarà oggetto delle riduzioni in misura del 15% previste dal patto di stabilità.
   
Bonus WIFI alberghi (co. 149) In sede di approvazione è stato modificato l’art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la concessione del credito d’imposta (c.d. “Bonus digitalizzazione”) riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

• alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;

• alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

 
Deducibilità di IMI e IMU (co. 508) Il comma 508 della Legge di Stabilità introduce il medesimo criterio di deducibilità dell’IMI nella determinazione del reddito già previsto a livello nazionale per la deducibilità dell’IMU. L’imposta relativa agli immobili strumentali può essere dedotta nella misura del 20%. Secondo il tenore letterale della norma questo ampliamento si applica appena dal 2015, mentre la modifica indubbiamente sarebbe necessaria già dal 2014.
Rendita catastale di immobili produttivi (co. 244 – 245) Ultimamente in sede di iscrizione al Catasto, agli immobili ad uso produttivo spesso sono stati attribuiti valori di molto superiori al loro valore di mercato. Quindi in attesa della riforma del Catasto fabbricati, in sede di approvazione della Legge  è stato previsto che per la determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo sono applicabili le istruzioni fornite dall’Agenzia del Territorio nella Circolare 30.11.2012, n. 6/T. In particolare, al fine della suddetta determinazione, non rilevano le componenti dell’immobile che, ancorchè caratterizzanti la destinazione economica dello stesso, risultano prive dei requisiti di “immobiliarità”. Il requisito dell’immobiliarità va inteso come stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, c.d. impianti/macchinari “imbullonati”.

Siccome i valori catastali si ripercuotono sull’IMI, Vi consigliamo di verificare la stima del Vs. immobile alla luce di questa interpretazione, qualora questo negli ultimi anni dovesse essere stato accatastato con valori particolarmente elevati.

Rifinanziamento „Sabatini-bis“ (co. 243) In sede di approvazione è stato disposto il rifinanziamento del contributo previsto dall’art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo in conto esercizio (c.d. “Sabatini-bis”), a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l’acquisto di beni strumentali. Questa misura è finalizzata a favorire la ripresa economica mediante l’ammodernamento ed il rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese. Inoltre con la circolare del Ministero delle finanze n. 71299 del 24 dicembre 2014 sono stati pubblicati i nuovi modelli per la richiesta delle agevolazioni e riscritti i i relativi requisiti della Legge Sabatini. Qualora dovessero occorrere ulteriori informazioni Vi chiediamo di contattarci.

 

2. Novità per imprese e lavoratori autonomi:

 

IRAP e spese per il personale (co. 20 - 25) I costi per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 2015 sono interamente deducibili dalla base imponibile dell’IRAP. La deduzione vale nello specifico per la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le varie deduzioni vigenti, quali ad esempio quella del c.d. “cuneo fiscale”. Per gli imprenditori agricoli e le società agricole la completa deducibilità è riconosciuta anche in caso di contratti di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro abbia una durata di tre anni con almeno 150 giorni lavorativi; tuttavia questa agevolazione necessita ancora dell’approvazione da parte dell’UE.

La novità è particolarmente positiva, in quanto toglie all’IRAP il carattere di imposta sul lavoro!

Credito d‘imposta 10% IRAP In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio”, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda. Il nuovo credito d’imposta, spettante a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP. La deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi IRPEF e IRES è stata rimodellata in funzione della citata agevolazione. Di conseguenza i vantaggi vengono notevolmente ridotti.

Dal momento che il credito d’imposta è concesso solamente a imprese prive di personale dipendente, in alcuni casi limite ciò potrebbe condurre a situazioni in cui risultano svantaggiate le imprese che occupano personale.

 

Blocco riduzione aliquote IRAP (già dal 2014) Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014). Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti; 4,2% per le imprese concessionarie; 4,65% per le banche; 5,90% per le assicurazioni).

Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dell’art. 2 del citato Decreto che prevede(va) l’applicazione dell’aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale.

La disposizione ha effetti negativi anche per quanto riguarda la regolamentazione della Provincia di Bolzano, per cui l’aliquota IRAP per il 2014 dovrebbe essere pari al 3,18% (quindi + 0,2 punti rispetto ai 2,98% del 2013). In virtù dello sganciamento dall’aliquota “nazionale”, per il 2015 l’aliquota IRAP della Provincia di Bolzano, a meno di ulteriori modifiche, dovrebbe essere pari al 2,68%.

 
Nuovo regime fiscale forfettario per piccole imprese e professionisti

(co. 54-84)

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (piccole imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Provvederemo ad informarVi nel dettaglio con un’apposita circolare.

 

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-09-12.01.2015 Finanziaria 2015 - redditi d'impresa e di lavoro autonomo